Indirizzo P.E.C.:
protocollo.prefmi@pec.interno.it
(nell'Oggetto della P.E.C. indicare "Istituto Vigilanza")
Indirizzo P.E.C.:
protocollo.prefmi@pec.interno.it
(nell'Oggetto della P.E.C. indicare "Istituto Vigilanza")
Il Prefetto rilascia la licenza per l'esercizio dell'attività di vigilanza privata.
Chi può fare la richiesta
Il titolare della licenza ex art.134 per l'Istituto di vigilanza autorizzato.
Requisiti
La licenza è rilasciata dal Prefetto su istanza dell'interessato, previa verifica della sussistenza di determinati presupposti e requisiti, espressamente previsti e disciplinati dagli artt. 11, 134, 136 e 138 T.U.L.P.S. e dagli artt. 256-bis e 257 ss. del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. come modificato dal D.P.R. 153 del 4 agosto 2008; ulteriori indicazioni sono contenute nel Decreto ministeriale di attuazione nr. 269 del 1° dicembre 2010 emendato con il d.m. 56/2015.
Istanza
Domanda in bollo da € 16,00 per attività di vigilanza privata e/o altre attività di sicurezza complementare (art. 256 bis del nuovo regolamento del T.U.L.P.S., comma 2). La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
Alla domanda va allegato, quale parte integrante, il Progetto Tecnico Organizzativo redatto secondo le indicazioni dell'allegato C del d.m. 269/2010; in particolare, i servizi che si intendono espletare, identificati secondo quanto indicato nell'allegato D del d.m. 269 sezione terza, punto 3.A, raggruppati per classi funzionali, e l'indicazione dei mezzi e delle tecnologie che si intendono impiegare, nonché il livello dimensionale e l'ambito territoriale, come indicato dal citato DM. 269/2010, articolo 2, comma 2.
Nella domanda bisogna dichiarare il tempo occorrente per attivare l'istituto di vigilanza (non superiore a sei mesi) e impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della composizione societaria e l'insorgenza di eventuali situazioni debitorie della società nell'interesse della quale si chiede di essere autorizzati a gestire l'istituto di vigilanza.
Allegare:
Al termine dell'istruttoria, qualora nulla osti al rilascio della licenza, dovrà essere prodotta la documentazione comprovante:
La licenza ha validità triennale ed è revocata qualora nel termine massimo di 6 mesi dal suo rilascio non venga prodotta la certificazione o le certificazioni di cui al d.m. 115/2014 ovvero non sia stata comunicata l'attivazione degli adempimenti relativi all'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente.
Il Prefetto, ricevuta la dichiarazione di responsabilità, dispone il rinnovo della licenza.
Per proseguire l'attività di gestione di un Istituto, il titolare della licenza deve presentare, almeno 60 giorni prima della scadenza, una dichiarazione di responsabilità circa l'intendimento di proseguire il servizio.
Il Prefetto, ricevuta la dichiarazione di responsabilità, dispone automaticamente il rinnovo triennale della licenza.
Competente a rinnovare l'autorizzazione è il Prefetto della provincia ove è fissata la sede dell' istituto di vigilanza.
Chi può fare la richiesta
Il titolare della licenza ex art.134 per l'Istituto di vigilanza autorizzato, almeno 60 giorni prima della scadenza.
Cosa fare
La domanda, unitamente alla dichiarazione richiesta, deve essere presentata o inviata alla Prefettura-U.T.G. ove è fissata la sede dell' istituto di vigilanza privata.
Documentazione richiesta
Riferimenti normativi
Le divise e i distintivi che l'istituto di vigilanza (o altro datore di lavoro) intende far indossare alle proprie guardie giurate devono essere preventivamente approvati dal Prefetto.
Chi può fare la richiesta
Il titolare della licenza ex art.134 per l'Istituto di Vigilanza autorizzato.
Cosa fare
La domanda per l'approvazione delle divise e dei distintivi deve essere presentata o inviata alla Prefettura ove è ubicata la sede dell'Istituto di Vigilanza privata.
Documentazione richiesta
NOTA : in caso di approvazione, il richiedente dovrà regolarizzare il provvedimento di accoglimento dell'istanza ed i figurini di ciascuna divisa e/o distintivo con la consegna di marche da bollo
Riferimenti normativi
R.D. 06.05.1940, n. 635, artt. 230 e 254 (Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.).
Il cambio della sede operativa dell'Istituto deve essere approvato dal Prefetto.
Il cambio della sola sede legale dell'Istituto deve essere comunicato alla Prefettura - U.T.G. per la presa d'atto della nuova sede.
Chi può fare la richiesta
La domanda per l'approvazione del cambio della sede operativa dell'Istituto dovrà essere firmata dal titolare della licenza ex art.134 per l'Istituto di vigilanza autorizzato.
Cosa fare
La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata alla Prefettura della provincia ove si trova la sede operativa dell'Istituto.
Documentazione richiesta
Se il richiedente è una società, dovrà essere prodotta la seguente documentazione aggiuntiva
NOTA: in caso di approvazione, il richiedente dovrà regolarizzare, ai fini del bollo, il provvedimento di accoglimento dell'istanza.
In caso di cambio della sola sede legale dell'istituto utilizzare il modello 5 bis da presentare in carta libera.
Riferimenti normativi
L'Istituto può richiedere, per giustificati e documentati motivi, di variare il numero di Guardie Giurate che può assumere alle proprie dipendenze
Chi può fare la richiesta
Il titolare della licenza ex art.134 per l'Istituto di vigilanza autorizzato.
Cosa fare
Il richiedente deve presentare al Prefetto una domanda con la quale chiede che venga approvata la variazione (aumento o diminuzione) che si intende apportare al livello dimensionale dell'Istituto.
I decreti delle Guardie Giurate che cessano dal servizio devono essere restituiti al Prefetto.
Documentazione richiesta
NOTA: In caso di approvazione, il richiedente dovrà regolarizzare il provvedimento di accoglimento dell'istanza ai fini del bollo.
Riferimenti normativi
R.D. 06.05.1940, n.635, art. 259 (Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.).
L'istituto può presentare richiesta per variare, per documentati e giustificati motivi, l'ambito territoriale ove opera, per effetto dell'estensione di una licenza già assentita o per effetto della unificazione di due o più licenze rilasciate per ambiti territoriali diversi.
Chi può fare la richiesta
Il titolare della licenza ex art.134 per l'Istituto di vigilanza autorizzato.
Cosa fare
Il richiedente deve presentare al Prefetto una domanda con la quale chiede l'autorizzazione a svolgere l'attività dell'Istituto in altri ambiti territoriali, oltre a quelli già indicati nella licenza.
Documentazione richiesta
NOTA: in caso di approvazione, l'istante dovrà regolarizzare il provvedimento di accoglimento della domanda ai fini del bollo.
Riferimenti normativi
R.D. 06.05.1940, n. 635, art. 257 (Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.). D.P.R. 04.08.2008, n. 153.
L'istituto può presentare richiesta per variare, per documentati e giustificati motivi, i servizi espletati.
Chi può fare la richiesta
Il titolare della licenza ex art.134 per l'Istituto di vigilanza autorizzato.
Cosa fare
Il richiedente deve presentare al Prefetto una domanda con la quale chiede l'autorizzazione a svolgere ulteriori servizi oltre quelli già autorizzati nella licenza.
Documentazione richiesta
NOTA: in caso di approvazione, l'istante dovrà regolarizzare il provvedimento di accoglimento della domanda ai fini del bollo e adeguare la cauzione secondo le indicazioni dell'ufficio.
Riferimenti normativi