Tale materia riguarda le violazioni depenalizzate diverse dal Codice della Strada e dall'emissione di assegni bancari e postali.

Gli organi accertatori inviano al Prefetto un rapporto relativo alla violazione accertata (art.17 legge 689/1981), che può riguardare, a titolo esemplificativo, malgoverno di animali, ubriachezza molesta, propaganda elettorale, divieto di fumo, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, etc..

II soggetto a carico del quale è stato redatto il verbale di contestazione può presentare scritti difensivi, in carta semplice, entro 30 giorni dalla notifica del verbale o dalla contestazione dell'infrazione, direttamente al Prefetto della provincia in cui è stata commessa la violazione o per il tramite dell'organo accertatore.

Valutati gli scritti difensivi la Prefettura può archiviare il procedimento oppure emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento.

Contro l'ordinanza-ingiunzione l'interessato può proporre ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Giudice di Pace competente in relazione al luogo della violazione (art.22 bis legge 689/1981).

Audizione:
II ricorrente può chiedere di essere ascoltato personalmente ai sensi dell'art.18 della legge 689/1981.

Pagamento rateale:
L'art..26 della legge 689/1981 prevede la possibilità di concedere il pagamento rateale della sanzione all'interessato che ne faccia richiesta e versi in condizioni economiche disagiate.

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 4 Settembre 2024, ore 12:49