Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ogni anno emana un decreto contenente le direttive per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dei centri abitati ai veicoli per il trasporto di cose aventi massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 t.

In attuazione di tali direttive, e in base a quanto stabilito dal Codice della Strada, annualmente il Prefetto emana un decreto attuativo.

Al ricorrere di determinati presupposti e per accertate necessità, su istanza degli interessati, il Prefetto può autorizzare la circolazione in deroga nei giorni del divieto.

Casistica

I casi nei quali è possibile chiedere l'autorizzazione alla circolazione sono espressamente previsti dal decreto del Prefetto di approvazione del calendario annuale:

- veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 3, co. 1, lett. r del decreto prefettizio, che per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento, e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali (art. 4, co. 1, lett. a del decreto prefettizio);

- veicoli e complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al d.lgs.461/1999 (art. 4, co. 1, lett. b del decreto prefettizio);

- veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite (art. 4, co. 1, lett. c del decreto prefettizio).

Cosa fare

La domanda deve essere presentata alla Prefettura della provincia di partenza almeno  dieci giorni prima del trasporto .

L'autorizzazione alla circolazione in deroga di cui all'art. 4 del decreto prefettizio può essere rilasciata anche dalla Prefettura nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del medesimo. 

Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura della provincia di confine dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi si terrà conto, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

La domanda in bollo da € 16,00 deve contenere:

- generalità del richiedente;

- targa e tipo di automezzo;

- itinerario (luogo di partenza e di arrivo, percorsi con denominazione delle relative direttrici da percorrere);

- beni da trasportare;

- periodo (non superiore a 4 mesi, estendibile a 6 mesi per le merci deperibili);

- motivazioni sulla base di cui si chiede l'autorizzazione in deroga.

La domanda deve indicare chiaramente le particolari motivazioni atte a giustificare la deroga, nonché tutte le informazioni richieste agli artt. 5 e 6 del decreto prefettizio, evidenziando le criticità, l'esigenza e la continuità temporale per cui si richiede la medesima deroga (circolare n. 4094 del 08.06.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Con particolare riferimento ai casi di assoluta e comprovata necessità e urgenza di cui art. 4, co. 1, lett. c del decreto prefettizio, la Prefettura è chiamata a verificare che l'esigenza di circolazione in deroga risponda ad effettive esigenze di vita della comunità sia nazionale che locale, in quanto:

- è funzionale a soddisfare nell'immediato i fabbisogni di primaria importanza delle comunità alle quali sono destinate le merci trasportate, ovvero deve essere finalizzata allo svolgimento di attività pubbliche o di pubblico interesse o di utilità sociale;

- è indifferibile per gli usi di cui sopra, poiché è collegata a termini essenziali ovvero ad una impossibilità di svolgimento del trasporto nei giorni non protetti dai divieti;

- non sussistono particolari situazioni di rischio connesse alle specifiche modalità del trasporto, alle caratteristiche dell'itinerario da percorrere nonché alla tipologia di traffico con cui va ad interferire.

In assenza di queste condizioni l'autorizzazione non potrà essere rilasciata (art. 6, co. 3 del decreto prefettizio).

Al momento del ritiro dovrà essere prodotta una marca da bollo del valore di euro 16,00 per ogni mezzo autorizzato a circolare in deroga.

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 4 Settembre 2024, ore 14:43