La legge 1° dicembre 2018, n. 132, entrata in vigore il 4 dicembre 2018, ha riscritto gli articoli 213 e 214 del Codice della Strada, apportando rilevanti novità in materia di fermo, sequestro e custodia dei veicoli.

In caso di fermo o sequestro, il proprietario o il conducente devono sempre prendere in custodia il veicolo .

Nel caso in cui il proprietario o il conducente rifiutino o omettano di prendere in custodia il veicolo, ovvero siano impossibilitati a farlo, il mezzo verrà depositato presso una depositeria autorizzata (il cosiddetto custode-acquirente).

L'avviso dell'avvenuto deposito del veicolo sarà pubblicato sul sito internet della Prefettura.

Se l'avente diritto non assume la custodia del veicolo nei 5 giorni successivi alla pubblicazione stessa, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, viene alienato, anche ai soli fini della sua rottamazione .

Per consultare l'elenco dei veicoli sottoposti a sequestro o fermo trasferiti in custodia presso la depositeria autorizzata,     VEDI L'ALLEGATO - FILE ELENCO VEICOLI DEPOSITATI.

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 6 Novembre 2024, ore 16:43