SEQUESTRO VEICOLI - Art. 193 del Codice della Strada

L'art. 193 del Codice della Strada (circolazione con veicolo privo di regolare copertura assicurativa) prevede, oltre al pagamento di una sanzione pecuniaria, anche l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo del veicolo con il quale la violazione è stata commessa.
Avverso il verbale di contestazione della violazione è consentito proporre ricorso (vedi apposita parte sui "RICORSI"). Avverso la misura cautelare del sequestro amministrativo del veicolo è consentito proporre ricorso ai sensi dell'articolo 213, comma 3, del Codice della Strada; in tal caso si applica il procedimento previsto dagli articoli 203 e 204 del medesimo Codice.
Il quarto comma del citato articolo 193 del Codice della Strada dispone che, qualora entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale accertamento, non venga presentato ricorso e non venga effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta indicata sul verbale medesimo, tale verbale costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203, comma 3 del Codice della Strada, e il veicolo viene confiscato ai sensi dell'art. 213 del medesimo Codice.

Per ottenere il dissequestrare del veicolo
Il dissequestro deve essere richiesto dal trasgressore o dal proprietario del veicolo entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale, in forma scritta su carta semplice, unicamente allo stesso organo (Polizia Locale, Polizia Stradale, Carabinieri, o altro organo) che ha accertato la violazione dell'art. 193 del Codice della Strada ed ha disposto il sequestro, dopo aver effettuato i seguenti adempimenti:
- il pagamento della sanzione indicata sul verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta) entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale;
- la corresponsione del premio assicurativo per almeno sei mesi.
L'organo accertatore dispone la restituzione del veicolo all'interessato mediante la redazione di un verbale di dissequestro.

Per demolire il veicolo
Il trasgressore o il proprietario del veicolo sequestrato possono richiederne la demolizione al Comando che ha accertato la violazione entro 30 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale. Per avere la disponibilità dei documenti necessari alle operazioni di demolizione e radiazione del veicolo, l'interessato dovrà versare una cauzione pari all'importo della sanzione indicato sul verbale. L'importo della cauzione, decurtato di un quarto, verrà restituito all'interessato, da parte dell'organo accertatore, dopo la distruzione del veicolo.
Le spese di demolizione sono a carico dell'interessato.
In caso di demolizione non è richiesto il pagamento del premio assicurativo.


Per assumere la custodia del veicolo sequestrato
Il veicolo sequestrato può essere affidato in custodia al proprietario o al trasgressore o a persona scelta dal proprietario a condizione che l'affidatario lo custodisca in un luogo idoneo, non soggetto a pubblico passaggio.
La richiesta di affido in custodia, in forma scritta su carta semplice, deve essere presentata al Comando che ha effettuato il sequestro.
La sottoscrizione dell'assunzione in custodia del veicolo comporta il rispetto degli obblighi di custodia ai sensi degli articoli 334 e 335 del Codice di Procedura Penale.
Le spese di trasporto e di deposito del veicolo sono interamente a carico dell'interessato.

Ultimo aggiornamento
Martedì 3 Settembre 2024, ore 09:51