Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e/o cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.
L’istanza può essere presentata dai soli cittadini italiani al Prefetto della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di nascita (o in cui è stato registrato l’atto di nascita).
L’istanza deve indicare chiaramente le variazioni richieste e le ragioni sottese all’istanza, la quale deve rivestire carattere eccezionale. Il cambio o la modifica delle proprie generalità è ammesso esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
L’istanza deve essere accompagnata della seguente documentazione:
- Istanza, in bollo da 16 euro o in carta semplice ove si richieda il cambiamento del nome/cognome perché ridicolo o vergognoso, sottoscritta dal richiedente, o da ciascun genitore in caso di minore di anni 18, dove viene indicata dettagliatamente la motivazione (vedi Modelli A, B, C, D, E, F in formato Word editabili);
- Copia dei Documenti d’identità del richiedente, o di ciascun genitore per il minorenne;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal richiedente, o da ciascun genitore per il figlio minore, attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza (vedi Modello dichiarazione sostitutiva di certificazione);
- Per cambio cognome: Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sottoscritte dagli eventuali cointeressati (parenti prossimi) per assenso, accompagnate dalla copia del documento d’identità degli stessi (vedi Modello cognome dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà assenso);
- Per cambio nome: Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sottoscritte da parenti/amici atte a comprovare che l’interessato sia conosciuto e chiamato con il nome che intende acquisire, accompagnate dalla copia di un documento di identità degli stessi (vedi Modello nome dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);
- Documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta;
- In caso di doppia cittadinanza, copia del passaporto estero o, se non ancora in possesso, un’attestazione consolare con la quale vengano specificate le esatte generalità che potrebbe assumere qualora fosse registrato presso le autorità consolari del paese estero;
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In caso di minore adottato, copia conforme della sentenza di adozione.
L’istanza con i relativi allegati deve essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità:
- consegnata a mano presso l’URP della Prefettura di Monza e della Brianza, Via Montevecchia, 18 negli orari di apertura al pubblico (reperibili sul sito istituzionale della Prefettura);
- trasmessa a mezzo RACCOMANDATA A/R al seguente indirizzo: Prefettura di Monza e della Brianza, Ufficio Cambio Nome e Cognome area II – Via Montevecchia, 18 – 20900 Monza;
- inviata tramite PEC all’indirizzo protocollo.prefmb@pec.interno.it, fatta salva la verifica dell’adempimento relativo alla marca da bollo apposta sull’istanza, ragione per la quale l’interessato dovrà avere cura di conservare l’istanza in originale.
Svolta l’istruttoria di rito, qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione. il richiedente sarà autorizzato, con decreto prefettizio, a far affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, per trenta giorni consecutivi, un avviso contenente il sunto della domanda.
Per i cittadini iscritti all’AIRE l’affissione andrà richiesta anche presso il consolato italiano all’estero di competenza.
Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire che il richiedente debba notificare a determinate persone il sunto della domanda.
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione a possibili interessati.
Decorso il predetto termine senza che sia stata prodotta opposizione, il richiedente deve presentare alla Prefettura competente l’attestazione resa dal Comune in merito all’eseguita affissione del sunto della domanda e alla sua durata.
Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà con proprio decreto, sul qual dovrà essere apposta ulteriore marca da bollo a cura dell’interessato.
N.B.: Dopo la trascrizione del decreto prefettizio di cambiamento del cognome/nome, da parte del Comune di residenza, tutti i documenti che servono per identificare la persona (carta di identità, passaporto, patente di Guida), e i documenti dove sono riportate le generalità del richiedente (eventuali intestazioni di proprietà, mutui, utenze domestiche, conti correnti bancari etc.) dovranno essere cambiati, a cura dell’interessato.
Si rammenta che con il cambiamento del cognome (ad esempio, ove venisse autorizzata per eccezionali motivi la modifica del cognome paterno con quello del secondo marito della propria madre) non si instaura alcun rapporto giuridico di filiazione tra il richiedente e la persona di cui si assume il cognome.