L'accesso civico è il diritto per chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati nel caso in cui l'amministrazione non abbia adempiuto all'obbligo di pubblicazione.


Il riordino della disciplina in materia di trasparenza operato con le modifiche apportate al decreto legislativo n. 33/2013 dal decreto legislativo n. 97 del 2016 (cosiddetto Foia-Freedom of Information Act) ha inteso favorire ulteriormente forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo la partecipazione dei cittadini attraverso l'introduzione - accanto all' accesso civico  già regolato dall'articolo 5 D. Lgs.  33/2013 - del diritto all' accesso  civico generalizzato.

Le due attuali tipologie di accesso civico hanno finalità e modalità di esercizio differenti. L'esercizio di entrambi i diritti deve avere ad oggetto esclusivamente la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza del ministero dell'Interno.

1.Diritto di accesso civico semplice

( articolo 5, comma 1, d. lgs. n. 33/2013, come modificato dal d. lgs. n. 97/2016 ).


Riguarda documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.  Può essere esercitato da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, in caso di mancata pubblicazione di atti o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte dell'amministrazione.


- Come si esercita


Il diritto si esercita inviando per via telematica una richiesta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza alla casella di posta elettronica certificata protocollo.prefpz@pec.interno.it . Ai fini dell'invio, è necessario utilizzare il  Modulo accesso civico (AC) . La richiesta è gratuita, e non deve essere motivata.

2.Diritto di accesso civico generalizzato

( articolo 5, comma 2, d. lgs. n. 33/2013, come modificato dal d. lgs. n. 97/2016 )

Riguarda dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione previsti dal d. lgs. n. 33/2013. Anche in questo caso, la legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.


La richiesta deve consentire all'amministrazione di individuare il/i dato/i, documento/i, informazione/i: sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell'amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse all'accesso ai documenti, dall'altro, l'interesse al buon andamento dell'attività amministrativa  (vedi Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2 ).

L'esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti  ( articolo 5 bis del d. lgs. n.33/2013 ) .

Il rilascio dei dati da parte dell'amministrazione è gratuito, salvo l'eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.

- Come si esercita


Il diritto di accesso civico generalizzato si esercita compilando il  Modulo accesso civico generalizzato (ACG) , senza indicare motivazioni. Il modulo, sottoscritto dal richiedente e accompagnato da copia di un documento di identità, va inviato per posta elettronica certificata alla casella protocollo.prefpz@pec.interno.it   o consegnato a mano presso la sede della Prefettura - U.T.G.
in piazza Mario Pagano 85100 Potenza.

Ultimo aggiornamento
Giovedì 27 Giugno 2024, ore 09:51