L'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (a vuoto) sono illeciti amministrativi che vengono puniti con sanzioni pecuniarie e accessorie.

Il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno, alla ricezione del rapporto o dell'informativa  da parte della banca e/o delle Poste, provvede alla notifica degli estremi della violazione al soggetto che ha emesso l'assegno, il quale ha 30 giorni di tempo dalla notifica della contestazione per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione.

Non è ammessa audizione personale.

La Prefettura, valutate le deduzioni una volta presentati gli atti, può emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria e disporre, in eventuale aggiunta, una  sanzione accessoria ovvero l'archiviazione del procedimento

La sanzione pecuniaria viene graduata in relazione alla gravità dell'illecito.

Dirigente: Viceprefetto Vicario Dott.ssa Cettina Pennisi

Addetto: Sig. Giuseppe Scinica

Orario di apertura al pubblico: lun.-mer.-ven. dalle 09.30 alle 12.30 - mar.-gio. dalle15.00 alle 16.00

Telefono: 0932 673423

P.E.C. : protocollo.prefrg@pec.interno.it

Chi può fare il ricorso

Il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento (persona fisica e/o persona giuridica) presso il Giudice di Pace competente per territorio.

Cosa fare

Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al   Giudice di Pace competente per territorio  (vedi il modello A   fac-simile di ricorso)

L' interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate , può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta rate) della sanzione pecuniaria  (vedi il modello B richiesta pagamento rateale della sanzione pecuniaria)

Per i soli assegni senza provvista, la sanzione amministrativa non si applica se il traente effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese entro 60 giorni .

La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente  mediante quietanza del portatore con firma autentica, entro i termini di legge, ovvero con attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 19 Giugno 2024, ore 12:03
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