Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. 159/2011, inerenti alla documentazione antimafia, i soggetti di cui all'art. 97 comma 1 acquisiscono d'ufficio, tramite la Banca dati nazionale unica, la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni).

Non saranno istruite le istanze che perverranno dai soggetti privati (persone fisiche o giuridiche)

A tal riguardo, si avvisano gli Enti Pubblici/Stazioni appaltanti e, più in generale, i soggetti di cui all'art. 97 comma 1 del D. Lgs. 159/2011, che dal 07/01/2016 la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia è pienamente operativa.

Di conseguenza, la documentazione antimafia (comunicazione ed informazione antimafia) dovrà essere acquisita mediante consultazione della Banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all' art. 97 comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati.

Alle richieste di documentazione antimafia che perverranno a questa Prefettura mediante modalità differenti dalla consultazione della Banca dati nazionale non sarà dato seguito.

I soggetti aventi sede in provincia di Ragusa, indicati dall'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, potranno chiedere all'Ufficio Antimafia gli accrediti per la consultazione della Banca dati nazionale, attraverso la modulistica scaricabile dall'apposita sezione del sito della Prefettura di Ragusa alla voce "Modalità di accreditamento".

La comunicazione antimafia (art. 84 comma 2 del D.L.gs 159/2011)

La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

Cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia (art. 67, commi 1 e 8 del D. Lgs. 159/2011):

  • Applicazione, con provvedimento definitivo, di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II;
  • Una condanna con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale
  • La comunicazione antimafia deve essere richiesta per:

    Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
    Concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a € 150.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria;
    Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
    Attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
    Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
    Licenze per detenzione o porti d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti;
    Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a alla soglia comunitaria;
    Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore alla soglia comunitaria;
    Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011);
    Opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 e inferiore a  € 5.350.000,00.
    Forniture e servizi: superiore a € 150.000,00 e inferiore a  € 428.000,00.

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).

E' vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l'applicazione della predetta normativa.

Termini per il rilascio della comunicazione antimafia
Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale unica emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro  30 giorni  dalla data consultazione della banca dati nazionale unica. Decorso il termine suddetto, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D. Lgs.159/2011.

In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all' art. 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all' art. 83  , commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La revoca e il recesso si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' art. 67  è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.

Le comunicazioni antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione.

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 11 Settembre 2024, ore 11:54
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