Dirigente: dato non disponibile

Orario di apertura al pubblico: dal lun. al ven., dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Funzionario Responsabile: dott.ssa Giovanna Licitra

Telefono: 0932 673458

P.E.C.: protocollo.prefrg@pec.interno.it

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO

Ai sensi del D.P.R. 309/90 e successive modifiche, il Prefetto è competente ad applicare una o più sanzioni amministrative alle persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per  uso personale da parte degli Organi di Pubblica Sicurezza che hanno accertato e contestato al trasgressore l'illecito amministrativo.

Se, al momento dell'accertamento, l'interessato ha la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono all'immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore verrà ritirato anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo . Il ritiro della patente di guida, nonché del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di 30 giorni . Il trentunesimo giorno il trasgressore potrà recarsi presso l' Ufficio NOT della Prefettura di Ragusa e ritirare i documenti sospesi.

La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta agli esami tossicologici per accertare la quantità e la qualità della stessa.

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione l'interessato può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive .

Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale.

 

ITER DEL PROCEDIMENTO a carico del detentore di sostanze stupefacenti

  1. Il colloquio.

Accertata la natura stupefacente della sostanza sequestrata, il  Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) della Prefettura - U.T.G. provvede a convocare l'interessato per un colloquio che si svolgerà con l'ausilio dell'esperienza professionale di un'assistente sociale.

Se il soggetto è minorenne sono invitati al colloquio anche i genitori, al fine di fornire loro una corretta informazione sulle sostanze stupefacenti e sulle strutture pubbliche e private a cui rivolgersi per ottenere informazioni e consulenza.

Il soggetto, domiciliato in provincia diversa da quella dove è avvenuto il sequestro della sostanza stupefacente, può essere autorizzato a svolgere il previsto colloquio presso la Prefettura di domicilio a seguito di istanza da inviare al Prefetto del luogo di residenza. 

Il colloquio ha lo scopo di accertare le ragioni della violazione ed individuare azioni di prevenzione, riabilitazione e recupero del soggetto.

Se il soggetto  non si presenta al colloquio previsto vengono applicate le sanzioni previste dall'art. 75 del D.P.R.309/90.  

  1. Le sanzioni amministrative

In seguito allo svolgimento del colloquio, in caso di particolare tenuità della violazione, se emergono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commettere nuove infrazioni e limitatamente alla prima volta si può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

Negli altri casi, vengono irrogate le sanzioni amministrative che prevedono:

  1. sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
  2. sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
  3. sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
  4. sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

L'entità e la durata delle sanzioni sono determinate in base alla tipologia della sostanza stupefacente, all'esito dell'istruttoria e del colloquio. Contestualmente all'applicazione delle sanzioni amministrative viene formulato un invito a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze (Ser.T) competenti o da una struttura privata autorizzata.

I predetti programmi prevedono oltre a controlli periodici dei cataboliti urinari, colloqui psicologici e/o sociali, se necessario interventi farmacologici e, nei casi particolarmente gravi, anche l'inserimento presso comunità terapeutiche.

Il N.O.T. verifica periodicamente con gli operatori del Ser.T. l'andamento del programma terapeutico. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni amministrative.

In tutti i casi in cui il N.O.T. viene a conoscenza dell'uso di sostanze stupefacenti ne da comunicazione al Ser.T. competente per territorio. (art.121 D.P.R. 309/90) .

Contro i provvedimenti di sanzione amministrativa è ammesso ricorso al Giudice di Pace del luogo di residenza della persona segnalata.

Ultimo aggiornamento
Lunedì 4 Novembre 2024, ore 09:31
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