Il sequestro del veicolo può avvenire per mancanza della copertura assicurativa (R.C.) e/o per mancanza di rilascio della carta di circolazione del veicolo. Il ricorso può essere presentato dal conducente o dal proprietario del veicolo al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale relativo alla violazione. Il Prefetto decide entro 90 giorni dal completamento dell'istruttoria. Se il verbale è archiviato viene disposto immediatamente il dissequestro del mezzo. Contro l'ordinanza di rigetto del ricorso può essere proposto ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica della stessa.

Dirigente:  Viceprefetto Vicario Dott.ssa Cettina Pennisi

Responsabile del procedimento/Addetto:  Dott.ssa Stefania Impoco

Orario di apertura al pubblico: lun.-mer.-ven. dalle 9.30 alle 12.30 - mar.-gio. dalle 15.00 alle 16.30

Telefono:  0932 673479

P.E.C.:  protocollo.prefrg@pec.interno.it

Chi può fare la richiesta

Chiunque abbia avuto il sequestro del veicolo perchè privo di copertura assicurativa RC (art.193 C.d.S.) e/o per mancanza di rilascio della carta di circolazione del veicolo.

Cosa fare

Il dissequestro del veicolo, avvenuto a seguito della violazione dell'art.193 del C.d.S., deve essere richiesto al comando che ha disposto il sequestro solo dopo aver effettuato i seguenti pagamenti:

  • pagamento della sanzione registrata sul verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta);
  • pagamento del premio assicurativo (il premio assicurativo deve avere il contratto annuale e il periodo di copertura assicurativa deve essere minimo di sei mesi)

Il dissequestro del veicolo deve essere richiesto dal trasgressore (intestatario del verbale di contestazione) oppure dal proprietario del veicolo.

In caso di rottamazione del veicolo sequestrato l'interessato dovrà farne richiesta al Comando che ha riscontrato l'infrazione entro trenta giorni dalla data della contestazione della violazione . L'interessato, per rottamare il veicolo, dovrà versare una cauzione pari all'importo indicato sul verbale. La cauzione versata, decurtata di un quarto, verrà restituita dopo la distruzione del veicolo. Le spese di rottamazione e di custodia verranno addebitate all'interessato.In caso di rottamazione non è richiesto il pagamento del premio assicurativo.

In caso di fermo o sequestro amministrativo il veicolo può essere affidato in custodia al proprietario o al trasgressore o a persona scelta dal proprietario a condizione che l'affidatario abbia un luogo idoneo dove tenerlo. Per luogo idoneo si intende un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.

La richiesta, in carta semplice, di affido in custodia deve essere presentata al comando che ha effettuato il sequestro o il fermo. Il trasporto e il deposito sono interamente a carico dell'interessato.

PUBBLICAZIONE VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO GIACENTI PRESSO LA DEPOSITERIA CUSTODE ACQUIRENTE

PUBBLICAZIONE VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO GIACENTI PRESSO LA DEPOSITERIA CUSTODE ACQUIRENTE

Si comunica che, ai sensi degli artt. 213 e 214 del Codice della Strada, modificati dalla L. 1 dicembre 2018 n. 132, in caso di fermo o sequestro di veicoli per accertate violazioni, a far data dal 07 Marzo 2022, qualora il proprietario o il conducente rifiutino o omettano di prendere in custodia il veicolo, ovvero siano impossibilitati a farlo, i mezzi verranno depositati presso il custode-acquirente operativo in questa Provincia, EGEMA S.r.l.

L'avviso dell'avvenuto deposito del veicolo verrà pubblicato sul sito istituzionale di questa Prefettura.

Qualora l' autore della violazione o uno dei soggetti con il medesimo obbligati non provvedano ad assumere la custodia del veicolo sequestrato entro 5 giorni a far data dalla relativa pubblicazione, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia maturate, il veicolo sarà trasferito in proprietà al suddetto custode-acquirente.

Ai fini dell'assunzione della custodia, l'interessato dovrà rivolgersi all'organo accertatore.

Eventuali ulteriori informazioni possano essere richieste all'Area III di questa Prefettura, ai seguenti recapiti:

Tel. 0932 673111

P.E.C. protocollo.prefrg@pec.interno.it


 

AVVISO PUBBLICO VEICOLI GIACENTI PRESSO LE DEPOSITERIE (ART. 215-BIS C.d.S.)

Veicoli giacenti presso le depositerie (art. 215-bis del Codice della Strada)

Ai sensi dell'art. 215-bis del D. Lgs. 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) i proprietari e i soggetti indicati nell'art. 196 dello stesso Codice della Strada, dei veicoli di cui all'allegato elenco, hanno la facoltà di assumere la custodia del mezzo entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, previo pagamento dell'intero corrispettivo dovuto alla depositeria.

Si avverte che decorso inutilmente il suddetto termine, i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro saranno ritenuti abbandonati e quelli oggetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi saranno ritenuti definitivamente confiscati e, pertanto, si procederà alla loro alienazione anche ai soli fini della rottamazione in conformità alle prescrizioni contenute nel succitato art. 215-bis.

Elenco veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate
 

All. 1 - istanza per la restituzione del mezzo

Data
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 2 Ottobre 2024, ore 12:37