Possono chiedere asilo nel nostro Paese i perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale e per le proprie opinioni politiche.

 

I RICHIEDENTI ASILO
Sono persone che, trovandosi fuori dal Paese in cui hanno residenza abituale, non possono o non vogliono tornarvi per il timore di essere perseguitate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche. Possono chiedere asilo nel nostro Paese presentando una domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

 

I RIFUGIATI
Sono coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dello " status di rifugiato " in seguito all'accoglimento della loro domanda.


PERSONE AMMISSIBILI ALLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA
In applicazione alla normativa europea, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 ha previsto come status di protezione internazionale oltre lo status di rifugiato anche quello di protezione sussidiaria. Tale status è riconosciuto a colui che pur non possedendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato non possa essere rinviato nel Paese di origine o, per l'apolide, nel Paese di residenza, in quanto sussiste il fondato timore che possa subire un grave danno alla sua vita o alla sua incolumità.


LA CONVENZIONE DI GINEVRA RELATIVA ALLO STATUS DEI RIFUGIATI (1951)
Adottata a Ginevra il 28 luglio 1951, stabilisce le condizioni per essere considerato un rifugiato, le forme di protezione legale, altri tipi di assistenza. i diritti sociali che il rifugiato dovrebbe ricevere dagli Stati aderenti al documento e gli obblighi di quest'ultimo nei confronti dei governi ospitanti.
La Convenzione, resa esecutiva in Italia con la legge del 24 luglio 1954 n. 722, definisce "rifugiato" colui "che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tale avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra" (Articolo 1 A).
A integrazione della Convenzione è intervenuto il Protocollo di New York nel 1967 che ha rimosso le limitazioni temporali e geografiche fissate nel testo originario della Convenzione.


 

Ultimo aggiornamento
Martedì 18 Giugno 2024, ore 15:53