Dirigente Reggente: Viceprefetto dott.ssa Sabrina ORICCHIO
Indirizzo: Via Stendhal n. 1 - Roma
Ubicazione: 2°Piano
Tel.: 06/67291
E-mail: leggispeciali.pref_roma@interno.it
PEC: depassegni.prefrm@pec.interno.it
(per la sola PEC, si prega di specificare che la nota è indirizzata all’Area III quinquies)

 


FUNZIONI:

gestione delle attività e dei procedimenti, ivi compresi contenzioso, 

rappresentanza in giudizio e tenuta degli archivi informatizzati, afferenti sanzioni amministrative per violazioni in materia di Assegni; 

Leggi Speciali, 

Iscrizioni a Ruolo 


PROCEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 : ACCESSO AGLI ATTI

"L’accesso agli atti per i procedimenti sanzionatori in materia di misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 è effettuabile accedendo al link di seguito riportato, sana.interno.it , cliccando su “SANA - per il cittadino”, selezionando poi la Prefettura di Roma ed in seguito inserendo i dati in proprio possesso (in via alternativa: 1) identificativo e password se presenti nel verbale 2) numero di protocollo del verbale 3) numero del verbale dell’organo accertatore)."

Negli altri casi, l’istanza di accesso agli atti deve essere presentata in modalità telematica attraverso la posta elettronica certificata, inviando una PEC all’indirizzo depassegni.prefrm@pec.interno.it . Nell’oggetto è obbligatorio riportare la dicitura “ISTANZA ACCESSO ATTI”, il nome e il cognome del trasgressore, la data del verbale e il tipo di sanzione (per esempio: “SANZIONE ASSEGNI”, “SANZIONE BLOCCO STRADALE”, “SANZIONE VENDITA ALCOLICI”, ecc...).

Alla richiesta è obbligatorio allegare il relativo verbale, copia del documento d'identità del sanzionato e, in caso di incarico conferito ad un patrocinatore, copia del mandato di conferimento.
La richiesta per delega è consentita, ma in questo caso sarà necessario allegare la delega firmata dal delegante, nonché copia del documento del delegante e del delegato.
È necessario indicare un recapito telefonico.
L’Ufficio si riserva, ove possibile, di trasmettere copia digitale della documentazione richiesta all’indirizzo pec del mittente; negli altri casi verrà fissato un appuntamento presso la sede di Via Stendhal, n. 1.
 

 

Iscrizioni a Ruolo

In caso di ordinanze ingiuntive emesse dall'Area III quinquies non pagate né opposte nei termini di legge l'ufficio procede alla iscrizione a ruolo dell’importo corrispondente alla sanzione irrogata, a cui segue l’emissione della cartella di pagamento da parte dell’Agente per la riscossione, che provvederà a notificarla ai trasgressori.

Le ordinanze ingiunzioni di pagamento iscritte a ruolo, indicate nella cartella di pagamento alla voce “dettaglio degli addebiti”, sono conservate agli atti dell’Area III quinquies e potranno ivi essere visionate ed estratte in copia dai diretti interessati o persone delegate, secondo le modalità indicate dall’art. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Ove l'interessato ritenga sussista un motivo di annullabilità della cartella può presentare una richiesta in autotutela all’Area III quinquies, allegando le prove documentali in sua disposizione e segnalando eventuali errori contenuti nel ruolo (nei nomi, nelle omonimie, nell’errata imposizione del tributo o della somma) o comunicando l’avvenuto pagamento dell’ordinanza ingiuntiva o l’emissione di sentenza di accoglimento del ricorso in opposizione avverso l’ordinanza ingiuntiva o l’intervenuto decesso del trasgressore.

L’opposizione può essere proposta anche in via giudiziale con ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa l’infrazione nei termini di legge, citando questo Ente creditore solo nei casi in cui si ravvisino errori nelle fasi del procedimento sanzionatorio amministrativo.

Ove, invece, si ritenga sussistano errori o difetti di notifica della cartella di pagamento, l’ente da citare in giudizio è solo l’Agenzia delle Entrate riscossione.

Ultimo aggiornamento
Venerdì 17 Maggio 2024, ore 13:16