Iscrizioni a Ruolo
In caso di ordinanze ingiuntive emesse dall'Area III quinquies non pagate né opposte nei termini di legge l'ufficio procede alla iscrizione a ruolo dell’importo corrispondente alla sanzione irrogata, a cui segue l’emissione della cartella di pagamento da parte dell’Agente per la riscossione, che provvederà a notificarla ai trasgressori.
Le ordinanze ingiunzioni di pagamento iscritte a ruolo, indicate nella cartella di pagamento alla voce “dettaglio degli addebiti”, sono conservate agli atti dell’Area III quinquies e potranno ivi essere visionate ed estratte in copia dai diretti interessati o persone delegate, secondo le modalità indicate dall’art. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
Ove l'interessato ritenga sussista un motivo di annullabilità della cartella può presentare una richiesta in autotutela all’Area III quinquies, allegando le prove documentali in sua disposizione e segnalando eventuali errori contenuti nel ruolo (nei nomi, nelle omonimie, nell’errata imposizione del tributo o della somma) o comunicando l’avvenuto pagamento dell’ordinanza ingiuntiva o l’emissione di sentenza di accoglimento del ricorso in opposizione avverso l’ordinanza ingiuntiva o l’intervenuto decesso del trasgressore.
L’opposizione può essere proposta anche in via giudiziale con ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa l’infrazione nei termini di legge, citando questo Ente creditore solo nei casi in cui si ravvisino errori nelle fasi del procedimento sanzionatorio amministrativo.
Ove, invece, si ritenga sussistano errori o difetti di notifica della cartella di pagamento, l’ente da citare in giudizio è solo l’Agenzia delle Entrate riscossione.