DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
Per informazioni sull'unità organizzativa vedasi la sottosezione "Disposizioni e Circolari"

Il rilascio della documentazione antimafia, comunicazione e informazione, è disciplinato dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 15.11.2012, n. 218, dal D. Lgs 13.10.2014, n. 153 e dalla legge 06.08.2015, n. 121.

La documentazione antimafia, comunicazione e informazione, può essere acquisita:

- dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti;
- dagli enti e dalle aziende vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico;
- dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006;

La normativa attualmente vigente non prevede il rilascio della documentazione antimafia su istanza di soggetti privati, siano essi persone fisiche o giuridiche. La documentazione antimafia, inoltre, non è necessaria nei rapporti contrattuali tra soggetti privati.

QUANDO NON ACQUISIRE LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
La documentazione antimafia (comunicazione o informazione) non deve essere acquisita nei seguenti casi ( art. 83, co. 3 D. Lgs. 159/2011):
1. per i rapporti tra i soggetti pubblici di cui all'art. 83, comma 1 del D. Lgs. 159/2011;
2. per i rapporti tra i soggetti pubblici di cui al numero 1. ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzione di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011;
3. per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
4. per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
5. per provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 Euro;


PROCEDURA PER L’ ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
La documentazione antimafia deve essere acquisita:
- attraverso la consultazione dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi della legge 190/2012 (c.d. white list provinciali).

I soggetti previsti dall'art. 83, commi 1 e 2, hanno l'obbligo di acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria attraverso la consultazione, anche in via telematica, dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti presso ciascuna Prefettura.
L'ISCRIZIONE NELLE WHITE LIST PROVINCIALI, pertanto, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o sub contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, devono comunicare alla Prefettura territorialmente competente, esclusivamente con modalità telematica, gli estremi identificativi delle imprese in relazione alle quali hanno acquisito la documentazione antimafia tramite la consultazione degli elenchi.
Le predette comunicazioni dovranno essere trasmesse all'indirizzo _________________________________

L’ISCRIZIONE NELLE WHITE LIST PROVINCIALI MANTIENE LA PROPRIA EFFICACIA ANCHE DOPO LA DATA DI VALIDITA' QUANDO DALLA CONSULTAZIONE DEGLI ELENCHI L’IMPRESA RISULTI IN FASE DI RINNOVO (messaggio: in fase di Aggiornamento).

-mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (BDNA) da parte dei soggetti preventivamente accreditati.

La Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (BDNA), istituita dall'art. 96 del D. Lgs. 159/2011, regolamentata dal D.P.C.M. 30.10.2014, n. 193 e divenuta operativa dal 7 gennaio 2016 costituisce lo strumento attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni/Stazioni Appaltanti possono richiedere la documentazione antimafia.

Gli Enti già in possesso di credenziali di accesso all'applicativo informatico “Si.Ce.Ant. – Sistema Certificazione Antimafia” sono già abilitati all'accesso alla BDNA. Le richieste di documentazione antimafia, comunicazioni e informazioni, dovranno essere effettuate attraverso la consultazione della medesima.

Gli Enti che ancora non possiedono le credenziali di accesso dovranno rivolgere specifica richiesta alla Prefettura territorialmente competente in relazione alla sede.
Le richieste di concessione delle credenziali, da effettuarsi utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale di questa Prefettura, dovranno pervenire esclusivamente all'indirizzo __________________________________


TERMINI PER IL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
Ai sensi dell’art. 88 del d. Lgs. 159/2011 il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA. Qualora dalla consultazione della BDNA emergano elementi suscettibili di opportuni approfondimenti il Prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia la comunicazione antimafia nel termine di 30 giorni dalla data della consultazione. Decorso detto termine le amministrazioni interessate procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell’autocertificazione ex art. 89 D. Lgs 159/2011 e sotto condizione risolutiva.

Ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 il rilascio dell’informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA. Qualora dalla consultazione della BDNA emergano elementi suscettibili di opportuni approfondimenti il Prefetto dispone le necessarie verifiche nel termine di 30 giorni dalla data della consultazione o, nei casi di particolare complessità e previa comunicazione all'amministrazione interessata, nei successivi 45 giorni. Decorso detto termine, ovvero immediatamente nei casi d’urgenza, i soggetti richiedenti procedono anche in assenza dell’informazione antimafia e sotto condizione risolutiva.


VALIDITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
La comunicazione e l'informazione antimafia hanno rispettivamente la validità di 6 e 12 mesi, salvo il caso di intervenute variazioni nell'assetto societario.

A tale proposito i legali rappresentanti delle imprese destinatarie di comunicazioni o informazioni in corso di validità hanno l'obbligo di comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica, trasmettendo copia dell'atto o contratto che determina tali modifiche e, in caso di variazione degli organi sociali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione dei familiari conviventi resa dai soggetti subentrati nelle cariche.

La violazione dell’obbligo di comunicazione delle variazioni societarie è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 60.000 Euro.

Gli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti presso questa Prefettura ai sensi della legge 190/2012 (c.d. white list provinciali) sono consultabili sul sito web istituzionale.


AUTOCERTIFICAZIONE
La comunicazione antimafia può essere sostituita da apposita dichiarazione - sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 D.P.R. 445/2000 – con la quale l’interessato attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 nei casi di:

- contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarate urgenti;
- provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti;
- attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla P.A. competente;
- attività sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al Regolamento approvato con D.P.R. n. 300/1992 e successive modificazioni.


EFFETTI DELL’INFORMAZIONE ANTIMAFIA INTERDITTIVA
Ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis del D. Lgs. 159/2011, al Prefetto che adotti un’informazione antimafia interdittiva spetta il compito di verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 10, del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014, n. 114.
L’eventuale rescissione dei contratti o la revoca delle concessioni è pertanto subordinata all'espletamento del procedimento diretto alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 32 del D.L. n. 90/2014, inteso ad accertare la presenza di preminenti interessi pubblici da tutelare.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 26 Giugno 2024, ore 10:53