Presso la Prefettura di Roma è stato istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, c.d. "White List", previsto dall'art. 1, commi 52-57, della Legge 6 novembre 2012, n. 190. Con il D.P.C.M. del 18 aprile 2013, pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013, successivamente modificato dal D.P.C.M. del 24 novembre 2016, pubblicato in G.U. il 31 dicembre 2016, sono state disciplinate modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco in questione e per lo svolgimento delle correlate attività di verifica.

Tale elenco ha lo scopo di rendere più efficaci i controlli antimafia nei confronti dei soggetti economici operanti nei settori maggiormente esposti a rischi di infiltrazione mafiosa, attraverso un'azione preventiva di contrasto alla criminalità organizzata. 

Ai sensi dell'art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012, le stazioni Appaltanti, prima di sottoscrivere, autorizzare un contratto o un subcontratto, di qualsiasi importo, relativi alle attività elencate dall'art. 1, comma 53, della citata Legge, dovranno  obbligatoriamente acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia mediante consultazione delle White List.

Il catalogo dei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, è stato di recente modificato dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con Legge 5 giugno 2020, n. 40, articolato secondo le seguenti sezioni:

Sez. I      Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

Sez. II     Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

Sez. III    Noli a freddo di macchinari;

Sez. IV    Fornitura di ferro lavorato;

Sez. V      Noli a caldo;

Sez. VI    Autotrasporto per conto terzi;

Sez. VII   Guardiania dei cantieri;

Sez. VIII Servizi funerari e cimiteriali;

Sez. IX    Ristorazione, gestione delle mense e catering;

Sez. X    Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e  transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.  

L'iscrizione nella White List ha natura volontaria e tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta, sempre che permangano inalterate, relativamente ai soggetti e alla composizione del capitale sociale, le seguenti condizioni:

  • assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia);
  • assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società che esercita le attività nei settori elencati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012 deve presentare istanza alla Prefettura competente. L'istanza dovrà essere trasmessa, per posta elettronica certificata, all'indirizzo protocollo.prefrm@pec.interno.it , specificando nell'oggetto "Richiesta iscrizione White List".

PREFETTURA COMPETENTE

Competente a ricevere la richiesta di iscrizione è la Prefettura della provincia in cui hanno:

  • sede legale le imprese, le associazioni o i consorzi;
  • sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato le società di cui all'art. 2508 C.C.

Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato, è competente la Prefettura nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

L'istanza dovrà essere corredata da:

  1. dichiarazione sostitutiva del certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente tutti i dati relativi ai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e, per le società che svolgono l'attività di cui alla Sez. X, anche al responsabile tecnico, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa;
  2. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e, per le società che svolgono l'attività di cui alla Sez. X, anche dal responsabile tecnico, riferita altresì ai familiari conviventi, con le generalità complete dei familiari conviventi di maggiore età;
  3. dichiarazione sostitutiva relativa al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata nell'ipotesi prevista dall'art. 85, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 159/2011 e riferita anche ai familiari conviventi;
  4. licenza ex art. 134 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in corso di validità, ovvero un'autocertificazione relativa alla titolarità di una licenza ex art. 134 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in corso di validità, riferibile alla società richiedente l'iscrizione nella White List, con indicazione della Prefettura competente, nei casi di richiesta di iscrizione nel settore "guardiania dei cantieri" (sia per le richieste di iscrizione che per le richieste di rinnovo dell'iscrizione").

Nel caso di Società fiduciarie o di trust, i controlli antimafia si estendono anche al fiduciante e al trustee.

Nel caso di Società consortili o di Consorzi, la documentazione deve essere integrata con:

  • dichiarazione del rappresentante legale nella quale siano indicate le complete generalità di ciascuno dei consorziati che, nei consorzi e nelle società consortili, detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%;
  • dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., riferito alle singole società consorziate, nonché la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 riferita anche ai familiari conviventi, con le generalità complete dei familiari conviventi di maggiore età.

PROCEDIMENTO D'ISCRIZIONE   

La Prefettura di Roma, esperite con esito negativo le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui agli artt. 67, 84 comma 4 e 91 comma 6 del D. Lgs. 159/2011, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano situazioni di controindicazione, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.

TERMINE DI VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

L'iscrizione dell'impresa nell'elenco è soggetta a revisione annuale.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

L'impresa iscritta nell'elenco ha l'onere di comunicare alla Prefettura le modifiche intervenute successivamente all'ammissione alla White List riguardanti i propri assetti proprietari e gli organi sociali nel termine di 30 giorni dalla data dell'adozione dell'atto o della stipula del contratto che le ha determinate. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati hanno l'onere di comunicare le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. n. 24 febbraio 1998, n. 58.

Per l'effettuazione di tali comunicazioni, potrà essere utilizzato l'allegato "Mod. C -Comunicazione modifiche assetti proprietari e organi sociali".

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ELENCO

L'impresa deve comunicare alla Prefettura, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco.

Detta comunicazione può riguardare anche settori di attività ulteriori o diversi da quelli per cui l'impresa risulta già iscritta, purché ricompresi nel catalogo dei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa.

Per l'effettuazione di tali comunicazioni potrà essere utilizzato l'allegato "Mod. D - Interesse a permanere nell'elenco".

A seguito della presentazione della comunicazione di interesse a permanere nell'elenco, nelle more dell'attività istruttoria di competenza della Prefettura, la società viene indicata nell'elenco presente sul sito istituzionale con la dicitura "aggiornamento in corso" e l'iscrizione mantiene la propria efficacia, come precisato dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/12 del 14 agosto 2013.

CANCELLAZIONE DALLA WHITE LIST

La Prefettura dispone la cancellazione dell'iscrizione in White List nei seguenti casi:

  • quando, successivamente all'iscrizione, emergano situazioni di controindicazione ai sensi degli artt. 67, 84 comma 4 e 91 comma 6 del D. Lgs. n. 159/2011;
  • in caso di mancata comunicazione tempestiva di eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari o gestionali dell'impresa ovvero nell'incarico di direttore tecnico (se previsto);
  • in ipotesi di violazione, da parte dell'impresa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

INFORMAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI

L'iscrizione nella White List tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipulazione, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

ADEMPIMENTI DA SEGUIRE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA NON SIA ANCORA ISCRITTA NELLA WHITE LIST

Nel caso in cui le stazioni appaltanti intendano stipulare contratti o subcontratti con società che esercitano attività nei settori indicati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012 e successive modifiche e integrazioni e che ancora non siano iscritte nella White List, dovranno:

  • accertarsi, mediante consultazione della White List di questa Prefettura, che l'impresa abbia già assolto l'onere di richiedere l'iscrizione o il rinnovo della stessa;
  • consultare la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, immettendo i dati relativi all'impresa, così come avviene in ogni altra situazione di ordinaria consultazione della piattaforma finalizzata al rilascio della documentazione antimafia.

Dal momento della consultazione della Banca Dati, decorrono i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del Codice Antimafia. Decorsi tali termini, la stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla stipula del contratto o subcontratto, fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione.

 

PRECISAZIONE IN MERITO ALLA POSIZIONE DELLE IMPRESE CON "AGGIORNAMENTO IN CORSO"

Con particolare riferimento alle società che hanno presentato richiesta di rinnovo dell'iscrizione nella White List provinciale, ai sensi del D.P.C.M. del 18/04/2013 e della circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/12 del 14 agosto 2013, nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità relativa all'annualità precedente, l'iscrizione in White List mantiene la propria efficacia e la Prefettura competente provvede a dare conto di ciò utilizzando la dicitura "aggiornamento in corso" nell'elenco provinciale delle imprese.

 

 

Avviso per le stazioni appaltanti

Si richiama l'attenzione dei soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 159/2011, sul disposto dell'art. 3-bis del decreto del presidente del consiglio dei ministri 18 aprile 2013 Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all' articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 aggiornato al D.P.C.M. 24 novembre 2016

Art. 3-bis. Obblighi dei soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia (articolo introdotto dal D.P.C.M. 24 novembre 2016)

  1. La consultazione dell'elenco, secondo le modalità stabilite dall'art. 7, è la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all' art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 2, comma 1, indipendentemente dal loro valore. Per i soggetti non censiti nella Banca dati nazionale unica e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all' art. 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia e a tal fine i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia consultano la Banca dati nazionale unica.
  2. Ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, della legge, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono, con le modalità previste dal comma 1, la documentazione antimafia anche in relazione ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta, permanendo le condizioni relative ai soggetti e alla composizione del capitale sociale.
  3. I soggetti di cui all' art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia comunicano, per via telematica, alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti hanno acquisito la documentazione antimafia attraverso la consultazione dell'elenco.


Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 11001/119/20(8) del 23/03/2016, ha fornito il seguente indirizzo operativo : "... ... la stazione appaltante, dopo aver soddisfatto l'obbligo di consultare le white list, in tal modo accertandosi che l'impresa abbia già assolto l'onere di richiedere l'iscrizione, potrà dare avvio all'iter contrattuale ricorrendo alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia. In altri termini, la stazione appaltante consulterà la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia immettendo i dati relativi all'impresa, come in ogni altra situazione ordinaria di consultazione di tale piattaforma finalizzata al rilascio della documentazione antimafia. Tale procedura trova supporto nella formulazione del'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 che espressamente richiama l'art. 92, commi 2 e 3 del Codice Antimafia e con esso le diverse sequenze dell'accertamento in Banca Dati nell'ipotesi di esito non immediatamente liberatorio... ... Dal momento della consultazione della Banca Dati decorreranno i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del Codice Antimafia. Maturati tali termini la stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione o approvazione degli strumenti contrattuali, fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione"

INFORMAZIONI TELEFONICHE ESCLUSIVAMENTE:

LUN. e MERC. DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 11.00

Telefono: 06/67294419

Ultimo aggiornamento
Lunedì 29 Luglio 2024, ore 11:47