- Certificato di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i nati in Italia). La certificazione di nascita non deve essere prodotta se la nascita è avvenuta ed è stata registrata in Italia. Per le donne che hanno acquisito il cognome del coniuge attuale o di un coniuge precedente, occorre inoltre il certificato estero di matrimonio, rilasciato in qualsiasi data, in originale debitamente tradotto e legalizzato o copia conforme e/o l'attestazione di esatte generalità rilasciata dalle autorità diplomatico-consolari del paese di origine in Italia. I soli apolidi o rifugiati dovranno produrre, in mancanza della certificazione di nascita, un atto di notorietà formato presso la Cancelleria di qualsiasi ufficio giudiziario, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori.
- Certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata. In mancanza della certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, l'apolide o rifugiato dovrà produrre la sentenza di riconoscimento dello status di apolide o rifugiato ed una dichiarazione sostitutiva, nella quale attesti, sotto la propria responsabilità, di non aver riportato (o in caso contrario di aver riportato) condanne penali e se ha procedimenti penali in corso nel paese di origine, scansionando tutto nello stesso file PDF. Per i richiedenti nati all'estero, ma residenti in Italia da prima dei 14 anni, è necessaria una dichiarazione sostitutiva unica nella quale attestino, sotto la propria responsabilità, se hanno riportato condanne penali e se hanno procedimenti penali in corso nel paese di origine e che sono residenti legalmente in Italia da prima del compimento dei 14 anni.
AI FINI DI UNA CORRETTTA LEGALIZZAZIONE DEI CERTIFICATI DI NASCITA E PENALE DEL PAESE DI ORIGINE E DEI PAESI TERZI DI RESIDENZA, SI PREGA DI FAR RIFERIMENTO AL LINK DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI CONTENENTE LA SUPERTABELLA RELATIVA ALLE LEGALIZZAZIONI ( vedi allegato)
- Ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di 250 € , (mod. 451), previsto dalla legge 94/2009 modificato dal Decreto Legge n. 113/2018, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94"
- Una marca da bollo da 16 euro.
Si informa l'utenza che, con legge n. 132/2018 (pubblicata sulla G.U. - serie generale - n. 281 del 03 dicembre 2018), è stato convertito in Legge il c.d. D.L. sicurezza (D.L. n. 113/2018). La legge in questione, oltre a confermare le innovazioni in materia di cittadinanza italiana introdotte con il "DL sicurezza", ha introdotto nuove disposizioni in materia di conoscenza della lingua italiana.
Pertanto, a decorrere dal 04 dicembre 2018, tra la documentazione richiesta a pena di inammissibilità, dovrà essere contenuto l'accordo di integrazione, oppure il titolo di studio, rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal M.I.U.R.; oppure apposita certificazione attestante il possesso di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del QCER-Quadro Europeo Comune di Riferimento per la conoscenza delle lingue, da farsi presso gli enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
1) Università degli studi di Roma Tre;
2) Università per stranieri di Perugia;
3) Università per stranieri di Siena;
4) Società Dante Alighieri.
Con decorrenza dal 16 febbraio 2019, trova applicazione il Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (di seguito indicato come "Regolamento"): pertanto, tutti i certificati riguardanti l'assenza di precedenti penali (di seguito indicato come "Certificato penale"), rilasciati a un cittadino dell'Unione europea dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza e presentati nell'Unione europea a partire dal 16 febbraio 2019, sono esenti dalla formalità dell'Apostille (art. 2, comma 1, del Regolamento). Tale esenzione dall'Apostille si estende anche alla traduzione in italiano, purché sia stata effettuata da una persona qualificata a tal fine ai sensi del diritto dello Stato membro dove è stata effettuata (art. 6, comma 2, del Regolamento); infine, la traduzione non può essere richiesta se il Certificato penale è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato di destinazione o in una lingua non ufficiale ma espressamente accettata (art. 6, comma 1, lett. a), del Regolamento) o se il Certificato penale è accompagnato da un modulo standard multilingue (art. 6, comma 1, lett. b), del Regolamento). Ulteriori dettagli sono disponibili nell'apposita guida dedicata all'argomento ( vedi allegato) e in quella più generale (cosiddetta SUPERTABELLA) sull'utilizzo dei documenti per la richiesta della cittadinanza (vedi allegato).
Qualora non venisse utilizzato il modulo previsto dal regolamento Europeo 1191/2016, i certificati penali dovranno essere legalizzati secondo le norme riportate nella Supertabella (vedi allegato).