ai sensi dell'Art. 120 C.d.S.

Informazioni generali
Per ottenere un nuovo documento di guida l'utente dovrà rivolgersi direttamente agli Uffici della Motorizzazione Civile.
Nessun nulla osta al conseguimento della patente di guida può essere chiesto dall'interessato alla Prefettura.
La verifica delle condizioni occorrenti per il conseguimento della patente di guida, verrà effettuata dopo l'esame di teoria e prima dello svolgimento della prova pratica, esclusivamente per via telematica mediante consultazione delle banche dati del Casellario Giudiziale e del Servizio Informativo Interforze (Art. 120, comma 5, del codice della strada e decreto interministeriale 24 ottobre 2011)

Diniego al conseguimento di una nuova patente (o nuova categoria di patente)

Il Prefetto emetterà un diniego al conseguimento di una nuova patente:
A coloro che sono stati condannati per i reati di cui agli artt.73 e 74 del D.P.R. 309/90 con sentenza divenuta irrevocabile dopo l'08/08/2009 (e prima dell'08/08/2009 se non si è proceduto a patteggiamento - art. 444 cp) senza aver ottenuto la riabilitazione presso il Tribunale di Sorveglianza
A coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali (es. libertà vigilata, casa di lavoro, ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario) senza aver ottenuto la riabilitazione penale
A coloro che sono o sono stati sottoposti alle misure di prevenzione (es. misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con o senza obbligo di soggiorno) senza aver ottenuto la riabilitazione presso la Corte d'Appello
A coloro che sono considerati delinquenti abituali, professionali o per tendenza senza aver ottenuto la riabilitazione penale. 

Avvio procedimento di revoca della patente ai sensi dell'art. 120 co. 2 C.d.S.

Nelle ipotesi di cui al precedente paragrafo (condanne ex artt. 73 e 74 del D.P.R. 309/1990, sottoposizione a misure di sicurezza o di prevenzione e ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza), che intervengono in data successiva a quella del rilascio della patente, la Prefettura avvierà un procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90, volto a valutare l'adozione di un eventuale provvedimento di revoca della patente di guida già in possesso.
A tal fine, il soggetto verrà contattato direttamente da questi Uffici e dagli Organi di polizia territorialmente competenti.

Informazioni annullamento revoca ai sensi dell'art. 120 C.d.S.

Il provvedimento di revoca della patente può essere annullato nelle sole ipotesi in cui la sentenza di condanna o il provvedimento di applicazione della misura vengano impugnati con esito positivo, purché la sentenza di secondo grado assolva l'imputato dai reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990 ovvero disponga la revoca con efficacia ex tunc della misura (che quindi non avrebbe mai dovuto essere applicata).
Diversamente, non potrà aversi annullamento del provvedimento prefettizio nelle ipotesi in cui nella sentenza o nell'ordinanza sia contenuta una mera cessazione o revoca della misura di prevenzione o di sicurezza per il venir meno, in un secondo momento, del requisito della pericolosità sociale.

Ricorso avverso il provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 120 C.d.S.

Avverso il provvedimento prefettizio di revoca della patente ex art.120 C.d.S. è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno, in carta legale (marca da bollo di 16 euro), entro 30 giorni dalla notifica, che dovrà pervenire entro il suddetto termine a questa Prefettura -U.T.G. - Area III quater per il successivo inoltro al Ministero competente.
In alternativa, è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica della revoca della patente.
Si fa inoltre presente che, a partire dal dicembre 2014, mediante apposita procedura informatica,il rilascio della patente di guida (esame pratico) è subordinato al preventivo esame dei requisiti di cui all'art.120 C.d.S. Se l'istruttoria si conclude con il diniego al rilascio, avverso il relativo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell'Interno oppure ricorso al TAR.

Ultimo aggiornamento
Venerdì 12 Gennaio 2024, ore 11:19