In via preliminare si precisa che l' Area III quater è competente a trattare i ricorsi che afferiscono le violazioni di tipo amministrativo (non penale) attribuite all'Ufficio, indicate nelle apposite sezioni del sito.
Per le altre violazioni la competenza è di altre Aree della Prefettura.
Informazioni di carattere generale
Ai sensi degli art.203 ss C.d.S. è ammesso ricorso al Prefetto avverso il verbale di violazione entro 60 giorni dalla data di notifica oppure di contestazione (ossia, la consegna immediata del verbale da parte dell'agente al trasgressore) della violazione al Codice della Strada.
Alternativo al ricorso al Prefetto è l' opposizione al Giudice di Pace, entro 30 giorni, avverso il verbale di violazione.
La Prefettura di Roma è competente per le violazioni che siano state commesse nel territorio della Provincia di Roma.
Il ricorso è inammissibile :
a) nel caso in cui sia già stata pagata la sanzione pecuniaria indicata sul verbale (pagamento in misura ridotta), in quanto ciò costituisce acquiescenza al verbale;
b) quando siano trascorsi i 60 giorni previsti dalla legge dalla data della notifica/contestazione del verbale;
c) nel caso di violazioni di carattere penale, la cui competenza è dell'Autorità Giudiziaria;
d) per carenza di legittimazione , da parte di chi assuma di essere conducente di un veicolo al momento dell'infrazione, senza che il nominativo sia indicato nel verbale;
e) nel caso in cui sia stato anteriormente presentato ricorso al Giudice di Pace
Si precisa che le violazioni avverso cui è proponibile ricorso si distinguono in due tipologie fondamentali
- quelle per cui è ammesso il pagamento in misura ridotta (c.d. oblabili)
- quelle per cui il pagamento in misura ridotta non è ammesso (cfr art.202 comma 3 bis C.d.S.). In questo caso, la sanzione pecuniaria è pagabile solo a seguito dell'emanazione da parte della Prefettura di un'ordinanza ingiunzione di pagamento (il diritto alla riscossione si prescrive in 5 anni, a norma dell'art.28 legge 689/1981, che stabilisca la somma all'interno di un minimo e di un massimo previsti dal legislatore)
a) Forma e presentazione del ricorso
Il ricorso al Prefetto è uno scritto in carta libera, firmato in originale con firma autografa, con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo esplicitano manifestamente la volontà di proporre ricorso al prefetto per l'annullamento/archiviazione di un verbale, spiegando con chiarezza i motivi per cui ritengono ingiusta o errata, in punto di fatto e di diritto, la sanzione.
Al ricorso sarà cura del ricorrente allegare copia del verbale di contravvenzione ed ogni altra eventuale documentazione comprovante i motivi del ricorso (es. fotografie, certificati medici etc)
L'interessato può richiedere l'audizione (cioè, di essere sentito personalmente) in Prefettura. In questo caso i termini del procedimento si interrompono a partire dal ricevimento dell'invito per poi riprendere a decorrere dal giorno dell'audizione.
b) Soggetti legittimati alla presentazione del ricorso
Può presentare ricorso al Prefetto, entro il sessantesimo giorno successivo, solo chi abbia già ricevuto la formale notifica o contestazione del verbale da parte dell'organo accertatore.
Si tratta in particolare:
- del conducente del veicolo ,cui è stata contestata al violazione al C.d.S.,
Inoltre, per tutte le violazioni che prevedono la decurtazione dei punti della patente, se non è stato identificato il conducente-trasgressore, il proprietario del veicolo deve comunicare, ai sensi dell'art.126 bis C.d.S., entro 60 giorni, i dati (personali e della patente di guida) del conducente che ha commesso l'infrazione rilevata nel verbale, pena ulteriori sanzioni pecuniarie.
E' ammessa la presentazione del ricorso presentato dal proprio Legale purchè munito del relativo mandato
c) Termini e modalità per presentare ricorso al Prefetto
L'organo accertatore provvederà a trasmettere il ricorso alla Prefettura - U.T.G., che dispone di un termine complessivo "ordinario" di 180 giorni dalla ricezione del ricorso all'organo accertatore.
In tal caso, il termine complessivo "ordinario" si prolungherà di ulteriori 30 giorni, per un totale di 210 giorni.
Si precisa:
- che non è possibile inviare il ricorso per e-mail ordinaria né depositare a mano il ricorso in Prefettura.
- che i ricorsi al Prefetto ai sensi degli artt.203 C.d.S. ss possono essere presentati anche tramite posta elettronica certificata, purchè essi siano sottoscritti con firma digitale autenticata della persona legittimata o, in alternativa, rechino in allegato, in formato pdf, testo del gravame firmato.
- che la presentazione del ricorso non sospende il procedimento di sospensione o di revoca della patente di guida , procedimenti che seguono i termini previsti dal Codice della Strada (ad es., nel caso di ritiro della patente su strada, i termini di cui all'art.218 C.d.S.). Pertanto, solo nel caso di eventuale definizione del ricorso in costanza di sospensione, con archiviazione del verbale, potrà essere restituita la patente di guida prima della fine del periodo di sospensione.
Si raccomanda di conservare la ricevuta di ritorno o di presentazione del ricorso.
d) Decisione del ricorso
Il procedimento di ricorso prevede l'invio in Prefettura, da parte dell'organo accertatore, di controdeduzioni sui motivi del ricorso, che verranno esaminate dall'Ufficio unitamente alle risultanze dell'audizione dell'interessato (ove questa sia stata richiesta).
Il ricorso viene deciso dal Prefetto
Tale ordinanza - ingiunzione deve essere notificata entro 150 giorni dal rigetto del ricorso.
Avverso tale ordinanza è proponibile opposizione al Giudice di Pace competente per territorio entro 30 giorni dalla notifica.
Nel caso di mancato pagamento dell'ordinanza-ingiunzione, secondo le modalità indicate dell'ordinanza stessa, la somma verrà successivamente iscritta a ruolo.
Nell'ipotesi, poi, che i termini previsti dal Codice della Strada (210 giorni nel caso di presentazione del ricorso direttamente al Prefetto, 180 giorni nel caso di presentazione all'organo accertatore) decorrenti in entrambi i casi dalla data di ricezione degli atti , il ricorso si intende accolto ( silenzio-assenso ). Su richiesta dell'interessato, la Prefettura emanerà un'ordinanza di archiviazione per decorso termini .