Le ricompense al merito civile sono concesse per premiare le persone, gli Enti e i Corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno. 

La ricompensa consiste in una Medaglia d'oro o d'argento o di bronzo o di un Attestato di Pubblica Benemerenza. 

Il grado della ricompensa è determinato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali l'azione è stata compiuta ed agli effetti conseguiti. 

Le medaglie al merito civile sono conferite con Decreto Presidenziale su proposta del Ministero dell'Interno, sentita la competente Commissione, nominata con Decreto Presidenziale su proposta del Ministero dell'Interno, composta da un Prefetto Presidente, un Senatore e un Deputato, due membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Ufficiale generale o superiore dell'Arma dei Carabinieri, un componente il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Carnegie per gli atti di eroismo. Svolge le funzioni di segretario un Consigliere dell'Amministrazione Civile dell'Interno.

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L'Attestato di Pubblica Benemerenza è concesso dal Ministro per l'Interno. 

Per la concessione di dette ricompense agli appartenenti alle Forze armate o ai Corpi militarizzati occorre l'assenso dell'autorità da cui gli interessati dipendono. 

La ricompensa al merito civile può essere conferita alla memoria. 

In casi straordinari la ricompensa può essere conferita dal Presidente della Repubblica di propria iniziativa. 

La medaglia con il relativo brevetto firmato dal Ministro dell'Interno viene di norma consegnata in occasione di solenni ricorrenze. 

Chi può fare la richiesta 

Possono presentare l'istanza per il conferimento della Ricompensa al Merito Civile le persone, gli Enti ed i Corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno. 

Cosa fare 

Le proposte di conferimento o le istanze avanzate direttamente dagli interessati devono essere inviate Ministero dell'Interno, tramite la Prefettura - U.T.G. competente per territorio in relazione al fatto. 

L'istruttoria per il conferimento è demandata al Prefetto per le azioni compiute sul territorio nazionale e alla competente Autorità Consolare per quelle compiute all'estero. 

Documentazione richiesta 

  1. Deliberazione della Giunta del Comune in cui sono avvenuti i fatti. La deliberazione non è necessaria ove trattasi di Enti, Corpi o appartenenti a Forze Armate dello Stato 
  2. Attestazioni di eventuali testimoni oculari 
  3. Dettagliata relazione circa pregi dell'azione svolta 

Qualora, per le circostanze di tempo e di luogo nelle quali le azioni sono state compiute o per la qualità delle persone che eventualmente vi hanno presenziato, i fatti possano ritenersi sufficientemente accertati, si può procedere anche in assenza della documentazione su proposta della competente commissione. 

Riferimenti normativi: 

  • Legge 20 giugno 1956, n. 658; 
  • D.P.R. 23 ottobre 1957, n. 1397 
  • Legge 15 febbraio 1965, n. 39 

 

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 3 Luglio 2024, ore 10:14