Le Onorificenze attestano pubblicamente le benemerenze acquisite per meriti personali. La Prefettura cura l'istruttoria per il conferimento delle seguenti onorificenze e ricompense:

  1. ordine cavalleresco "al merito della Repubblica italiana"; 
  2. ordine cavalleresco "al merito del lavoro"; 
  3. decorazione "stella al merito del lavoro";
  4. ricompense al valor civile; 
  5. ricompense al merito civile; 
  6. riconoscimenti per merito o anzianità di servizio al personale della polizia di stato.

Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dell'Interno per le sole ricompense al valor civile e al merito civile.

I decreti del Capo dello Stato concessori delle onorificenze di cavaliere al merito della Repubblica e al merito del lavoro vengono inviati al Cancelliere dell'Ordine per la registrazione nell'albo dell'Ordine.

Gli insigniti delle onorificenze di cui ai punti 1 e 2 possono far uso del titolo e della decorazione soltanto dopo la registrazione del decreto di concessione. La concessione delle onorificenze ha luogo ordinariamente il 2 giugno (proclamazione della Repubblica Italiana) nel corso di una cerimonia solenne che, generalmente, si svolge in Prefettura. Le onorificenze possono essere revocate per indegnità o per interdizione o sospensione dai pubblici uffici nel caso delle ricompense al valore e merito civile.

 

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 13 Dicembre 2023, ore 10:51