Indicazioni utili e novità normative

1) Numero di istanze

Per l’anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro.

Tale limite non si applica alle richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria di cui all’art. 24 bis del T.U.I., dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’art. 1 della legge n. 12/1979, dalle agenzie di somministrazione di lavoro previste dall’art. 4, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 276/2003, regolarmente iscritte all’Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro (APL).

2) Settori interessati

È consentita la trasmissione delle istanze di nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non stagionale) ai datori di lavoro i cui codici ATECO rientrano nei settori produttivi indicati all’art. 6, comma 1 e all’art. 7, comma 1 del citato D.P.C.M., fatto salvo quanto previsto per il settore dell’assistenza familiare.

3) Verifica preventiva presso il Centro per l’Impiego

La preventiva verifica presso il Centro per l’impiego competente (da esperire utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale, si intende esperita con esito negativo se il medesimo Centro non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero (art. 22, comma 2-bis T.U.I.).

Nel caso in cui un lavoratore sia stato inviato per un colloquio, il datore di lavoro si impegna a comunicare al Centro per l’impiego l’esito della selezione e a comunicare tempestivamente ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta. In particolare, il datore di lavoro si impegna a comunicare la mancata presentazione, senza giustificato motivo, del lavoratore inviato dal Centro per l’impiego, decorsi venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale (art. 9 comma 5 lett. c D.P.C.M. 27.09.2023), ovvero la non idoneità accertata ad esito dell’attività di selezione, distinguendo in particolare il caso in cui l’inidoneità sia

conseguente al rifiuto da parte del lavoratore della proposta contrattuale. 

Il verificarsi delle suddette circostanze deve risultare da un’autocertificazione (si veda il modulo qui allegato)) che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro

Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta per i lavoratori stagionali.

4) Asseverazione

Per tutti i settori, in base all’articolo 24 bis T.U.I., è necessario acquisire l'asseverazione con cui viene certificato il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri.

L’asseverazione è necessaria anche per il settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.

L’asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo d’Intesa di cui all’art. 24-bis comma 3 T.U.I. con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato il 1° ottobre 2024.

L’adesione al Protocollo consente inoltre di sostituire la richiesta di nulla osta al lavoro con una comunicazione da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato che viene successivamente per via telematica alle Rappresentanze diplomatico-consolari ai fini del successivo rilascio del visto.

5) Domicilio digitale

Ai fini della presentazione della domanda, come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. e) del decreto legge n. 145/2024, è necessario dotarsi di indirizzo pec e registrarlo nelle seguenti banche dati:

- INI-PEC (per le persone giuridiche tenute a iscriversi nel Registro delle Imprese);

- INAD (per le persone giuridiche non tenute alla predetta iscrizione e per le persone fisiche)

La registrazione della pec nelle predette banche dati risulta fondamentale non solo nella fase di precompilazione, ma anche per il successivo iter procedimentale, in quanto l’indirizzo pec deve intendersi quale domicilio eletto dal richiedente ai sensi dell’art. 47 del codice civile, per tutte le comunicazioni che allo stesso perverranno da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI).

6) Precompilazione delle domande

Per l’anno 2025, i datori di lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all’art. 24-bis, c. 3, del T.U.I., nonché i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’art. 1 legge 11 gennaio 1979, n. 12, che intendono presentare richiesta di nulla osta al lavoro, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul Portale servizi ALI (https://portaleservizi.dlci.interno.it/).

La precompilazione è consentita:

  • dal 1° al 30 novembre 2024, per i click day rispettivamente del 5, 7 e 12 febbraio 2025;
  • dal 1° al 31 luglio 2025, limitatamente alle domande relative al click day del 1° ottobre 2025, dedicato al lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero.

Le richieste di conversione in studio/lavoro, fuori quota, per le quali non è previsto il click-day, non necessitano di una fase autonoma di precompilazione.

7) Controlli a seguito della precompilazione della domanda

Le amministrazioni competenti effettueranno i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all’accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Ove tale verifica abbia esito favorevole, il datore di lavoro/rappresentante legale della
società/ente per cui è presentata la richiesta di nulla osta al lavoro, riceverà all’indirizzo pec della società/ente, presente nella banca dati INI-PEC per le società presenti nel registro delle imprese e dalla banca dati INAD per gli enti non presenti nel registro delle imprese, un codice di attivazione domanda.

Per i datori di lavoro persona fisica il codice di attivazione domanda sarà inviato all’indirizzo pec presente nella banca dati INAD.

L’inserimento del predetto codice di attivazione da parte del richiedente consentirà l’accesso al modello di domanda di interesse.

Dal 1° dicembre 2024 alle date in cui si terranno i click days e dal 1° agosto al 30 settembre 2025, per il click day previsto il 1° ottobre 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro - in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l’AGEA - esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate, tenendo conto anche degli elementi di cui al comma 2, dell’art. 24-bis del T.U.I..

Gli esiti di tali verifiche saranno comunicati allo Sportello unico competente per le valutazioni in fase istruttoria. 

8) Click days

  • Per il lavoro subordinato non stagionale

- per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali di cui all’art 6, comma 3, lett. a) del D.P.C.M. (mod. B2020) dalle ore 9,00 del giorno 5 febbraio 2025;

- per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell’assistenza familiare e socio assistenziale) di cui agli artt. 6, commi 3, lett. b) e 4, lett. b) e c), del D.P.C.M. dalle ore 9,00 del giorno del giorno 7 febbraio 2025;

  • Per i settori agricolo e turistico – alberghiero

- per il settore agricolo dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025;

- per il settore turistico-alberghiero dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025, in misura pari al 70% delle quote complessive stagionali e, per il restante 30% delle quote complessive stagionali dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025.

Precisazione:

I termini per la presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro per ingressi di assistenza familiare e socio-sanitaria fuori quota (mod. domanda A-bis) entro il limite massimo di 10.000 istanze decorrono dalle ore 9,00 del giorno 7 febbraio 2025.

Qualora l’istanza non rientrasse in quota in base all’ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso “La pratica risulta al momento non in quota”.

9) Novità procedurali

Il Decreto-Legge n. 145/2024 ha introdotto importanti misure di semplificazione,
accelerazione e certezza procedimentale e documentale, in merito alle quali è importante prestare la massima attenzione. In particolare è prevista:

a) L’iscrizione del domicilio digitale del datore di lavoro in uno degli Indici nazionali di cui agli artt. 6-bis e 6-quater del codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005);

b) La semplificazione della preventiva verifica presso il centro per l’impiego (si veda punto 3, sopra);

c) L’irricevibilità della domanda del datore di lavoro che nel precedente triennio non ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno richiesto (art. 22, comma 2 ter T.U.I.).

E’ irricevibile, altresì, la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di cui all’art. 603-bis c.p. o emessa sentenza di condanna non definitiva per il predetto reato. 

Siffatte verifiche sulla domanda saranno realizzate all’atto dell’istruttoria presso gli Sportelli Unici per l’Immigrazione (SUI);

d) Obbligo di conferma da parte del datore di lavoro della domanda di nulla osta al lavoro entro 7 gg. dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. 

Tale comunicazione sarà inoltrata, dal sistema informatico in uso, alla pec del datore di lavoro e sarà visibile anche nell’area riservata del Portale Servizi ALI attraverso la quale il datore di lavoro potrà esprimere la volontà di conferma.

Qualora l’istanza sia trasmessa per il tramite delle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo del 1° ottobre 2024 per conto dei propri associati, la comunicazione sarà inoltrata dal sistema informatico in uso anche all’indirizzo pec dell’organizzazione. 

In assenza di conferma entro il suddetto termine, l’istanza si intende rifiutata ed il nullaosta automaticamente revocato.

In caso di conferma l’ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello
straniero rilascia il visto di ingresso;

e) Sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale del contratto di soggiorno direttamente tra le parti non più presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, con obbligo per il datore di lavoro di trasmissione allo Sportello unico del contratto di soggiorno già sottoscritto (art 5. e 22 del TUI). 

In particolare, entro otto giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, il datore di lavoro ed il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. 

Il lavoratore può, altresì, firmare il contratto in forma autografa e l’apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore, costituisce dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Tale documento, nel medesimo termine di otto giorni, deve essere restituito in via telematica, secondo le nuove funzionalità previste nell’ambito del Portale Servizi ALI, a cura del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta del permesso di soggiorno. 

Qualora l’istanza sia trasmessa per il tramite delle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo del 1° ottobre 2024 per conto dei propri associati, la trasmissione allo Sportello Unico del contratto di soggiorno sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore con le modalità di cui all’art. 22, comma 6 del T.U.I. potrà essere effettuata anche dall’organizzazione medesima entro il previsto termine.

f) Comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro stagionale, ai sensi del novellato art. 22, comma 6 T.U.I., all’INPS che iscrive d’ufficio il lavoratore stagionale alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL);

g) Ferma restando la validità del nullaosta al lavoro stagionale per lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi, il nulla osta al lavoro si intende prorogato qualora la nuova opportunità di lavoro intervenga non oltre 60gg dal temine finale del contratto.

Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 24, comma 5 del T.U.I., il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l’intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l’utilizzo della piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

10) Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka

Con riferimento alle richieste di lavoro per i lavoratori provenienti dal
Bangladesh, dal Pakistan e dallo Sri Lanka, l’art. 3, commi 1 e 3, del Decreto-Legge
n. 145/2024 ha introdotto importanti novità. Infatti, la norma dispone che non si applicano le disposizioni di cui all’’art. 22, comma 5.01, del D. Lgs. n. 286/1998. 

Pertanto, fino al 31 dicembre 2025, il rilascio del nulla osta da parte dello
Sportello unico per l’immigrazione per tali istanze è sempre subordinato al parere favorevole
della Questura competente, nonché alla preliminare verifica da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e con l’AGEA (per il settore agricolo) dei requisiti e delle procedure di cui all’art. 24 bis del d.lgs. n.286/1998. 

Non opera in tale caso il silenzio assenso per l’emanazione automatica del nullaosta decorsi i termini procedimentali (20 gg. per il lavoro stagionale e 60gg. per il lavoro subordinato non stagionale).

Le richieste di nullaosta e l’efficacia dei nullaosta al lavoro già rilasciati ai sensi dell’art. 22 del T.U.I. per cittadini provenienti dal Bangladesh, dal Pakistan e dallo Sri Lanka (salvo che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 145, ossia l’11 ottobre 2024, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia), sono sospese fino alla conferma espressa da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione del positivo espletamento delle prescritte verifiche di cui all’art. 22.

11) Fuori quota

Il Decreto-Legge n. 145/2024 ha previsto ulteriori novità in tema di flussi regolari per motivi di lavoro, collocando fuori quota alcune fattispecie di richieste di nullaosta al lavoro.

  • Assistenza familiare ovvero socio sanitaria

A decorrere dal 7 febbraio 2025 ore 9.00, in via sperimentale e solo per l’anno 2025, il citato Decreto-Legge ha previsto che siano rilasciati - al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, del T.U.I. - nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità (come definite ai sensi dell’articolo 2 del D. Lgs.  3 maggio 2024 n. 62) o a favore di grandi anziani (come definiti dall’articolo 2, lettera b), del D. Lgs. 15 marzo 2024 n. 29).

La richiesta di nulla osta al lavoro per l’assunzione, a tempo determinato o indeterminato, deve essere presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte all’albo informatico di cui all’art. 4, comma 1, lettere a), b) e c), del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e dalle
associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico.
 

Le richieste di assunzione possono essere, altresì, presentate per l’assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia. Non è consentita l’assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di
lavoro.

Le agenzie per il lavoro e le associazioni datoriali incaricate dovranno allegare alle istanze la documentazione attestante i presupposti di cui al terzo e quarto periodo dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 145/2024: in particolare, la certificazione attestante la disabilità, come definite dall’art. 2 del D. Lgs. n. 62/20024 ovvero l’età anagrafica per la categoria dei grandi anziani di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 29/2024.

La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 22 del T.U.I., con esclusione del comma 5.01 del medesimo articolo. Il nulla osta è, infatti, rilasciato previa verifica da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all’articolo 24-bis del medesimo T.U.I.

I lavoratori stranieri assunti per assistenza familiare ovvero socio sanitaria, limitatamente ai primi dodici mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale, possono esercitare esclusivamente l’attività lavorativa per la quale sono stati assunti.

I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi del rapporto di lavoro sono soggetti all'autorizzazione preliminare del competente Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, in deroga all’art. 6, comma 1, primo periodo del T.U.I. è richiesto allo Sportello Unico per l’Immigrazione un nuovo nullaosta, nei limiti delle quote
di cui all’art. 3, comma 4, del medesimo T.U.I.

  • Soggiornanti di lungo periodo UE

Sono fuori quota, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. d), del D.L. n. 145/2024, le richieste di esercitare attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, da parte dello straniero, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’UE e in corso di validità (art. 9 bis, lett. a),
TUI).

  • Conversioni di permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro a tempo determinato e indeterminato

In virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. f) punto 6, del D.L. n. 145/2024 sono considerate fuori quota le richieste di conversione presentate allo Sportello Unico per l’Immigrazione da lavoratori stagionali che hanno svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, ai quali è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (art 24 T.U.I.). Ne consegue che tali permessi possono essere ora convertiti in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici.

Tag
Data
Ultimo aggiornamento
Giovedì 7 Novembre 2024, ore 11:57
Topic
Allegati
File
Allegato Dimensione
modulo richiesta Centro per l'Impiego 178.77 KB
File
Allegato Dimensione
modulo autocertificazione verifica 13.98 KB
File
Allegato Dimensione
istruzioni precompilazione flussi 2025 230.5 KB