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Per "diritto di accesso" si intende, in base alla normativa vigente, il diritto degli interessati a prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi. Ne sono titolari tutti i cittadini, società e associazioni, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l'accesso.

Per "documento amministrativo", si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Il riordino della disciplina sulla trasparenza operato dal decreto legislativo n. 97/2016 (cosiddetto Foia - Freedom of Information Act) ha inteso favorire ulteriormente forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo la partecipazione dei cittadini attraverso l’introduzione del diritto all'accesso civico generalizzato, accanto all’accesso civico già regolato dall’articolo 5 del d.lgs. 33/2013.

Le due attuali tipologie di accesso civico hanno finalità e modalità di esercizio differenti. L’esercizio di entrambi i diritti deve avere ad oggetto esclusivamente la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza della Prefettura - UTG. ​Il diritto si esercita gratuitamente, compilando il modulo predisposto, senza indicare particolari motivazioni.

Rimane ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche. È riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, nell’ambito di un procedimento amministrativo, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

A) ACCESSO DOCUMENTALE (art. 22 della l. 241/1990)

Il diritto di accesso documentale è il diritto dell'interessato di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi, cioè ogni rappresentazione grafica del contenuto di atti relativi a uno specifico procedimento amministrativo che lo riguardi, concernente attività di pubblico interesse, e detenuti dal Commissariato del Governo, in quanto Ufficio competente a formare il provvedimento finale o a detenere stabilmente il documento.

Condizioni del diritto di accesso documentale

Il diritto di accesso documentale dev'essere motivato ed esercitato alle seguenti condizioni:

  1. l'interessato deve dimostrare di avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente qualificata, differenziata e tutelata (cioè dev'essere titolare di un diritto soggettivo, di un interesse soggettivo o di un interesse diffuso) collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Inoltre, dev'essere serio e non emulativo, cioè non finalizzato a recare molestie e turbative, e non può consistere nel controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione;
  2. il documento richiesto non deve contenere dati sensibili o giudiziari di soggetti controinteressati (cioè i soggetti diversi dall'interessato che dal diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza): in tal caso l'accesso è consentito solo nei limiti in cui sia strettamente indispensabile;
  3. il documento richiesto non deve contenere dati sensibilissimi dei controinteressati (cioè idonei a rivelare il loro stato di salute o la loro vita sessuale): in tal caso l'accesso è consentito solo se il diritto dell'interessato è di rango almeno pari a quello del controinteressato o è un diritto fondamentale o un altro diritto della personalità;
  4. il documento non deve essere escluso dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 24 della l. 241/1990.
Esclusione del diritto di accesso documentale

I casi di esclusione del diritto di accesso sono elencati all'art. 24 comma 1 della l. 241/1990.

Inoltre, con specifico riferimento al Ministero dell'Interno e al Commissariato del Governo, sono sottratti al diritto di accesso i documenti amministrativi di cui al D.M. 10 maggio 1994, n. 415 e al D.M. 16 marzo 2022 (vedansi allegati).

Modalità di esercizio del diritto di accesso documentale

Il diritto di accesso documentale può essere esercitato anche informalmente, mediante richiesta, anche verbale, formulata presso l'ufficio competente del Commissariato del Governo. La richiesta dev'essere motivata e indicare:

  • le generalità dell'interessato;
  • l'interesse diretto, concreto, attuale, serio e non emulativo all'accesso;
  • il diritto collegato alla richiesta d'accesso;
  • i documenti richiesti o le informazioni necessarie alla loro individuazione.

Se l'ufficio individua soggetti controinteressati all'esercizio del diritto di accesso, invita il richiedente a presentare istanza formale di accesso, mediante apposito modulo (vedi allegato) da inviarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento o via pec all'indirizzo protocollo.comgovtn@pec.interno.it. Una volta ricevuta la richiesta di accesso formale, l'ufficio ne dà comunicazione ai controinteressati.

Costi

L'esame dei documenti e l'estrazione di copia telematica sono gratuite.

Il rilascio di copia cartacea, invece, è sottoposto a rimborso del costo di riproduzione (onnicomprensivo di costo della carta, spese di funzionamento del fotoriproduttore, ecc.) pari a € 0,26 per foglio, da corrispondere mediate applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell'ufficio.

Nel caso in cui il rilascio di copia comporti l'uso di apparecchiature speciali, procedure di ricerca di particolare difficoltà o formati particolari su carta speciale, l'ufficio potrà individuare costi diversi, da corrispondere sempre mediante applicazione di marche da bollo.

Decisione sull'istanza di accesso documentale

Il Commissariato del Governo risponde sull'istanza di accesso agli atti entro 30 giorni

  • accogliendo la richiesta, con indicazione dell'ufficio presso cui esercitare il diritto e di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a 15 giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia, oppure
  • negando la richiesta, oppure
  • disponendo il differimento dell'accesso a un momento successivo, oppure
  • limitando l'accesso solo ai documenti che possono formarne oggetto.

Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.

Tutela

Avverso il diniego o differimento dell'istanza è ammesso ricorso al Tribunale Regionale per la Giustizia Amministrativa di Trento entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento o dalla formazione del silenzio, notificato al Commissariato del Governo e ad almeno un controinteressato (se presente).

 

In alternativa, l'interessato può presentare entro 30 giorni ricorso per riesame alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, da inoltrare anche al Commissariato del Governo.

B) ACCESSO CIVICO (art. 5 D. Lgs. 33/2013)
  1. accesso civico semplice: diritto di chiunque di chiedere documenti, dati o informazioni da pubblicarsi obbligatoriamente e di cui sia stata omessa la pubblicazione;
  2. accesso civico generalizzato: diritto di chiunque di accedere a documenti e dati detenuti dal Commissariato del Governo ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 18 Settembre 2024, ore 12:14