L'Alto Patronato è un riconoscimento formale di natura protocollare con il quale, al pari di altre forme di adesione (messaggi, premi di rappresentanza, lettere di apprezzamento) il Capo dello Stato esprime la propria ideale partecipazione e il proprio consenso a iniziative ritenute particolarmente meritevoli, in quanto di rilevante interesse istituzionale, culturale, sociale.
Quale espressione di prerogative presidenziali connesse alla figura istituzionale del Capo dello Stato, l'Alto Patronato è istituto regolato dalla prassi, nonché atto del tutto autonomo e discrezionale, non necessita di controfirma ministeriale e contro la negata concessione non è esperibile alcun rimedio amministrativo.
La sua validità non si estende ad iniziative collaterali o successive, mentre resta in vigore nel caso in cui l'evento per il quale è stato concesso assume forma itinerante, ovvero ne sia stata procrastinata la data di realizzazione.
Di norma, non viene concessa più di una adesione per anno solare a iniziative promosse da un medesimo richiedente. In via generale, non sono concesse adesioni presidenziali ad iniziative che:
- abbiano un ambito di diffusione prevalentemente locale;
- manifestino, anche indirettamente, carattere lucrativo;
- siano ancora in fase progettuale o ideativa;
- siano inserite nell’ambito di una rassegna già insignita di un’adesione presidenziale;
- rientrino nella ordinaria attività di istituti di istruzione, stagioni teatrali ordinarie, seminari estivi, corsi di perfezionamento (soprattutto se, a qualsiasi titolo, a carattere oneroso);
- abbiano natura esclusivamente religiosa.
L'istanza per la concessione dell'Alto Patronato può essere inoltrata da chiunque vi abbia immediato interesse in relazione alla funzione rivestita (legale rappresentante, promotore, presidente, ecc.) direttamente al Capo dello Stato, per tramite del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento o anche attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nella domanda vanno fornite informazioni dettagliate sul tipo di manifestazione, su tempo, luogo e modalità di svolgimento.
Oltre che su richiesta dell'interessato, l'Alto Patronato può essere concesso:
- d'ufficio dal Capo dello Stato, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, a prescindere da una esplicita richiesta degli interessati;
- "ex lege" (vedasi in particolare quello introdotto con legge n.1496/62, che, all'art.1, stabilisce: "L'Associazione italiana della Croce Rossa è posta sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica", nonché quello previsto dalla legge n.156/62, che, all'art.2, sancisce: "L'Ordine Mauriziano [...] è posto sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica");
- in via permanente, conferito a enti che appaiono meritevoli di particolare considerazione per i compiti e le finalità perseguite, che esaurisce la sua valenza nell'arco del mandato presidenziale in cui è stato concesso;
- in via congiunta, in condizioni di reciprocità e previo espletamento della rituale istruttoria, da parte dei Capi di Stato interessati da manifestazioni a carattere internazionale che si svolgono in Italia a cura di istituzioni estere, o all'estero per iniziativa italiana.