Sagome di donne nel murale romano contro il femminicidio
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Ultimo aggiornamento
Giovedì 12 Settembre 2024, ore 17:59
Art. 11 L. 7 luglio 2016, n. 122 e ss. mm. e ii.

Vittime dei reati intenzionali violenti

Nei confronti delle vittime di reati intenzionali violenti è riconosciuto un indennizzo da parte dello Stato (art. 11 L. 7 luglio 2016, n. 122 e ss. mm. e ii.).

Diritto all'indennizzo

Il diritto all'indennizzo è riconosciuto alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.

Indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale, lesione personale gravissima

L'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-bis dell'art.11 della L.122/2016 nella misura determinata dal Decreto Interministeriale del 22 novembre 2019, pubblicato in G.U. il 24 gennaio 2020.

Indennizzo per gli altri delitti

Per gli altri delitti, l'indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali.

Il Commissario del Governo, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la liquidazione dell'indennizzo, esprime un parere per l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti e trasmette tutta la documentazione al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, a cui spetta il riconoscimento del beneficio.

CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

Può presentare la domanda di indennizzo:

  • l'interessato/a che si trovi nelle condizioni stabilite dall'art 12 della L. 7 luglio 2016, n. 122;
  • gli aventi diritto in caso di morte.

Aventi diritto (art.11 comma 2-bis e 2-ter L.122/2016)

In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini dell'accertamento della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Nel caso di concorso di aventi diritto, l'indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile.

CONDIZIONI PER L'ACCESSO ALL'INDENNIZZO (Art. 12, l. 122/2016).

L'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni:

  1. a) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale; tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità;
  2. b) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;
  3. c) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
  4. d) che la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11;
  5. e) se la vittima ha già percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11, l'indennizzo di cui alla presente legge è corrisposto esclusivamente per la differenza.

1-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati all'articolo 11, comma 2-bis.

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accesso al Fondo è presentata direttamente o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo mail: protocollo.comgovtn@pec.interno.it   ovvero inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al Commissario del Governo per la provincia in via Corso III Novembre, 11 - 38100 TRENTO, nella quale il/la richiedente ha residenza o in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza (art. 9 D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60).

La domanda, presentata dall'interessato o dagli aventi diritto personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere corredata dai seguenti documenti (art. 13 Legge 7 luglio 2016, n. 122):

  1. copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'art.11 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
  2. documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui sia stata accertata la sua responsabilità;
  3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'assenza delle seguenti condizioni ostative:
    1. a) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 12, lett. d) Legge 7 luglio 2016, n. 122);
    2. b) che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme di importo superiore a 5.000 euro erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati (art. 12, lett. e) Legge 7 luglio 2016, n. 122);
  4. certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.

La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale (nell'ipotesi in cui l'imputato sia stato ammesso al gratuito patrocinio).

Il Commissario del Governo invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria al Comitato di solidarietà antimafia, unitamente ad un parere circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo ed alla informativa circa l'eventuale avvenuta concessione all'istante, per lo stesso danno, di un altro indennizzo o risarcimento sentenza (art. 9 D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60).

Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, ricevuta la domanda delibera sulla richiesta di risarcimento entro 60 giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda da parte della prefettura competente (art. 12 D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60).

 

Misura dell'indennizzo

E' stabilita con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio e, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, secondo gli importi rideterminati con Decreto Interministeriale del 22 novembre 2019, pubblicato in G.U. il 24 gennaio 2020.

  • euro 50.000 per il reato di omicidio;
  • euro 60.000 per il delitto di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona offesa che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa esclusivamente in favore dei figli della vittima;
  • euro 25.000 per le lesioni personali gravissime di cui all'art.583, comma 2 del c.p.;
  • euro 25.000 per la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'art.583-quinquies del c.p.

L'importo è incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali, documentate, fino ad un massimo di euro 10.000.

Per i delitti diversi da quelli citati, l'indennizzo è erogato solo per la refusione delle spese mediche ed assistenziali, fino ad un massimo di euro 15.000.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO :

D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60

7 luglio 2016, n. 122 e ss.mm. e ii.

Modifiche introdotte alla L.122/2016 con: 

L.20.11.2017, n.167

L.30.12.2018, n.145

d.m. 22 novembre 2019, pubblicato in G.U. il 24 gennaio 2020.

D.L. 30.12.2019, n.162;

D.L. 31.12.2020, n.183

MISURE DI SOSTEGNO AGLI ORFANI DEI CRIMINI DOMESTICI E DI REATI DI GENERE E ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

Il decreto 21 maggio 2020, n. 71 ha dato attuazione alle recenti normative di cui alle leggi 27 dicembre 2017, n. 205; 11 gennaio 2018, n. 4, come modificata dalla legge 19 luglio 2019, n. 69; L. 30 dicembre 2018, n. 145, Decreto 21 maggio 2020, n.71; Delibera del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti dell'8 marzo 2023.

Beneficiari delle misure di sostegno previste dal regolamento sono gli orfani di crimini domestici, figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, della vittima di un omicidio commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dall'altra parte di un'unione civile anche se l'unione è cessata, ovvero della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.

Sono previste delle borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto ex artt. 575 e 576, primo comma, n. 5.1 del c.p., ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609 bis e 609 octies del c.p..

Con Delibera del Comitato di solidarietà dell'8.3.2024  sono stati comunicati i nuovi  importi delle borse di studio per l'anno scolastico 2024/2025 nella seguente misura:

-euro 700,00 per la scuola primaria;

-euro 1.000,00 per la scuola secondaria di 1° grado;

-euro 1.800,00 per la scuola secondaria di 2° grado;

-euro 2.500,00 per gli studenti universitari.

In caso di risorse insufficienti sulla base delle domande pervenute, l'importo subirà una riduzione proporzionale al numero delle istanze.

Le domande per l'erogazione delle borse di studio per l'anno 2024/2025, come da avviso allegato, dovranno essere prodotte entro il termine del 28 febbraio 2025 presso questo Commissariato del Governo per i soggetti residenti in questa provincia al seguente indirizzo pec: protocollo.comgovtn@interno.it.

Sono inoltre previste somme a ristoro delle spese documentate sostenute a titolo di compartecipazione alla spesa per le prestazioni mediche e di assistenza materiale e psicologica.

Sono riconosciuti, altresì, degli incentivi all'assunzione ai datori di lavoro privato che li assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Infine, è riconosciuto un sostegno alle famiglie affidatarie.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Legge 27 dicembre 2017, n. 205

Legge 11 gennaio 2018, n. 4, come modificato dalla Legge 19 luglio 2019, n. 69

Legge 30 dicembre 2018, n. 145

Decreto 21 maggio 2020, n. 71 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 164, S.G. 1 luglio 2020;

Delibera del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso intenzionali violenti dell'8 marzo 2024

Dirigente: Vice Prefetto Vicario dott. Massimo DI DONATO

Referente: Funz. Ec. Fin. dott.ssa Filomena CHILA'

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 previo appuntamento.

Telefono: 0461/204453

Indirizzo di posta elettronica: protocollo.comgovtn@pec.interno.it

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