Provvedimenti del Prefetto

Il Prefetto emette esclusivamente i provvedimenti di revoca, ritiro e sospensione della patente di guida nei casi e con le modalità previste nel nuovo Codice della Strada "C.d.S.". Alcuni casi di  sospensione revoca e ritiro della patente di guida:

  1. REVOCA ( per carenza dei requisiti morali art.120 del C.d.S.; violazione a norme di comportamento artt. 218, 86 del C.d.S. nonché per sentenza di condanna art. 224 del C.d.S.)
  2. RITIRO (per guida con patente scaduta di validità art. 126 del C.d.S. e per guida con patente estera da parte dei conducenti che risiedono in Italia da oltre un anno art.136 C.d.S.)
  3. SOSPENSIONE (art.218 C.d.S. per violazione a norme di comportamento del C.d.S,. con e senza rilevanza penale, nonché per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale art. 223 C.d.S. e per sentenza del giudice di condanna art. 224 del C.d.S.)

Il Prefetto emette i provvedimenti di sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del C.d.S. o in via provvisoria nelle ipotesi di reato in cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

 

SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (art.218 C.d.S.)

Il Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione, ricevuti gli atti dall'organo che ha accertato l'infrazione, entro il termine di 20 giorni (5 giorni per la trasmissione del documento da parte dell'organo accertatore + 15 per l'adozione del provvedimento) emana il decreto di sospensione della patente e indica il periodo di durata della sospensione stessa. Tale periodo è determinato dal Prefetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi edittali stabiliti dal C.d.S.

Chiunque circola durante il periodo di sospensione della validità della patente incorrerà nella sanzione accessoria della revoca della patente ai sensi dell'art. 218/6 del C.d.S.

Segue, a titolo esemplificativo, un elenco delle violazioni che determinano la sospensione (2a/1)

   ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Articolo del C.d.S. Contenuto della violazione
Art. 6 Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose, il divieto di circolazione disposto dal Prefetto.
Art. 10 Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale sprovvisto dell' autorizzazione o non rispettarne le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme.
Art. 86 Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza aver ottenuto la licenza prevista
Art. 117 Superare i limiti di guida o di velocità imposti dal C.d.S.(solo per i neopatentati)
Art. 125 Guidare un veicolo per il quale è prevista una patente di categoria diversa da quella posseduta.
Art. 142/9 Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h (neopatentati e recidivi sono soggetti a sospensioni aggravate)
Art. 143/12 Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate.
Art. 148 Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i divieti di cui ai commi 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Art. 168 Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci classificate come pericolose.
Art. 176/1 lett. c Circolare sulla corsia per la sosta di emergenza.
Art. 176/1 lett. d Circolare sulla corsia per la variazione di velocità.

 
Art. 179 Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme vigenti.
Art. 186/2 lett. a Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l.
Art. 189/5 lett. a Art. 189 commi 1 e 5 N.C.d.S. - Non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno grave ai veicoli tale da determinare la revisione.
Art. 213 Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro, a fermo amministrativo, oppure circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro.
Art. 214 Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
Art. 217 Circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione.

PERMESSO DI GUIDA IN FASCE ORARIE PRESTABILITE
 

Per le violazioni di cui sopra " il conducente a cui è stata sospesa la patente, entro il termine perentorio di cinque giorni dal ritiro, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida per determinate fasce orarie. Il permesso non può superare le tre ore al giorno e deve essere adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora l'istanza sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso." (art. 218/2 C.d.S.)

N.B. Il permesso orario di guida non può essere concesso in presenza di violazioni che costituiscono reato ai sensi dell'art. 223 del C.d.S. (ad es. art. 9 ter; art. 186/2 lett. b e c e 186/7; art. 187; 189/1,6,7; art. 193/4 bis), o nel caso in cui dalla violazione commessa sia derivato un incidente stradale.

MODALITA' PER RICHIEDERE IL PERMESSO DI GUIDA AI SENSI DELL'ART. 218 C.d.S.

L'istanza deve essere presentata al Commissariato del Governo entro 5 giorni dal ritiro della patente secondo le seguenti modalità:
 

via P.E.C. all'indirizzo protocollo.comgovtn@pec.interno.it

a mano all'Ufficio Patenti del Commissariato del Governo in C.so 3 Novembre, 11  dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00;

Senza emissione dell'ordinanza di sospensione della patente contenente l'autorizzazione alla guida il conducente non può guidare.


 


SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE (art. 223 C.d.S.)

 

La violazione di alcune norme del C.d.S. riveste carattere penale e la sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria o cautelare dal Prefetto territorialmente competente. In tali casi e nei casi in cui si sia verificato un incidente stradale, a prescindere dal tipo di violazione commessa, il C.d.S. esclude il rilascio di un permesso di circolazione. Inoltre per le violazioni che rivestono carattere penale non è previsto un termine per l'adozione del provvedimento di sospensione.

Segue, a titolo esemplificativo, un elenco delle violazioni 

  ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE

Articolo Contenuto della violazione
Artt. 9, 9 bis e 9 ter Organizzare e/o partecipare con veicoli a motore a competizioni in velocità non autorizzate.
Art. 186/2
lett. b
Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,80 e non superiore a 1,5 g/l.
Art. 186/2
lett. c
Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

 
Art. 186/7 Rifiuto di sottoporsi ad alcol test.

 
Art. 187/1 Circolare alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione fisica e psichica dovuta all'assunzione di stupefacenti.
Art. 187/8 Rifiuto di sottoporsi all'accertamento per rilevare l'assunzione di stupefacenti.

 
Art. 189/1, 6, 7 Omettere di arrestarsi e prestare il soccorso dovuto ai feriti in caso di incidente stradale con lesioni personali
Art. 193/4 bis Circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti.

 



 

SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI  COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (artt. 222 e 223 C.d.S)

Quando da una violazione delle norme del Codice della Strada scaturisce un incidente con lesioni alle persone, il Prefetto del luogo della commessa violazione, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria del documento di guida fino a un massimo di tre anni.



 

SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER ESECUZIONE PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE

Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabile, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria.

COME RIENTRARE IN POSSESSO DELLA PATENTE AL TERMINE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE

Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita per il tramite dell'organo incaricato della notifica del provvedimento sanzionatorio (generalmente il Comando di Polizia Locale del luogo di residenza del trasgressore).

La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante.


FANNO ECCEZIONE i provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 186 e 187 del C.d.S., per i quali, oltre ad applicare la sospensione, il Prefetto ordina la revisione medica.

In tali casi, la patente di guida sospesa viene immediatamente trasmessa all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile della provincia di residenza del trasgressore, per l'emissione, non prima dello scadere del periodo di sospensione di un duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni della commissione medica, ai sensi dell'art 119/5 del C.d.S.


La restituzione della patente avverrà presso gli UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE, previa esibizione del certificato medico attestante la persistenza dei requisiti psicofisici per la guida dei veicoli.

Come fare ricorso

AVVERSO la sospensione della patente di guida disposta per violazioni a norme di comportamento del C.d.S. è ammessa, entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento, opposizione al Giudice di pace del luogo della commessa violazione ai sensi dell'art. 205 del N.C.d.S.

In caso di accoglimento del ricorso ovvero dell'istanza di sospensione, l'interessato dovrà far pervenire via P.E.C. all'indirizzo protocollocomgovtn@pec.interno ovvero a mano presso lo sportello al pubblico dell'Ufficio Patenti di questa Prefettura, copia conforme del provvedimento giudiziale.

AVVERSO l'ordine di revisione medica disposto in occasione di violazioni degli artt. 186 e 187 del C.d.S. è ammesso esclusivamente, entro 60 gg dalla notifica, ricorso al TAR.

AVVERSO i provvedimenti di sospensione emessi in esecuzione di giudicato penale, ai sensi dell'art. 224 del C.d.S., è ammessa, entro 30 gg. dalla notifica, opposizione all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo della commessa violazione.

 

REVOCA DELLA PATENTE QUALE SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA

La patente di guida può essere revocata per violazione a norme di comportamento al codice della strada:

ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA REVOCA DELLA PATENTE QUALE SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA

 

Articolo
 
 Contenuto della violazione
Art. 86 C.d.S. Servizio di piazza senza licenza (infrazione commessa due volte in tre anni).

 
Art. 128/2 C.d.S. Guida senza essersi sottoposti nei termini prescritti all'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici e tecnici.
 
Art. 176/1 lett. a C.d.S. Invertire il senso di marcia in autostrada o percorrere la carreggiata nel senso di marcia opposto a quello consentito in ambito autostradale.

 
Art. 218/6 C.d.S. Guida con patente sospesa.

 
Art. 224 C.d.S. Revoca per sentenza del Giudice Penale.

 

Come fare ricorso

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.

Come conseguire un nuovo documento di guida

L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano decorsi i termini di cui all'art. 219 C.d.S.

 

REVOCA DELLA PATENTE PER CARENZA DEI REQUISITI MORALI (art. 120 del C.d.S.)

Il Prefetto del luogo di residenza dispone il provvedimento di revoca del documento di guida per carenza di requisiti morali pei i soggetti che:

  • sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ;
  • sono o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o a misura di prevenzione di cui alla legge 1423/56, ad eccezione di quelle di cui all'art. 2, e dalla legge 575/1965, ovvero che sono stati sottoposti a tali misure nei tre anni precedenti alla richiesta del titolo di guida ;
  • sono stati condannati con sentenza, anche ex art. 444 c.p.p., divenuta definitiva nell'ultimo triennio, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 309/90.

Nel solo caso di accoglimento del ricorso avverso il provvedimento con cui il Tribunale ha irrogato la misura di prevenzione da parte della competente Corte di Appello può essere annullato il provvedimento di revoca della patente.

Come fare ricorso

Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare della patente di guida può presentare ricorso al Ministro dell'Interno (in bollo da € 16,00), che decide di concerto con il Ministro dei Trasporti, o alternativamente, all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Come conseguire un nuovo documento di guida

Decorsi tre anni dalla data di adozione del decreto di revoca della patente di guida , l'interessato potrà presentare domanda di iscrizione per il conseguimento di una nuova patente presso l'Ufficio Provinciale M.C.T.C., previa riabilitazione da conseguirsi:

  • per coloro che sono stati sottoposti a misura di sicurezza o sono stati condannati ai sensi dell'art. 73 e 74 del D.P.R. 309/1990 ai sensi dell'art. 179 del codice penale.
  • Per coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi dell'art. 70 del codice antimafia (D. Lgs. n. 159/2011), - decorso di almeno tre anni dalla cessazione della misura e competenza della Corte d'Appello.

 

RITIRO PER GUIDA CON PATENTE ITALIANA SCADUTA DI VALIDITÀ

Il ritiro della patente è previsto nel caso in cui il conducente guidi con patente la cui validità sia scaduta (art. 126 C.d.S.);

Come rientrare in possesso della patente:

L'interessato potrà rientrare in possesso della propria patente, previa esibizione del certificato medico attestante l'idoneità alla guida, recandosi presso gli uffici dell'organo di polizia che ha accertato l'infrazione.

Una volta rientrato in possesso del documento, il titolare potrà guidare avendo al seguito il certificato medico attestante l'idoneità, in attesa che gli pervenga il nuovo documento di guida rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Il documento scaduto, una volta ricevuto quello in corso di validità, dovrà essere distrutto dall'interessato (art. 126, comma 8, C.d.S.).

RITIRO PER GUIDA CON PATENTE ESTERA

Il ritiro della patente è previsto nel caso in cui:

  1. il conducente residente residenza in Italia da oltre un anno guidi con patente estera;
  2. la patente estera risulti scaduta, a prescindere dall'acquisizione della residenza in Italia;
  3. il conducente titolare di patente comunitaria residente in Italia da oltre due anni e titolo di guida con scadenza illimitata.

Come rientrare in possesso della patente

La patente estera ritirata, se convertibile ed in corso di validità, non viene restituita al titolare, ma sarà inviata alla Motorizzazione Civile della provincia di residenza, per la conversione in patente italiana.

Qualora il documento di guida estero non fosse convertibile, o risultasse scaduto, verrà trasmesso al Consolato o all'Ambasciata del paese che lo ha rilasciato.

Per conoscere l'elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti vai al sito del  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dirigente del Servizio Patenti

Dott. Vincenzo RUSSO

Referenti e addetti del procedimento Sig. Marisa Refatto (artt. 186 e 187 del CDS)  TEL. 0461-204423

Sig. Michela Salvetti (altri articoli) TEL 0461-204416

Apertura Uffici dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
 

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Ultimo aggiornamento
Lunedì 16 Settembre 2024, ore 12:31