RICORSI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
Quando viene commessa una violazione amministrativa di una norma del Codice della Strada , viene redatto un verbale di contestazione/accertamento da parte di un organo accertatore, ad esempio la Polizia Locale, o la Polizia Stradale, o l'Arma dei Carabinieri, o altro.
La persona fisica o giuridica che ha ricevuto la contestazione o la notificazione di tale verbale, se ritiene che l'accertamento della violazione sia infondato o rileva l'esistenza, nel procedimento sanzionatorio, di un vizio di legittimità che lede i suoi diritti, può proporre ricorso al Prefetto oppure (in alternativa) al Giudice di Pace osservando le modalità ed i termini previsti dagli articoli 203, 204, 204-bis e 205 del Codice della Strada. Per il ricorso al Commissariato del Governo non occorre pagare alcuna cauzione.
Il ricorso può essere presentato solo se la sanzione in misura ridotta non è stata pagata, altrimenti il ricorso è inammissibile . E' necessario indicare nel ricorso tutti gli esatti estremi del verbale che si vuole impugnare, preferibilmente è opportuno allegare al ricorso una chiara fotocopia di tale verbale.
Il Commissariato del Governo può esaminare unicamente i ricorsi relativi a violazioni commesse nel territorio della provincia di Trento. In caso di violazioni penali, ovvero reati, previsti dal Codice della Strada, ogni competenza è attribuita all'Autorità Giudiziaria.
Il ricorso si redige in carta libera, anche utilizzando un linguaggio semplice e conciso, purché nel testo venga esplicitamente manifestata la volontà di proporre ricorso al Prefetto, e spiegando con chiarezza la motivazione del ricorso, che va firmato in originale e va presentato allo stesso organo accertatore che ha redatto il verbale (Polizia Locale, o Polizia Stradale, o altro) tramite raccomandata con avviso di ricevimento. L'organo accertatore provvederà a trasmettere il ricorso all'Ufficio Territoriale del Governo.
Il ricorso può essere trasmesso direttamente al Commissario del Governo in una delle due seguenti modalità:
- tramite raccomandata con avviso di ricevimento (art.203 C.d.S.) all'indirizzo del Commissariato del Governo: Via Piave, 1 38122 TRENTO, allegando quanto segue:
- ricorso in originale, sottoscritto con firma autografa dal ricorrente
- copia dell'eventuale documentazione a sostegno delle proprie argomentazioni
- copia di un documento di identità del ricorrente
- via P.E.C. allegando quanto segue:
- copia del ricorso firmato dal ricorrente
- copia dell'eventuale documentazione a sostegno delle proprie argomentazioni
- copia di un documento di identità del ricorrente (non necessario nel caso che la P.E.C. sia munita di firma digitale)
La P.E.C. deve essere inoltrata al seguente indirizzo scrivendo nell' Oggetto la dicitura "RICORSO CDS": protocollo. comgovtn@pec.interno.it
E' importante conservare la ricevuta della raccomandata con cui è stato inviato il ricorso. Il Prefetto può decidere il ricorso entro un termine complessivo di 180 giorni dalla spedizione (o presentazione) del ricorso all'organo accertatore, oppure 210 giorni se il ricorso venne spedito dal ricorrente direttamente all'Ufficio Territoriale del Governo. Dopo tale termine, il ricorso ammissibile che non sia stato rigettato si intende accolto, perciò non dovrà essere pagata alcuna sanzione pecuniaria, e non verranno detratti punti dalla patente. Se invece, entro il termine anzidetto, il ricorso viene rigettato, l'organo accertatore provvederà a notificare il decreto di rigetto e di ingiunzione di pagamento agli interessati, entro 150 giorni dalla data di emissione di tale decreto.
Inoltre, per quanto riguarda i termini entro cui il Prefetto può decidere il ricorso, qualora il ricorrente chieda di venir personalmente sentito, i termini restano sospesi per tutto il tempo da quando il ricorrente riceve la convocazione, fino al giorno fissato per lo svolgimento dell'audizione (anche in caso di mancata presentazione dell'interessato convocato).
Il ricorso deve essere sottoscritto personalmente con firma autografa dal soggetto destinatario di contestazione immediata, o notificazione, del verbale di contestazione. Non è ammissibile un ricorso firmato unicamente da un soggetto estraneo al procedimento sanzionatorio, neppure se si tratta di un familiare.
Se il Prefetto dichiara, per vari eventuali motivi, l'inammissibilità/irricevibilità del ricorso, oppure, ad esempio, dichiara la nullità di un ricorso privo di firma autografa del ricorrente, tale ricorso non produce alcun effetto giuridico, come se non fosse mai stato presentato . Se non era stata pagata (entro il termine di legge) la sanzione in misura ridotta, verrà applicata la procedura prevista dalla legge per un importo pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale.
Il ricorso può essere presentato solo da chi abbia già ricevuto la formale notificazione o contestazione del verbale da parte dell'organo accertatore, ed entro il 60° giorno successivo a tale notificazione/contestazione. Se non ha avuto luogo né alcuna notificazione nè alcuna contestazione immediata della violazione, il procedimento sanzionatorio non può comunque avere ulteriore corso, e pertanto nessun soggetto ha interesse giuridico al ricorso. Non è pertanto possibile, ad esempio, proporre un ricorso avverso un mero "avviso" trovato sul parabrezza di un veicolo in sosta.
Per le violazioni per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, il Prefetto emette un'ingiunzione di pagamento, anche se non è stato proposto alcun ricorso. Tuttavia, se sono passati oltre cinque anni dall'accertamento della violazione, il procedimento viene archiviato per prescrizione.
Il personale del Commissariato del Governo non può fornire anticipazioni o formulare previsioni sull'esito dei ricorsi.
Nel caso che il Prefetto respinga un ricorso, l'importo di cui viene ingiunto il pagamento non può (per legge) essere inferiore al doppio del minimo edittale per quella determinata violazione.
Se il Prefetto respinge un ricorso, l'interessato può ricorrere al Giudice di Pace, come viene spiegato in calce al provvedimento emesso. Presso le segreterie degli Uffici Giudiziari possono essere richieste le informazioni relative ai ricorsi ai Giudici di Pace e/o ad altri organi giudiziari. Per conoscere le competenze territoriali dei Giudici di Pace si può consultare il sito del Ministero della Giustizia .
L'eventuale accoglimento del ricorso viene comunicato all'interessato da parte dell'organo accertatore, che provvede anche a notificare l'eventuale rigetto del ricorso. Le norme attuali non prevedono alcuna forma di accesso agli atti per via telefonica, mentre la persona interessata (od una persona munita di idonea delega scritta) può esercitare l'accesso agli atti, negli orari di apertura al pubblico, previa identificazione del richiedente, il quale a tal fine deve esibire un documento di identità. Non è consentito né l'accesso agli atti, né la comunicazione di notizie inerenti ad uno specifico procedimento, a persone estranee a quel procedimento od a persone di cui non sia possibile accertare l'identità. Infatti la legge sul procedimento amministrativo (n. 241/90, art. 28) proibisce al personale dell'Ufficio di comunicare alcuna notizia concernente un determinato procedimento al di fuori del legittimo esercizio del diritto di accesso.
ORARI DI APERTURA: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
tel: 0461/204426
Riferimenti normativi:
Legge 24.11.1981, n. 689
Nuovo Codice della Strada
Dirigente: dott. Vincenzo RUSSO
Referente del procedimento: Sig. Loredana NAPOLITANO
Referente Ricorsi al Giudice di Pace : dott. Arabella TONNA