sequestro e fermo di veicoli

SEQUESTRO VEICOLI

 

Sequestro del veicolo per mancanza della copertura assicurativa e/o mancanza della carta di circolazione

Nella maggior parte dei casi il sequestro del veicolo è disposto, quale misura cautelare strumentale all'eventuale sanzione amministrativa della confisca, per mancanza della copertura assicurativa (R.C.) e/o per mancanza di rilascio della carta di circolazione del veicolo.

Nella provincia di Trento è stato attivato il sistema informatico di affidamento in custodia dei veicoli sottoposti a sequestro (S.I.Ve.S.), fermo o confisca amministrativa per violazione al C. d. S.

Con il sistema S.I.Ve.S., alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 113/2018, il veicolo sequestrato viene affidato al proprietario (o conducente o obbligato in solido), che ha l'obbligo di depositare e custodire il veicolo in luogo non soggetto a pubblico passaggio e di provvedere a proprie spese al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.

Nel caso in cui i soggetti obbligati si rifiutino o omettano di assumere la custodia, essi sono soggetti a specifiche sanzioni amministrative (una sanzione pecuniaria nonché la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi). In tali ipotesi, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso il custode-acquirente, ossia il soggetto, selezionato con procedura di gara, che ha stipulato con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio un'apposita convenzione avente ad oggetto le prestazioni di custodia dei veicoli sequestrati, fermati e confiscati e di acquisto dei medesimi in presenza dei presupposti di legge.

Nell'ipotesi di cui al capoverso precedente, è data comunicazione del deposito del veicolo presso il custode-acquirente mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura.  Il veicolo verrà trasferito in proprietà al custode-acquirente medesimo quando, decorsi cinque giorni dalla suddetta pubblicazione, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto  .

Sequestro e confisca dei veicoli in conseguenza di ipotesi di reato durante la guida

In caso di sequestro amministrativo a seguito di violazioni di articoli del C.d.S. aventi rilevanza penale - come ad esempio l'art.186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza) e l'art.187 (guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti), il dissequestro del veicolo avverrà solo in caso di proscioglimento pronunciato dall'Autorità Giudiziaria competente. Qualora vi sia invece un provvedimento di condanna divenuto irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p., il Prefetto dovrà disporre la confisca del veicolo.

E' invece sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato diverso da quelli previsti nel C.d.S., sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.

 

Richiesta di dissequestro in caso di mancanza della copertura assicurativa

In caso di violazione dell'art. 193 c. 2, C.d.S., entro 60 giorni dalla notifica del verbale, può essere avanzata richiesta di dissequestro direttamente al Comando dell'Organo accertatore.

Il dissequestro del veicolo deve essere richiesto dal trasgressore oppure dal proprietario del veicolo. L'istanza di dissequestro, in carta libera, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

ricevuta di pagamento, effettuato entro sessanta giorni dalla notifica, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 866,00, come risultante dal verbale di contestazione (in caso di pagamento entro i primi 5 giorni dalla notifica, la somma dovuta a titolo di sanzione è ulteriormente ridotta del 30%);

pagamento del premio assicurativo per almeno sei mesi.

Inoltre, va garantito il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro.

La sanzione amministrativa pecuniaria predetta è ridotta alla metà quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità civile verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile (tale ultima norma prevede il perdurare della copertura assicurativa nei 15 giorni successivi alla scadenza del contratto; spirato tale termine, decorreranno gli ulteriori 15 giorni previsti dal C.d.S. per ottenere la suddetta riduzione alla metà della sanzione).

E' sempre disposta, con provvedimento del Prefetto, la confisca amministrativa del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti.

Rottamazione del veicolo sequestrato

In alternativa al sopra illustrato pagamento in misura ridotta, il proprietario può ottenere una riduzione alla metà della sanzione di cui all'art. 193, co. 2, C.d.S. se, entro trenta giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale di accertamento, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprima la volontà e provveda a sue spese alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato conseguirà la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi al solo fine di porre in essere le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo, previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2 del citato art. 193 C.d.S. Ad avvenuta demolizione, certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituirà la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

In caso di rottamazione, non è richiesto il pagamento del premio assicurativo.

Ricorsi avverso il sequestro

Il trasgressore o il proprietario del veicolo (oppure altro soggetto obbligato in solido a norma dell'art. 196 C.d.S.) può proporre  ricorso al Prefetto  del luogo della commessa violazione avverso il verbale di contestazione della violazione solo  se non abbia effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta  . Ai sensi dell'art. 203 C.d.S., tale ricorso può essere presentato entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale:

a mano all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore

con raccomandata con ricevuta di ritorno al medesimo ufficio o comando;

direttamente al Prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec.

Nel caso in cui il ricorso si concluda con l'accoglimento ed il veicolo sia già stato alienato al custode-acquirente, il ricorrente avrà diritto alla restituzione della somma e degli interessi maturati e non alla restituzione del veicolo.

Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato e il Prefetto adotterà il provvedimento di confisca.

A norma dell'art. 204-bis C.d.S., il trasgressore o il proprietario del veicolo (oppure altro soggetto obbligato in solido a norma dell'art. 196 C.d.S.), alternativamente alla proposizione del suddetto ricorso al Prefetto e solo  se non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta  , può proporre  opposizione davanti al giudice di pace  del luogo in cui e' stata commessa la violazione, entro trenta giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale di accertamento. Tale opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 150/2011.

Ricorso avverso la confisca    

Avverso il provvedimento di confisca l'avente diritto può proporre ricorso al giudice di pace del luogo della commessa violazione entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.

Entro 30 giorni dal momento in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo, il proprietario-custode deve trasferire il veicolo a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il custode-acquirente di cui all'art. 214-bis C.d.S. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato coattivamente a cura dell'organo accertatore e a spese del custode. 

Rateizzazione della sanzione   

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 202-  bis  C.d.S., la rateizzazione della sanzione può essere richiesta al Commissariato del Governo di Trento, qualora trattasi di sanzioni elevate da organi accertatori statali, mentre può essere presentata al presidente della giunta provinciale, al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da organi di Polizia Locale.

La relativa istanza va presentata in carta semplice entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notifica della violazione.

La domanda deve essere accompagnata da una certificazione (mod. ISEE) sia del trasgressore che del proprietario se appartenenti a nuclei familiari diversi, titolari di un reddito imponibile costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, non superiore a euro 10.628,16, elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 C.d.S. e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-  bis  C.d.S  .

Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, è adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto. In caso di mancata adozione del provvedimento entro il predetto termine, l'istanza di rateizzazione si intende respinta.

Circolazione con veicolo sottoposto a sequestro

Ai sensi dell'art. 213, co. 8, C.d.S., in caso di circolazione abusiva con il veicolo sequestrato, il soggetto che ha assunto la custodia dello stesso è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria nonché alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. In tali ipotesi, l'organo accertatore dispone il trasporto del veicolo presso il custode-acquirente, al quale lo stesso viene trasferito in proprietà.

Alcuni casi in cui viene disposto il sequestro del veicolo ai sensi dell'art. 213 C.d.S.   

art. 93 co.7 C.d.S.: Autoveicoli e motoveicoli circolanti senza il rilascio della carta di circolazione;

art. 97 co. 5 C.d.S.: Fabbricazione, vendita o modifica di ciclomotori sviluppanti velocità superiore a 45 Km/h;

art. 97 co. 7 C.d.S.: Ciclomotore sprovvisto di certificato di circolazione;

art.116 co.17 C.d.S.: Reiterazione della guida del veicolo senza patente;

art.134 co. 2 C.d.S.: Circolazione con carta di circolazione temporanea scaduta di validità;

art.193 co. 2 C.d.S.: Circolazione senza la copertura assicurativa obbligatoria per legge;

art.193 co. 4-  bis  C.d.S.: Circolazione con copertura assicurativa falsa;

art. 214 c. 8 C.d.S.: Circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Riferimenti normativi:

Legge 24.11.1981 n. 689;    

Decreto legislativo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni (Codice della Strada);        

D.P.R.       16.12.1992 n. 495 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada);

Decreto legge 4 ottobre 2018, 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132.

 

Dirigente: Dott. Vincenzo RUSSO

Referente del procedimento: Sig. Giuseppa LUPOI (tel. 0461-204461)

Orari d'Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Ultimo aggiornamento
Lunedì 16 Settembre 2024, ore 14:46