UFFICIO ASSEGNI

INFO GENERALI
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì - dalle 10.00 alle 12.00, previo appuntamento

Dirigente Area II: vedi voce Dirigenti e posizioni organizzative 
Addetto: sig. Loris TRIVILLIN - loris.trivillin@interno.it
Telefono: 0432 594424
Indirizzo email: protocollo.prefud@pec.interno.it
Indirizzo PEC: depenalizzazione.pref_udine@interno.it

COMPETENZA UFFICIO
L’emissione di assegni senza autorizzazione (ex art. 1 L. 386/1990) e senza provvista (a vuoto) (ex art. 2 L. 386/1990) costituisce illecito amministrativo, punito con sanzioni pecuniarie e accessorie.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 15 dicembre 1990, n. 386
Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507

PROCEDIMENTO
Nel caso di violazione degli articoli 1 e 2 della legge 386/1990, il Prefetto del luogo di pagamento dell’assegno riceve, ai sensi dell’art. 8bis, il rapporto di accertamento dal pubblico ufficiale o l’informativa del notaio, del segretario comunale o dell’istituto trattario che ha sollevato protesto e, entro 90 giorni (360 giorni se l’interessato risiede all’estero), provvede a notificare agli interessati (traente e obbligato in solido) gli estremi della violazione trasmettendo apposito verbale di contestazione.

Il destinatario della contestazione, entro 30 giorni dalla notifica, può presentare scritti difensivi corredati da idonea documentazione.

Non è ammessa audizione personale (Corte di Cassazione, sez. I Civ., n. 19040 del 29/9/2005).

La Prefettura, valutate le deduzioni presentate, emette ordinanza motivata di archiviazione ovvero una ordinanza motivata con cui si determinano la somma dovuta per la violazione e le eventuali sanzioni accessorie, e se ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese.

La sanzione pecuniaria viene graduata in relazione alla gravità dell’illecito.

Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Giudice di Pace competente per territorio entro 30 giorni dalla notifica (Modello A).

L’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può presentare al Prefetto che ha emesso l’ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta a rate) della sanzione pecuniaria (Modello B).

Solo nel caso di emissione di assegno senza provvista (art. 2), la sanzione amministrativa non si applica se il traente, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.

Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.

La prova dell’avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell’importo dovuto.

Si applicano, per quanto non previsto dall’art. 8bis della legge 386/1990, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, in quanto compatibili.

N.B. Eventuali problemi o disguidi legati alla revoca CAI partita su iniziativa delle banche prima dell’emissione da parte della Prefettura del verbale di contestazione e dell’ordinanza di ingiunzione non possono essere risolti dagli uffici della Prefettura, pertanto, si invita a rivolgersi alle sedi competenti per non congestionare inutilmente gli uffici.

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 24 Aprile 2024, ore 14:20
Allegati
File
Allegato Dimensione
Mod. A fac-simile ricorso 23 KB