NUCLEO OPERATIVO TOSSICODIPENDENZE (N.O.T.)
Detenere una sostanza stupefacente/psicotropa per uso personale, anche in minime quantità, è illegale per tutti, ad ogni età.
Il Prefetto è competente ad instaurare il procedimento amministrativo che deriva da tale violazione e ad applicare le sanzioni previste nei confronti di chi sia stato trovato in possesso di una sostanza stupefacente o di un farmaco psicotropo, senza adeguata prescrizione medica.
Dirigente Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Sandra CAVALIERI
Assistente sociale: Dott.ssa Lucia TRANI 0432-594605
Orario ufficio: dal lunedì al venerdì, previo appuntamento
Telefono 0432.594468 - centralino 0432594111
E mail: prefettura.udine@interno.it
PEC: protocollo.prefud@pec.interno.it
Ubicazione: Udine, Via Pracchiuso nr. 16 – (piano terra)
ATTIVITA' UFFICIO N.O.T.
L'attività dell'Ufficio N.O.T. (Nucleo Operativo Tossicodipendenze) trova fondamento nell' art. 75 del D.P.R. n. 309/90, come modificato dalla L. n. 49/2006 e dalla L. n. 79/2014, e si occupa dei procedimenti amministrativi attivati nei confronti delle persone segnalate dalle Forze dell'Ordine per possesso di sostanze stupefacenti/psicotrope destinato esclusivamente all'uso personale e non alla cessione (ipotesi penale normata dall’art. 73 del D.P.R. n. 309/90 che segue invece l’iter giudiziario).
FASI DEL PROCEDIMENTO
La persona che viene trovata in possesso di sostanza stupefacente viene segnalata dalle Forze dell'Ordine alla Prefettura del luogo di residenza.
La sostanza sequestrata viene sottoposta ad analisi chimiche qualitative/quantitative per accertarne la tipologia.
Qualora al momento del fermo la persona abbia diretta o immediata disponibilità di un veicolo a motore gli organi di polizia procedono alla sospensione della patente per un periodo di 30 giorni; in caso di ciclomotore, oltre al ritiro del certificato di idoneità tecnica, è previsto il fermo amministrativo.
Gli organi di polizia notificano all'interessato gli esami tossicologici e formalizzano la contestazione con apposito verbale.
L'Ufficio N.O.T., valutata la fondatezza del fatto, convoca la persona interessata con apposita ordinanza; in caso di minori, sono invitati al colloquio anche i genitori.
Il colloquio si svolge con l'ausilio professionale di un Assistente Sociale ed ha un carattere conoscitivo e motivazionale, in quanto finalizzato a rappresentare per la persona convocata uno spazio di riflessione anche sulle conseguenze legali e personali dell’uso di sostanze, per stimolarne l’abbandono verso scelte di legalità e di benessere; inoltre, qualora vi siano i presupposti, la persona può essere invitata a seguire un percorso personalizzato, curativo e/o educativo informativo, presso i competenti Servizi territoriali per le Dipendenze, anche per raccogliere ulteriori elementi di valutazione in vista della conclusione della procedura.
Nella fase di definizione del procedimento il Prefetto, in base agli atti e agli elementi emersi nel colloquio, valuta le sanzioni da applicare o, solo in alcuni casi particolari di prima violazione, qualora vi siano elementi per presumere che l’interessato si asterrà per il futuro dal ripetere i medesimi fatti, può emettere un decreto di formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti/psicotrope, ammonendo la persona segnalata del fatto che in presenza di recidiva si applicano le sanzioni di legge.
Qualora la persona non si presenti al colloquio senza giustificato motivo, vengono direttamente applicate le sanzioni amministrative.
Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale.
Gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste dalla legge (art. 75 comma 13 del D.P.R. 309/90, innovato dalla legge 49/2006 e dalla legge n. 79/2014).
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Le sanzioni possono consistere nella sospensione o nel divieto di conseguimento di uno o più dei seguenti documenti:
- patente di guida di qualsiasi categoria;
- passaporto e ogni altro documento equipollente;
- licenza porto d'armi;
- permesso di soggiorno per motivi di turismo.
per un periodo minimo di 1 mese e massimo di 3 anni per la patente e 1 anno per i restanti documenti + la revisione della patente di guida.
La persona interessata dal provvedimento di sanzione può avvalersi della possibilità della revoca della sanzione qualora certifichi di aver concluso positivamente un percorso personalizzato (terapeutico o educativo- informativo) presso il competente Servizio per le Dipendenze.
RICORSI
Ai sensi della L. n. 689/81, art. 18 il trasgressore può presentare entro 30 giorni dalla contestazione scritti difensivi al Prefetto e chiedere di essere ascoltato in merito allo svolgimento dei fatti.
L'interessato può inoltre proporre, entro trenta giorni dalla notifica, opposizione al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.
Avverso l'ordinanza di convocazione l'interessato può proporre, entro 10 giorni dalla notifica, opposizione al Giudice di Pace.
Se l’interessato all’epoca dei fatti era minorenne, le opposizioni vanno presentate al Tribunale per i Minorenni di Trieste, con le medesime tempistiche.
Riferimenti normativi
- Legge 24 novembre 1981 n. 689
- D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (art. 75 – art. 105 – art. 121 – art. 122 – art. 127)
- Legge 21 febbraio 2006 n.49
- D. Lgs. 01 settembre 2011, n. 150
- Legge 16 maggio 2014, n. 79
- Codice della Strada, art. 120 ed art. 128 1-sexies