Dirigente Area II: vedi voce Dirigenti e posizioni organizzative

Addetto:  sig. Loris TRIVILLIN tel. 0432594424

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì - dalle 10.00 alle 12.00

Indirizzo di posta elettronica:   depenalizzazione.pref_udine@interno.it 

Indirizzo posta elettronica certificata: protocollo.prefud@pec.interno.it                      

Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche salvo autorizzazione (art.9 del Codice della Strada).

Il procedimento per ottenere le autorizzazioni relative allo svolgimento delle gare sportive su aree pubbliche prevede due diverse tipologie di permessi:

1. AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA GARA SPORTIVA SU STRADA

1.a l'autorizzazione allo svolgimento della gara sportiva su strada è rilasciata dal competente Ufficio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Servizio di viabilità di interesse locale (pec fvgstrade@certregione.fvg.it ) e riguarda il permesso allo svolgimento della competizione sportiva su un  percorso che coinvolge più comuni; 

1.b l'autorizzazione allo svolgimento della gara sportiva su strada è rilasciata dal Comune e riguarda il permesso allo svolgimento della competizione sportiva su un  percorso che coinvolge un singolo comune. 

2. ORDINANZA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE

2.a l'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione viene rilasciata, ai sensi dell'art. 9, comma 7 bis del C.d.S ., dal Prefetto se la competizione si svolge in più comuni oppure, se interessa un solo comune ma si svolge anche al di fuori del centro abitato; 

2.b l'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione viene rilasciata, ai sensi dell'art. 9, comma 7 bis del C.d.S dal Sindaco per quelle manifestazioni che si svolgono esclusivamente all'interno del centro abitato;

Il Prefetto ordina la sospensione temporanea della circolazione relativamente  alle competizioni ciclistiche, podistiche e di pattinaggio a rotelle.

Cosa fare

  • Il responsabile dell'organizzazione può inoltrare su un'unica domanda sia la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della gara sportiva indirizzata alla Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale e Infrastrutture e Territorio - Servizio di viabilità di interesse locale via Liruti n. 22 Udine, che la richiesta per ottenere l'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione indirizzata al Prefetto.

La domanda dovrà contenere:

  • planimetria con il relativo percorso della competizione
  • elenco dei comuni attraversati
  • ragione sociale del gruppo sportivo organizzatore, telefono, e-mail e/o pec
  • nome della competizione
  • giorno e ora dello svolgimento della competizione

Cosa fare

  • Il responsabile dell'organizzazione , quando la gara coinvolge un singolo comune e si svolge all'interno del centro abitato, può inoltrare nella domanda sia la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della gara sportiva che la richiesta per ottenere l'ordinanza di sospensione della circolazione indirizzata al Comune interessato; 
  • Il responsabile dell'organizzazione quando la gara coinvolge un singolo comune e si svolge all'esterno del centro abitato dovrà inoltrare nella domanda sia la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della gara sportiva indirizzata al Sindaco che la richiesta per ottenere l'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione indirizzata al Prefetto .

Tempi 

La domanda deve essere inoltrata alla Prefettura almeno 30 giorni prima della gara.

Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore (art.9 ter del Codice della Strada) 

Per tutti casi di competizioni su strada al di fuori da quelli previsti dall'art. 9-bis del C.d.S .  è vietato gareggiare in velocità con veicoli a motore 

  1. Chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a 20.000(art. 9 ter, comma 1 del C.d.S.). 
  2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni (art. 9 ter, comma 2 del C.d.S.) .
  3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anniai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.  La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone.  Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo (art. 9 ter, comma 3 del C.d.S.). .

Normativa di riferimento:

Codice della Strada art. 9

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 21 Febbraio 2024, ore 16:09