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Eventuali inderogabili urgenze (es. bandi di gare, trasporto feretri, biglietti aerei etc.) dovranno essere debitamente motivate all'atto della presentazione dei documenti presso lo Sportello e saranno oggetto di valutazione da parte del Funzionario dell’Ufficio.
E’ possibile inviare la documentazione oggetto di legalizzazione/apostille anche per posta (ordinaria, raccomandata o corriere espresso) avendo cura di indicare:
- il paese estero di destinazione;
- un indirizzo di posta elettronica o recapito telefonico (per eventuali comunicazioni);
- una busta affrancata e indirizzata per la restituzione;
- eventuali marche da bollo (solo se necessarie).
L'indirizzo di spedizione è il seguente:
Prefettura - U.T.G. di Udine
Ufficio Legalizzazione
Via Pracchiuso, 16 - 33100 Udine
N.B. L'ufficio non risponde dei tempi della spedizione.
Il procedimento di legalizzazione dei documenti si conclude generalmente in una settimana salvo casi particolari, tenendo comunque presente che a norma dell'art. 2 comma 2 L. 241/1990 e del decreto del Ministro dell'Interno 2 febbraio 284/1993 il termine legale di conclusione del procedimento è di 30 giorni.
Al fine di non sovraccaricare l'ufficio e consentire di velocizzare il procedimento amministrativo, si prega, se non strettamente necessario, di non richiedere informazioni/solleciti in merito allo stato di avanzamento della procedura.
La "Legalizzazione" consiste nell'attestazione della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento (atti, copie ed estratti), nonché dell'autenticità della firma stessa (art. 1, comma 1, lettera l), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come sostituito dall'art. 1, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137).
Come si evince dalla definizione, la legalizzazione (come anche l'Apostille) è in sostanza un'autentica di firma, che non certifica in alcun modo l'autenticità del contenuto dell'atto legalizzato (o apostillato).
Legalizzazione e Apostille si applicano solo agli atti e documenti pubblici, come definiti dalla normativa nazionale e internazionale (comunitaria, pattizia, etc.): pertanto non possono essere legalizzati o apostillati atti e documenti privati, se non previamente sottoposti a una "trasformazione" in atti e documenti pubblici, nei modi consentiti dalla legge (autentica, copia conforme, registrazione, data certa, etc.).
E' esclusa la possibilità di legalizzare o apostillare atti e documenti non firmati in originale (ad esempio fax o stampe di e-mail); secondo il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'Agenzia per l'Italia Digitale, l'attuale quadro normativo non consente neanche la possibilità di legalizzare o apostillare atti e documenti firmati digitalmente.
Fanno eccezione solo gli atti e i documenti scansionati e trasmessi via P.E.C., dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, direttamente alla Prefettura - U.T.G.
La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo provvede, per delega dei vari Ministeri, alla legalizzazione delle firme su documenti da e per l'estero.
La Prefettura - U.T.G. legalizza:
- atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore all'estero;
- atti e documenti formati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia, affinché abbiano valore in Italia.
I documenti formati o da valere negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 devono essere sottoposti alla formalità della postilla c.d. " Apostille" (prevede un timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell''Autorità rilasciante), in luogo della legalizzazione.
La legalizzazione e l'apostille di per sé non hanno scadenza (e dunque è superfluo apporne una seconda sullo stesso atto o documento), mentre può averla l'atto o il documento legalizzato o apostillato, in base alle leggi dello Stato di destinazione.
ATTENZIONE
Dal 16/02/2019 sono esenti da legalizzazione e apostille i documenti pubblici previsti dall' art. 2 commi 1 e 2, del regolamento UE 2016/1191.
Allegato (Regolamento UE 2016-1191)
DOCUMENTI DA INVIARE IN ARGENTINA
L’accordo Italia - Argentina del 9 dicembre 1987 (L. 533/88) sullo scambio degli atti dello stato civile prevede l’esenzione dalla legalizzazione per i seguenti documenti:
- gli atti e documenti riguardanti lo stato civile, la capacità, la cittadinanza e la residenza delle persone fisiche qualunque sia l’uso al quale sono destinati;
- tutti gli altri atti e documenti che vengono prodotti per la celebrazione di un matrimonio o per la iscrizione o la trascrizione di un atto di stato civile.
Allegato (Accordo Italia-Argentina)
DOCUMENTI RILASCIATI DAI COMUNI
La Circolare n. 5/12 del 23 maggio 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha previsto che sui certificati rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni italiane da valere all'estero venga apposta la dicitura «AI SENSI DELL' ART. 40, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, IL PRESENTE CERTIFICATO È RILASCIATO SOLO PER L'ESTERO». Si raccomanda, pertanto, di precisare al funzionario comunale che l'atto deve essere utilizzato all'estero (dicitura che viene omessa solo nel caso si tratti di modelli internazionali).
Questo Ufficio Legalizzazione non procederà alla legalizzazione dei certificati riportanti ANCHE la dicitura:
"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Gli atti e documenti da apostillare devono avere il nominativo e la qualifica del firmatario indicati per esteso (non importa se apposti con timbro lineare, computer, macchina da scrivere, penna o altri mezzi indelebili) e devono avere impresso vicino alla firma il timbro indelebile dell'ente emittente (c.d. timbro tondo, anche se può avere altre forme), in quanto la loro indicazione costituisce elemento obbligatorio dell' Apostille (punti n. 2, 3, 4 del modello pubblicato - nell'originale francese - nel sito ufficiale dell' HCCH).
DOCUMENTI SCOLASTICI
Gli atti e documenti scolastici di qualsiasi tipo e data rilasciati dalle scuole elementari, medie e superiori, con sede nella provincia di Udine, devono essere preventivamente autenticati dall'Ufficio Scolastico Regionale per il FVG - Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Udine, con sede in Via Armando Diaz, 60, avendo cura di avvertire il personale di quell'ufficio che gli atti e documenti sono poi destinati alla Prefettura - U.T.G. per il successivo utilizzo all'estero.
DOCUMENTI DI COMPETENZA DELLA PROCURA
Le dichiarazioni rese presso un notaio a firma di soggetti privati, gli atti giudiziali e notarili e le traduzioni effettuate a cura di un traduttore giurato iscritto all'albo del Tribunale devono essere legalizzati presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale al quale appartiene la giurisdizione.
DOCUMENTI DI COMPETENZA DELLE C.C.I.A.A.
Si comunica che dall' 1ottobre 2016, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura provvedono alla legalizzazione diretta dei propri atti (Timbro UPICA) ai sensi del Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 12 luglio 2000.
Rimane ferma la competenza esclusiva della Prefettura sull' apposizione delle Apostille su atti e documenti della Camera di Commercio di Udine, valida solo per gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
REGIME FISCALE (IMPOSTA DI BOLLO)
Atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera in Italia sono soggetti a marca da bollo nella misura fissa (€ 16,00).
- Gli atti rilasciati in marca da bollo verranno legalizzati previa apposizione di una ulteriore marca da bollo (€ 16,00).
- Sono esenti da imposta di bollo atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione.
- Sono esenti da imposta di bollo le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
- Sono esenti da imposta di bollo gli atti formati in Italia rilasciati in esenzione di bollo.
- Per ulteriori atti esenti da marca da bollo si fa riferimento alla disciplina dell'imposta di bollo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Tariffa allegato B.
ATTI FORMATI ALL'ESTERO
Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere in Italia, sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero competenti per lo Stato di provenienza, senza necessità di ulteriore legalizzazione (art. 33, comma 2, D.P.R. n. 445/2000) e devono essere debitamente tradotte in italiano (successivo comma 3), sempre fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera in Italia dei seguenti Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 o alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
DEPOSITO DI FIRMA ENTI PUBBLICI
Le Pubbliche Amministrazioni che necessitano di depositare lo specimen di firma di un proprio delegato, per atti e/o documenti da far valere all’estero, dovranno scaricare l’apposito modulo, compilarlo in ogni sua parte e inviarlo, unitamente ad un valido documento di riconoscimento, (si prega di inviare il modulo e il documento d’identità come un unico documento) al seguente indirizzo di posta elettronica:
protocollo.prefud@pec.interno.it
Allegato (modulo deposito firma)
Chi può fare la richiesta:
- Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento italiano all'estero.
- Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento consolare estero in Italia.
Dirigente: dott.ssa Mara BOLZON
Indirizzo di posta elettronica: area4.pref_udine@interno.it
Riferimenti normativi:
- Regolamento UE 2016/1191
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445
- D.P.R. 3/11/2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile)
- Convenzione di Atene del 15 settembre 1977
- Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
- Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968
Allegato (imposta di bollo)