Lo straniero residente in Italia, titolare di un permesso di

Ricongiungimento familiare tra cittadini extracomunitari

 

CHI PUO' CHIEDERE DI ESSERE RAGGIUNTO IN ITALIA DAI PROPRI FAMILIARI?

 

Lo straniero residente in Italia, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità, di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per i seguenti motivi:

  • lavoro subordinato
  • lavoro autonomo
  • asilo politico
  • studio
  • motivi religiosi
  • motivi di famiglia
  • protezione sussidiaria
  • per ricerca scientifica (art. 27 ter D. Lgs. 286/98) indipendentemente dalla durata del permesso.

 

FAMILIARI PERI QUALI E' PREVISTO

  • coniuge maggiorenne non legalmente separato;
  • figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio), a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, dia il suo consenso;
  • figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  • genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute.

ELENCO DEI DOCUMENTI

NB: I documenti devono avere una dimensione massima di 3 MB, essere scansionati e caricati in formato pdf.

 

DOCUMENTI ANAGRAFICI

  • 1) passaporto del richiedente dove siano visibili i dati anagrafici;
  • 2) permesso/carta di soggiorno in corso di validità, ovvero, permesso scaduto, con allegata ricevuta di presentazione dell'istanza di rinnovo;
  • 3) codice fiscale del richiedente;
  • 4) pagina del passaporto dei familiari da ricongiungere    (quella relative alle generalità);
  • 5) eventuale delega (per la richiesta di familiari al seguito).

 

Il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per protezione internazionale o sussidiaria può richiedere il ricongiungimento familiare con la stessa procedura e per le medesime categorie di familiari di cui all'art. 29 della L. 286/98, in tal caso, però, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 comma 3 (attestazione alloggiativa, reddito, assicurazione sanitaria per il genitore ultrasessantacinquenne).

 

 

 

DOCUMENTAZIONE INERENTE L'ALLOGGIO

certificato di stato famiglia del richiedente (anche in autocertificazione); oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza e stato famiglia (rilasciato dal Comune di residenza);

autocertificazione di stato di famiglia relativo alle persone che abitano nell'alloggio ove dimoreranno i familiari da ricongiungere rilasciato dal Comune di residenza con la dicitura "uso immigrazione" (anche in   autocertificazione);

  • SE IN AFFITTO

1) contratto di affitto registrato della durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda (con eventuale rinnovo se già scaduto);

2) attestazione di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune per finalità di ricongiungimento familiare;

3) dichiarazione del titolare dell'alloggio (proprietario) redatta su Modello "S2" attestante il consenso ad ospitare anche i familiari da ricongiungere;

4) documento d'identità del titolare dell'alloggio, debitamente firmata dal medesimo;

 

  • SE IN COMODATO

1) dichiarazione di cessione fabbricato per ospitalità redatta dal titolare dell'appartamento, oppure, contratto di comodato d'uso di durata non inferiore a sei mesi a partire dalla data di presentazione della domanda e relativa ricevuta di registrazione (eventuale rinnovo se già scaduto);           

 

2) idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune per finalità di ricongiungimento familiare

3) dichiarazione del titolare dell'alloggio (proprietario) redatta su Modello "S2" attestante il consenso ad ospitare anche i familiari da ricongiungere:

4) documento d'identità del titolare dell'alloggio, debitamente firmata dal medesimo;

 

N.B.: Nel caso di  ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, l'attestazione di idoneità alloggiativa può essere sostituita dalla copia del contratto di affitto insieme alla dichiarazione di ospitalità del titolare dell'appartamento, redatta su Modulo"S1"con allegata fotocopia del documento d'identità del dichiarante, debitamente firmata dal medesimo.

  • SE DI PROPRIETÀ:

1) contratto di compravendita;

2) attestazione di idoneità alloggiativa rilasciata dal Comune per finalità di ricongiungimento familiare.

 

  • DOCUMENTAZIONE INERENTE IL REDDITO

Per il reddito, occorre disporre di un reddito annuo (derivante da fonti lecite) non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo per ogni familiare che si deve ricongiungere. 

Per 2 o più figli di età inferiore a 14 anni sarà necessario un reddito non inferiore al doppio dell'assegno sociale annuo.

ATTENZIONE! Ai fini della determinazione del reddito del richiedente si deve tener conto anche dei familiari presenti in Italia e dei familiari conviventi.

In caso di reddito congiunto con il familiare convivente (entro il terzo grado), il richiedente dovrà presentare anche la sopra specificata documentazione relativa al reddito del familiare stesso.

 

  • REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE:

 1) Nel caso di assunzione da oltre un anno:

ultima dichiarazione dei redditi(CU/UNICO), fotocopia del contratto di lavoro, ultime 3 buste paghe  o fotocopia autenticata del libro paga, autocertificazione del datore di lavoro, redatta su Modello "S3",con data non anteriore ad un mese, (da cui risulti l'attualità del rapporto di lavoro e la retribuzione mensile corrisposta); copia del documento d'identità del datore di lavoro, debitamente firmato dal medesimo. Comunicazione Obbligatoria di Assunzione (UNILAV).           

2) Nel caso di assunzione da meno di un anno: andranno allegate tutte le buste paga;

 

  • REDDITO DA LAVORO DOMESTICO:

1) Nel caso di assunzione da oltre un anno : ultima dichiarazione dei redditi (CU/UNICO); bollettino di versamento dei contributi I.N.P.S. (MAV) relativi al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda; comunicazione di assunzione all'I.N.P.S.; autocertificazione del datore di lavoro, redatta su Modello "S3", con data non anteriore ad un mese da cui risulti l'attualità del rapporto di lavoro e la retribuzione mensile corrisposta; documento d'identità del datore di lavoro, debitamente firmata dal medesimo.

2) Nel caso di assunzione da meno di un anno: andranno allegati tutti i bollettini I.N.P.S. (MAV);

 

  • TITOLARE DI DITTA INDIVIDUALE:

1) visura camerale non anteriore a trenta giorni;

2) certificato di attribuzione P. IVA;

3) licenza comunale, ove prevista;

4) se l'attività è stata avviata da più di un anno:

ultima dichiarazione dei redditi, (modello UNICO) con      allegata ricevuta di presentazione telematica;

bilancino, relativo al periodo dal primo gennaio dell'anno in corso alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto;

copia del documento di identità del professionista e del tesserino d'iscrizione all'ordine. 

5) se l'attività è stata avviata, da meno di 1 anno:

bilancino, relativo al periodo dal 1° gennaio dell'anno in corso, alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto;

    - copia del documento di identità del professionista e del   tesserino d'iscrizione all'ordine.

 

  • REDDITO DERIVANTE DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETA':

1) visura camerale della società, non anteriore a trenta giorni;

2) certificato di attribuzione P. IVA,

3) se l'attività è stata avviata da più di 1 anno:

-   ultima dichiarazione dei redditi (modello UNICO) con allegata ricevuta di presentazione telematica;

-   bilancino, relativo al periodo dal 1° gennaio dell'anno in corso, alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto;

-   copia del documento di identità del professionista e del tesserino d'iscrizione all'ordine.

4) se l'attività à stata avviata da meno di 1 anno:

-   bilancino, relativo al periodo dal 1° gennaio dell'anno in corso, alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto;

-   copia del documento di identità del professionista e del tesserino d'iscrizione all'ordine;

5) atto costitutivo della società.

 

  • REDDITO DERIVANTE DA CONTRATTO DI LAVORO PER COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA:

1) contratto di lavoro;

2) copia del documento di identità dell'altra parte contraente;

3) se il contratto è da più di un anno:

- modello UNICO con ricevuta di presentazione telematica;

4) se il contratto è da meno di un anno:

-   le fatture relative ai compensi ricevuti o la dichiarazione IVA.

  • SOCI LAVORATORI:

1) certificato di attribuzione partita IVA della cooperativa;

2) dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulti l'attualità del rapporto di lavoro;

3) ultima dichiarazione dei redditi, (CU o modello UNICO), ove       previsto;

4) ultime tre buste paga oppure, se lavoratore autonomo, fatture relative ai compensi ricevuti;

5) contratto di lavoro/lettera di assunzione (Unilav);

6) copia del libro soci dal quale risulti l'iscrizione del lavoratore.

 

  • LIBERI PROFESSIONISTI:

1) iscrizione all'albo del libero professionista;

2) se l'attività è stata avviata da più di 1 anno:

- ultima dichiarazione dei redditi, oppure, ultimo CU o modello UNICO con allegata ricevuta di presentazione telematica;

- bilancino, relativo al periodo dal 1° gennaio dell'anno in corso, alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto;

- copia del documento di identità del professionista e del tesserino d'iscrizione all'ordine.

3) se l'attività è stata avviata da meno di 1 anno:

- bilancino, relativo al periodo dal 1° gennaio dell'anno in corso, alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto;

- copia del documento di identità del professionista e del tesserino d'iscrizione all'ordine.

NB:     

Per il ricongiungimento dei genitori ultrasessantacinquenni è necessaria una dichiarazione di impegno (Impegno assicurativo)  a sottoscrivere una polizza assicurativa sanitaria (o altro titolo idoneo) a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale , in favore degli stessi.

 

VERIFICA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELLO SPORTELLO

 Lo sportello Unico ricevuta la domanda telematica provvederà alla verifica documentale. In caso di:

  • DOCUMENTAZIONE COMPLETA

Lo Sportello, dopo aver ricevuto il parere favorevole della Questura, provvederà a convocare il richiedente che si presenterà con la documentazione in originale e con due marche da bollo da € 16,00, una per l'istanza e l'altra per la Comunicazione dell'invio del Nulla Osta all'Ambasciata. Comunicazione che verrà consegnata al richiedente il giorno stesso della convocazione.

 

  • DOCUMENTAZIONE ILLEGIBILE, ERRATA O MANCANTE

Lo Sportello selezionerà i documenti da sostituire ed elencherà quelli mancanti. Il sistema manderà automaticamente un messaggio e-mail agli indirizzi indicati in domanda con l'indicazione di accedere al portale e provvedere al nuovo inoltro dei documenti in questione.

Dopo il nuovo invio della documentazione, il richiedente sarà convocato presso lo Sportello Unico per la presentazione della documentazione in originale portando con sé due marche da bollo da € 16,00, una per l'istanza e l'altra per la Comunicazione dell'invio del Nulla Osta all'Ambasciata. Comunicazione che verrà consegnata al richiedente il giorno stesso della convocazione.

La richiesta di integrazione dei documenti interrompe il decorrere del termine di 90 giorni imposto dalla norma per la conclusione del procedimento.

N.B:

La comunicazione rilasciata ha una validità di 180 giorni dalla data di rilascio, termine entro il quale il familiare ricongiunto deve recarsi presso la competente rappresentanza diplomatica per richiedere il visto.

Entro otto giorni dall'ingresso in Italia, il familiare ricongiunto si dovrà recare presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione competente che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici dello straniero stesso, consegnerà il certificato di attribuzione del codice fiscale ed il Modello 209 per la richiesta del permesso di soggiorno.

Contestualmente, presso il medesimo Sportello Unico, il ricongiunto di età superiore ai 16 anni, sottoscriverà l'accordo di integrazione ai sensi dell'art. 4 bis, D. Lgs. 286/98.

Con la sottoscrizione dell'accordo, lo straniero si impegna a rispettare i valori sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana venendo informato dei diritti che potrà esercitare.

COSA SUCCEDE DOPO

Una volta ottenuta la comunicazione al rilascio del visto (NULLA OSTA), Il richiedente dovrà trasmettere la comunicazione al familiare che si vuole ricongiungere, il quale dovrà contattare la rappresentanza diplomatica italiana nel paese di origine o di residenza per la richiesta del visto.

La certificazione attestante il rapporto di parentela, matrimonio, minore età e ogni atto di stato civile necessario, debitamente tradotta e legalizzata dovrà essere presentata, da parte dei familiari per i quali è richiesto il nulla osta, all'autorità diplomatico consolare italiana competente per il Paese di provenienza al momento della richiesta del visto di ingresso nel territorio dello Stato italiano.

ATTENZIONE

I familiari ricongiunti, come indicato nel vademecum ricevuto al momento del rilascio del nulla osta, DEVONO ASSOLUTAMENTE prendere appuntamento presso lo Sportello, entro otto giorni lavorativi dall’arrivo in Italia, inviando una e- mail a:          sportellounico.pref_udine@interno.it   

I familiari, accompagnati dal richiedente, verranno convocati per ottenere la richiesta del permesso di soggiorno.

 

AL FAMILIARE RICONGIUNTO VERRANNO CONSEGNATI I SEGUENTI DOCUMENTI:

 Il codice fiscale;

  • Il MOD 209 (richiesta di permesso di soggiorno) da spedire entro 48 ore presso un ufficio postale abilitato (c.d. Sportello Amico);
  • Il nulla osta in originale (necessario per l'iscrizione anagrafica in Comune).

 

RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

L'ufficio postale provvederà a comunicare all'interessato la data dell'appuntamento in Questura per procedere ai rilievi fotodattiloscopici. La Questura provvederà poi ad informare l'interessato per il rilascio del permesso di soggiorno. 

IL FAMILIARE STRANIERO DI CITTADINO ITALIANO O COMUNITARIO CHE INTENDE RICONGIUNGERE UNO O PIU' FAMILIARI A CARICO (esempio: coniuge di un cittadino italiano o comunitario) NON DEVE RICHIEDERE IL NULLA OSTA ALLO SPORTELLO UNICO MA DIRETTAMENTE IL VISTO PRESSO L'AMBASCIATA ITALIANA DELLO STATO ESTERO (D.P.R. n. 54 del 18.01.2002, art. 3, comma 3).

 

Dirigente dell'Area:       Dott.ssa Sandra Cavalieri
Addetti:                          Dott.ssa Concetta Italia Maria Torchia

Contatti:

tel.           0432-594111

e mail:     sportellounico.pref_udine@interno.it

pec:        protocollo.prefud@pec.interno.it

Ubicazione dell'Ufficio:  Via Pracchiuso, 16 - Udine
 

                       

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI NULLA OSTA AL LAVORO

Per la domanda di nullaosta al lavoro/conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro consultare il sito della Regione Friuli Venezia Giulia ai seguenti link:

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-datori-lavoro/

Allegati
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Atto di delega 79.75 KB
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Autocertificazione rapporto di parentela 201.25 KB
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Autocertificazione per genitori a carico 65.45 KB
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Autocertificazione residenza persone conviventi 109.03 KB
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Modulo per cessione di fabbricato 16.15 KB
Ultimo aggiornamento
Venerdì 5 Aprile 2024, ore 15:04