INFORMAZIONI GENERALI

Dirigente Area II: vedi voce Dirigenti e posizioni organizzative 

Addetto: dott. D’AGOSTINI Matteo

Tel: 0432 594607 

Indirizzo email: depenalizzazione.pref_udine@interno.it 

Indirizzo PEC: protocollo.prefud@pec.interno.it


 

COMPETENZA DELL’UFFICIO

Quando viene commessa una violazione amministrativa di una norma del Codice della Strada, viene redatto un verbale di contestazione/accertamento da parte di un organo accertatore, ad esempio la Polizia Locale, o la Polizia Stradale, o l'Arma dei Carabinieri, o altro.

La persona fisica o giuridica che ha ricevuto la contestazione o la notificazione di tale verbale può:

  1. Procedere al pagamento in misura ridotta
  2. Impugnare l’accertamento avanti il Prefetto o il Giudice di Pace

1. Pagamento in misura ridotta

Il pagamento in misura ridotta esclude la possibilità di impugnazione. 

Il pagamento in misura ridotta non è consentito nei seguenti casi:

  • quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi;
  • quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo);
  • per alcune violazioni riguardanti il trasporto di cose;
  • per la circolazione con targa non propria o contraffatta;
  • per la circolazione con veicolo che ha subìto il ritiro della carta di circolazione o di autorizzazione o licenza;
  • in caso di inversione del senso di marcia in autostrada;
  • altre ipotesi previste all’art. 202 C.d.S.

2. Impugnazioni

Se l’interessato ritiene che l'accertamento della violazione sia infondato o rileva l'esistenza, nel procedimento sanzionatorio, di un vizio di legittimità che lede i suoi diritti, può proporre ricorso al Prefetto oppure (in alternativa) al Giudice di Pace, competenti in relazione al luogo in cui è stata commessa, osservando le modalità ed i termini previsti dagli articoli 203, 204, 204-bis e 205 del Codice della Strada (non è possibile la contemporanea presentazione del ricorso ad entrambe le autorità).

Per il ricorso al Prefetto non occorre pagare alcuna cauzione.

Il ricorso può essere presentato solo se la sanzione in misura ridotta non è stata pagata, altrimenti il ricorso è inammissibile. E' necessario indicare nel ricorso tutti gli esatti estremi del verbale che si vuole impugnare, ed anzi è opportuno allegare al ricorso una chiara fotocopia di tale verbale.

 

Ricorso al Prefetto

Il ricorso è uno scritto in carta libera (non è prevista l'applicazione di marche da bollo), con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contravvenzione citando compiutamente gli estremi del verbale e l'organo che lo ha redatto. Nell'istanza conclusiva di annullamento del verbale può essere inserita la richiesta di audizione personale.

Modalità e termini di presentazione del ricorso al Prefetto

Il ricorso al Prefetto può essere presentato, entro il termie perentorio di 60 giorni, con le seguenti modalità:

  • direttamente a mani all'Ufficio Depenalizzazione o presso l'Ufficio del Comando accertatore (firmato in originale con firma autografa)
  • tramite Raccomandata A.R. o presso l'Ufficio dell'organo accertatore (firmato in originale con firma autografa)
  •  tramite P.E.C. (solo da coloro che possiedono un indirizzo P.E.C.), con invio alla casella protocollo.prefud@pec.interno.it o alla casella P.E.C. del Comando accertatore. In questo caso il ricorso deve essere sottoscritto con firma digitale autenticata della persona legittimata o, in alternativa, recare in allegato, in formato pdf , il testo del ricorso/memoria difensiva firmato. 

Chi può fare ricorso

Il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, che ritiene ingiusta o errata la contravvenzione. Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento (che non sia, cioè, né conducente né proprietario del veicolo).

Si ammette il ricorso presentato da procuratore legale, purché ad esso venga allegato il relativo mandato.

Trattazione del ricorso e decisione

Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed alle prove in esso contenute. 

Nel caso di rigetto, il Prefetto emette una ordinanza-ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione originale (la multa raddoppia).

Nel caso di accoglimento, il Prefetto emette una ordinanza con la quale stabilisce l’archiviazione (annullamento) del verbale di contravvenzione che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie (es. sequestro del veicolo e/o sospensione della validità della patente di guida).

Termini di conclusione del procedimento 

  • Nel caso di ricorso inviato al Comando accertatore:

il termine entro il quale il Prefetto deve emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento è di 120 giorni dalla data in cui pervengono dall'organo accertatore il verbale gli atti e le informazioni utili alla decisione, salvo eventuale interruzione dovuta alla richiesta di audizione dell'interessato; a questi 120 giorni si aggiunge il periodo concesso all'organo accertatore per fornire le controdeduzioni (pari a 60 giorni dalla data di ricezione del ricorso).

Decorso tale termine complessivo di 180 giorni senza che sia stato adottata ordinanza il ricorso si intende accolto.

  • Nel caso di ricorso inviato direttamente al Prefetto:

Il ricorso si intende accolto una volta decorso il termine complessivo di 120 giorni senza che sia stata adottata l'ordinanza.

Disposizioni valide in entrambi i casi:

Il provvedimento del Prefetto deve essere notificato entro ulteriori 150 giorni dalla sua adozione.

Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dal Prefetto a seguito di ricorso (o entro 60 giorni se l'interessato risiede all'estero), l'interessato può proporre opposizione al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione; il pagamento della somma ingiunta consente ugualmente di proporre il ricorso. 

Riassumendo: si può chiedere l'intervento del Giudice di Pace o in opposizione al verbale - in alternativa al ricorso al Prefetto - o contro l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto.

 

Ricorso al Giudice di Pace

Il ricorso deve essere presentato innanzi al Giudice di Pace entro 30 giorni dal momento della contestazione (sottoscrizione del verbale "su strada") o notifica nei confronti degli interessati (il termine diventa di sessanta giorni per i soggetti residenti/aventi sede all'estero).

Il ricorso va depositato o inviato mediante Raccomandata con Ricevuta di Ritorno o P.E.C. presso la cancelleria del Giudice di Pace allegando copia del verbale o dell'ordinanza-ingiunzione. La presentazione comporta la corresponsione di un contributo parametrato al valore della causa.

Innanzi al Giudice di Pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice. Viene così istruito un vero e proprio procedimento giurisdizionale, regolato dalle norme del codice di procedura civile e dal D. Lgs. 150 del 2011, oltre che dagli artt. 22 e successivi della Legge 689/1981.

Decisione 

Il Giudice di Pace:

  • accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti circa la responsabilità del ricorrente; l'accoglimento può essere solo parziale (ad esempio, con modifica dell'entità della sanzione);
  • respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso possono essere poste a carico di quest'ultimo, oltre alla sanzione (che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge), anche le spese del procedimento e di lite.

La sentenza del Giudice di Pace è appellabile innanzi al Tribunale. Poiché in appello non è prevista la difesa personale, occorrerà costituirsi a mezzo di avvocato.

 

VEICOLI ALIENATI PRIMA DELL’INFRAZIONE 

Nel caso in cui un verbale riguardi un veicolo già venduto ad altri al momento della commissione della violazione, in base a quanto previsto all'art. 386 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, è possibile inviare, preferibilmente via P.E.C. o con raccomandata con ricevuta di ritorno, all'autorità che ha emesso l'atto, una lettera con allegata fotocopia della dichiarazione di vendita o della visura/certificazione del Pubblico Registro Automobilistico dell'avvenuta trascrizione.

In questo caso l'autorità ricevente è, infatti, tenuta a provvedere all'annullamento in autotutela della contravvenzione, rinnovando il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'effettivo proprietario.

Poiché, tuttavia, l'esito favorevole di tale procedura non può essere garantito in tutti i casi, è consigliabile presentare - anche in questa ipotesi - un regolare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

 

PORTALE SANA 

PER LA CONSULTAZIONE FASCICOLI

I ricorsi al Prefetto presentati avverso i verbali per violazioni al Codice della Strada sono gestiti attraverso l’applicativo SANA (Sistema Informativo Sanzionatorio Amministrativo), ovvero dell’applicativo del Ministero dell'Interno che consente la trattazione condivisa dei ricorsi tra Prefetture e organi accertatori delle violazioni, permettendo ai ricorrenti di aver notizia dello stato e dell'esito del proprio ricorso tramite accesso al portale http://sana.interno.it /.

Modalità da seguire per la ricerca di informazioni sui ricorsi gestiti tramite SANA da parte dei ricorrenti:

  • EFFETTUARE LA RICERCA DEL SITO http://sana.interno.it/
  • SELEZIONARE IL LINK "Sistema informativo sanzionatorio amministrativo delle Prefetture";
  • SELEZIONARE IL LINK "Sana per il cittadino";
  • SELEZIONARE la prefettura competente (cliccare, poi, su "conferma");
  • SELEZIONARE UN CRITERIO DI RICERCA (NUMERO VERBALE, NUMERO DI PROTOCOLLO NOTO...)
  • COMPILARE CON I DATI RICHIESTI DAL SISTEMA (numero, data del verbale e organo accertatore che lo ha elevato - nome/denominazione completa del conducente/obbligato in solido...)
  • INSERIRE IL CODICE DI SICUREZZA RESO DISPONIBILE DAL SISTEMA
  • CLICCARE SUL TASTO "CONFERMA"

In considerazione della possibilità, data ai diretti interessati, di accedere on-line alle informazioni inerenti al ricorso presentato, gli organi accertatori hanno facoltà di non comunicare al ricorrente l'esito del ricorso nell'ipotesi di accoglimento dello stesso (ovvero di annullamento del verbale impugnato) da parte del Prefetto.

E’ in ogni caso prevista, invece, la notifica dei provvedimenti che respingano o dichiarino inammissibili/irricevibili i ricorsi, confermando i verbali impugnati. Essa avverrà nelle forme previste dalla normativa vigente.

 

Riferimenti normativi:

  • Legge 24.11.1981, n. 689
  • Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285)


 

Ultimo aggiornamento
Lunedì 18 Novembre 2024, ore 16:57