Le Commissioni Territoriali sono gli organi deputati all'esame delle domande di protezione internazionale.

Commissione Territoriale per la protezione internazionale di Trieste - sezione di Udine

 Le Commissioni Territoriali sono gli organi deputati all'esame delle domande di protezione internazionale.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D. Lgs. 25 del 2008, così come sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. a), n. 4), D. Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220 , alle sedute di ciascuna Commissione partecipano un funzionario prefettizio con funzioni di presidente, l'esperto designato dall'UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) e due funzionari amministrativi dipendenti del Ministero dell'Interno (tra cui il funzionario che ha svolto il colloquio).

La competenza delle Commissioni è determinata sulla base della circoscrizione in cui è presentata la domanda, ovvero del Centro in cui eventualmente, è accolto o trattenuto il richiedente, così come previsto dall'art. 4, comma 5 del D. Lgs. n. 25/2008.

Ciascuna Commissione provvede, pertanto, alla convocazione dei richiedenti in tal modo individuati e alla loro audizione personale.

La Commissione Territoriale di Udine, competente all'esame delle domande presentate nella provincia di Udine, è stata istituita, quale sezione della Commissione Territoriale di Gorizia, con decreto del Ministro dell'Interno del 29.11.2017 ed è operativa dal 15.12.2017.

Questa Sezione è stata ridefinita quale sezione della neo-istituita Commissione Territoriale per la protezione internazionale di Trieste dal decreto ministeriale del 23.03.2018, a seguito della soppressione della Commissione Territoriale di Gorizia.

Il riconoscimento dello status di rifugiato è subordinato all'accertamento della sussistenza di rischi attuali di persecuzione diretta e personale nei confronti del richiedente per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica, appartenenza ad un determinato gruppo sociale ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.

In assenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale in premessa, la Commissione, se valuti sussistenti i fondati motivi per ritenere che, in caso di rientro nel suo paese, il  richiedente correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 251/2007, può riconoscere all'interessato la protezione sussidiaria.

Qualora non vengano ritenuti sussistenti i requisiti previsti dalla normativa vigente per riconoscere una delle protezioni internazionali sopra indicate e vengano rilevati i presupposti previsti dalla vigente normativa nazionale, la Commissione procede alla trasmissione degli atti al Questore per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del decreto legislativo 286/1998 e s.m.i.

La Commissione può, infine, non riconoscere al richiedente alcun tipo di protezione (laddove ritenga assenti i presupposti in premessa).

Avverso il provvedimento adottato dalla Commissione è possibile proporre ricorso al Tribunale ordinario del luogo ove ha sede la Corte di Appello regionale entro trenta giorni dalla notificazione dell'atto all'interessato (ovvero sessanta giorni laddove il ricorrente risieda all'estero).

Il termine per proporre eventuale ricorso per Cassazione avverso il decreto del Tribunale è di trenta giorni (decorrenti dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria).

Normativa di riferimento:

  • - Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 ("Convenzione sullo statuto dei rifugiati")
  • - decreto legislativo n. 251 del 2007 ("Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta")
  • - decreto legislativo 25 del 2008 (" Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato")
  • - decreto legge n. 13 del 2017, convertito in legge n. 46/2017 ("Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale")
  • - decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 ("Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione...")
  • - decreto legge 21 ottobre 2020 , n. 130, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 ("Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare...")
  • - decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla legge n. 50 del 2023 (" Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare")

 

Dirigente : Presidente Vice Prefetto d.ssa Sandra Cavalieri

Ubicazione dell'Ufficio:  Via Pracchiuso 16 - Udine

Sportello al pubblico:  venerdì , dalle ore 10.00 alle ore 12.00

C.F. della Commissione  : 94145390301

Telefono:  0432/594606

E-mail : rifugiati.udine@interno.it

P.E.C.: rifugiati.udine@pec.interno.it

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 3 Aprile 2024, ore 18:17