Disposizioni generali

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica - Antimafia

 

Dirigente : Viceprefetto Aggiunto dott. Riccardo Stabile

Ubicazione dell'Ufficio:  Sede Principale: via S. Maria Antica 1 (Primo Piano)

Telefono:   045/8673533  

P.E.C.:  protocollo.prefvr@pec.interno.it (si prega di inserire nell'oggetto la dicitura "Antimafia")

 

INFORMAZIONI TELEFONICHE:

DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE 09.00 ALLE 12.00

 

 White List contro le infiltrazioni mafiose

Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa

 

L'art. 1, commi 52-57, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, c.d. Legge anticorruzione, ha previsto l'istituzione presso ogni Prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, operanti in settori "sensibili", non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List".

Tale elenco ha lo scopo di rendere più efficaci i controlli antimafia nei confronti dei soggetti economici operanti nei settori maggiormente esposti a rischi di infiltrazione mafiosa, attraverso un'azione preventiva di contrasto alla criminalità organizzata.

Con il D.P.C.M. 18 aprile 2013, successivamente modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, sono state disciplinate modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco in questione e per lo svolgimento delle correlate attività di verifica.

Ai sensi dell'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012, le stazioni Appaltanti, prima di sottoscrivere, autorizzare un contratto o un subcontratto, di qualsiasi importo, relativi alle attività elencate dall'art. 1, comma 53 della citata Legge, dovranno   obbligatoriamente   acquisire, la comunicazione e l'informazione antimafia mediante consultazione delle White List.

 

PRIMA PARTE DEDICATA ALLE IMPRESE

Il catalogo dei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, è stato di recente modificato dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con Legge 5 giugno 2020, n. 40, articolato secondo le seguenti sezioni:

Sez. I       Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

Sez. II      Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

Sez. III     Noli a freddo di macchinari;

Sez. IV     Fornitura di ferro lavorato;

Sez. V      Noli a caldo;

Sez. VI     Autotrasporto per conto terzi;

Sez. VII    Guardiania dei cantieri;

Sez. VIII   Servizi funerari e cimiteriali;

Sez. IX     Ristorazione, gestione delle mense e catering;

Sez. X      Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e  
                 transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, 
                 nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei 
                 rifiuti.  

L'iscrizione nell'elenco ha natura volontaria e tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta, sempre che permangano inalterate, relativamente ai soggetti e alla composizione del capitale sociale, le seguenti condizioni:

  • assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia);
  • assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 4, e art. 91, comma 6 del Codice Antimafia. 

     

PREFETTURA COMPETENTE

Competente a ricevere la richiesta di iscrizione è la Prefettura della provincia dove l'impresa ha la propria sede legale.

Se l'impresa è costituita all'estero, è competente la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art. 2508 C.C.

Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato, è competente la Prefettura nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.

 

PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE 

Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura di Verona specificando il settore o più settori di attività, esclusivamente quelli nei quali opera la propria impresa , avvalendosi del "Mod. B - Presentazione istanza" a seconda della propria forma giuridica, indicando anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

L'istanza dovrà essere corredata dall'allegato "Dichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.I.A.A." concernente: 

  1. la dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente l'indicazione di TUTTI i componenti che ricoprono cariche all'interno della società, vale a dire tutti i dati identificativi (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza) riferiti ai soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nonché il codice fiscale e la partita IVA dell'impresa stessa ;
  2. la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 riferita anche ai familiari conviventi con l'indicazione dei dati identificativi (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale , luogo di residenza);
  3. la dichiarazione sostitutiva relativa al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall' art. 85, comma 2, lett. c) del D. Lgs.159/2011 e riferita anche ai loro familiari conviventi, contenente i rispettivi dati identificativi i dati identificativi (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale , luogo di residenza).
  4. la licenza ex art. 134 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, qualora rilasciata da altra Prefettura-U.T.G., nei casi di richiesta di iscrizione nel settore " guardiania nei cantieri ". 

       Si precisa:
  • Per familiari conviventi si intende "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, purché maggiorenni.
  • Per Consiglio di Amministrazione: si intende il Presidente del C.d.A, l'amministratore delegato e i consiglieri.
  • Per componenti del collegio sindacale: si intendono i sindaci effettivi e supplenti.
  • L'art. 85, comma 2 bis del D. Lgs. 159/2011 prevede, inoltre, che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall'art. 2477 del C.C., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1 , lett. b) del D. Lgs. 8 giugno 2011, n. 231.
  • La dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve riportare l'indicazione del direttore tecnico, ove previsto (art. 85, co. 2 D. Lgs. 159/2011).
  • Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi dell'art. 91, comma 5 del D. Lgs. 159/2011, i procuratori generali, i procuratori speciali e i loro familiari conviventi.
  • Per procuratori generali e speciali: s'intendono coloro che, sulla base dei poteri conferiti loro, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.
  • Dovranno essere specificati anche i familiari conviventi.
  • Nel caso di società fiduciarie o di trust, i controlli antimafia si estendono anche al fiduciante o al trustee. 


    Nel caso di Società consortili o di Consorzi, la documentazione deve essere integrata con:
  1. dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risulti ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento ;
  2. copia delle dichiarazioni sostitutive di iscrizione alla C.C.I.A.A. riferite alle suddette società consorziate.
  3. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi con l'indicazione di tutti i dati identificativi ((cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza) anche per tutti i componenti di ogni consorziata.   

     

    L'istanza dovrà essere trasmessa per posta elettronica certificata all'indirizzo  protocollo.prefvr@pec.interno.it  , specificando nell'oggetto "Richiesta iscrizione in White List" e verrà inserita nell'elenco delle imprese richiedenti l'iscrizione nella White List di Verona. 

     

    La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

    Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato. 


     

    TERMINE DI VALIDITÀ DELL'ISCRIZIONE

    L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta , salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

    L'iscrizione dell'impresa nell'elenco è soggetta a revisione annuale. 

     

    OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

    L'impresa iscritta nell'elenco ha l'onere di comunicare, tempestivamente, alla Prefettura le modifiche intervenute successivamente all'ammissione alle White List riguardanti i propri assetti proprietari e gli organi sociali (entro 30 giorni dalla data dell'adozione dell'atto o della stipula del contratto che le ha determinate). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati hanno l'onere di comunicare le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. n. 24 febbraio 1998, n. 58.

    Per l'effettuazione di tali comunicazioni potrà essere utilizzato l'allegato "Mod. C -Comunicazione modifiche assetti proprietari e organi sociali".

    La mancata comunicazione comporta la cancellazione dall'elenco. 

     

    RICHIESTA DI RINNOVO DELL'ISCRIZIONE

    Almeno trenta giorni prima della data di scadenza dell'iscrizione , l'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla Prefettura l'interesse a permanere nell'elenco. Detta comunicazione può riguardare anche settori di attività ulteriori o diversi da quelli per cui l'impresa risulta già iscritta purché ricompresi nel catalogo dei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, come modificato dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con Legge 5 giugno 2020, n. 40.

    Per l'effettuazione di tali comunicazioni potrà essere utilizzato l'allegato "Mod. D - Interesse a permanere nell'elenco"

      

     

    SECONDA PARTE DEDICATA ALLE STAZIONI APPALTANTI 

     

    L'iscrizione nella White-List tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipulazione, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

     

    Adempimenti da seguire nel caso in cui l'impresa

    non sia ancora iscritta nelle White List 

     

    Nel caso si intendano stipulare contratti o subcontratti con società che esercitano attività nei settori indicati dall'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012, e successive modifiche e integrazioni,  e che ancora non siano iscritte nelle White List , le Stazioni Appaltanti dovranno:

    - accertarsi, mediante consultazione del sito delle White List di questa Prefettura, che l'impresa abbia già assolto l'onere di richiedere l'iscrizione o il rinnovo della stessa;

    - consultare la Banca dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia immettendo i dati relativi all'impresa, così come avviene in ogni altra situazione di ordinaria consultazione della piattaforma finalizzata al rilascio della documentazione antimafia. Dal momento della consultazione della Banca dati, decorrono i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del Codice Antimafia, decorsi i quali la Stazione Appaltante sarà legittimata a procedere alla stipula del contratto o subcontratto, fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione.

     

    Precisazione in merito alla posizione delle imprese in "Aggiornamento".

    Con particolare riferimento alle società che hanno presentato richiesta di rinnovo dell'iscrizione nella White List provinciale, ai sensi del D.P.C.M. del 18/04/2013 e della circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/12 del 14 agosto 2013, nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità relativa all'annualità precedente, l'iscrizione in White List mantiene la propria efficacia e la Prefettura competente provvede a dare conto di ciò utilizzando la dicitura "In aggiornamento" nell'elenco provinciale delle Imprese.

     

Allegati
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mod._d1_-_comun._interesse_-_indiv.doc 109.5 KB
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mod._d2_-_comun.interesse_-_societa.doc 108.5 KB
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mod._d4_-_comun._interesse_-_estera.doc 49.5 KB
Ultimo aggiornamento
Venerdì 7 Giugno 2024, ore 13:41