La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 ed il D.P.C.M. 18 aprile 2013, pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013, hanno previsto l'istituzione, presso ogni Prefettura, dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori considerati maggiormente a rischio (c.d. "White List").
L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, può essere richiesta tassativamente solo per l'esercizio di una o più delle seguenti attività (art. 53 Legge 190/2012).
L'art. 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha variato l'elenco delle attività sensibili previste dall'art. 1,comma 53, della legge n. 190 del 2012 così come segue:
- Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- Noli a freddo di macchinari;
- Fornitura di ferro lavorato;
- Noli a caldo;
- Autotrasporto per conto di terzi;
- Guardiania dei cantieri;
- Servizi funerari e cimiteriali;
- Ristorazione, gestione delle mense e catering;
- Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
Il servizio di custodia dei cantieri può essere svolto esclusivamente dai soggetti in possesso della prescritta licenza ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S.
PRESUPPOSTI PER L'ISCRIZIONE
Sono presupposti per l'iscrizione l'assenza, in capo ai soggetti da sottoporre alle verifiche ex art. 85 del D. Lgs. 159/2011, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice Antimafia nonché di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, come previsto dall'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 6, dello stesso Codice.
DURATA ED EFFETTI DELL'ISCRIZIONE
L'iscrizione conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta, salvi gli effetti degli accertamenti disposti dalla Prefettura per la verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione.
L'inserimento nell'elenco prefettizio conferisce all'impresa alcuni vantaggi sul piano della semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia.
EFFETTI ISCRIZIONE NELLA WHITE LIST
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 52 bis della Legge 190/2012, così come sostituito dal D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, l'iscrizione nella white list "tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è disposta ".
PREFETTURA COMPETENTE
L'iscrizione nell'elenco è effettuata dalla Prefettura della provincia in cui ha sede legale l'impresa.
Se l'impresa è costituita all'estero, è competente la Prefettura della provincia in cui l'impresa ha una sede stabile, ai sensi dell'art. 2508 C.C.
Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato, la richiesta può essere presentata presso qualunque Prefettura.
COME FARE ISTANZA DI ISCRIZIONE
L'istanza di iscrizione, nella quale deve essere specificato il settore o i settori operativi per cui è richiesta l'iscrizione medesima, deve obbligatoriamente riguardare una o più delle attività indicate dall'art.1, comma 53, della legge n. 190/2012.
L'istanza deve essere presentata dal titolare dell'impresa individuale, ovvero, se l'impresa è organizzata in forma di società, dal legale rappresentante, alla Prefettura competente e precisamente:
- alla Prefettura di Monza e della Brianza, nel caso di imprese aventi sede legale in questa provincia;
- alla Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art. 2508 C.C., qualora l'impresa sia costituita all'estero con sede stabile in Italia;
- alla Prefettura della provincia in cui l'impresa intende richiedere l'iscrizione, qualora l'impresa sia costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato
Per le richieste presentate presso questa Prefettura dovranno essere compilati i seguenti modelli:
- il mod. A (PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA), che varia a seconda della tipologia societaria;
- il mod. B (DICH. SOST. ISCRIZIONE C.C.I.A.A.);
- il mod. C (DICH. SOST. FAMILIARI CONVIVENTI), che dovrà essere compilato a cura di ogni titolare di carica sottoposto ai controlli ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011.
L'istanza di iscrizione dovrà pervenire, specificando nell'oggetto "richiesta iscrizione in white list", seguito dal nome della ditta, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.prefmb@pec.interno.it , oppure a mezzo di posta ordinaria al seguente indirizzo: Prefettura di Monza e Brianza - Ufficio Antimafia - via Montevecchia, 18 - 20900 Monza.
La Prefettura, previa verifica dell'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice Antimafia e dell'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del citato codice, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul proprio sito internet.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.
COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DELL'ASSETTO SOCIETARIO E GESTIONALE DELL'IMPRESA
Il rappresentante legale della ditta iscritta nell'elenco dovrà comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro trenta giorni dalla data della modifica, utilizzando il mod. D .
Con il medesimo mod. D le società di capitali quotate in mercati regolamentati dovranno comunicare le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione comporta la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ELENCO
Al fine di mantenere la validità dell'iscrizione nella white list il titolare dell'impresa è tenuto a comunicare, almeno sessanta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nel citato elenco utilizzando il Modello E1, E2, E3 o E4 , a seconda della forma giuridica dell'impresa, unitamente ai modelli B e C. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi per i quali essa è iscritta, che rientrino nelle tipologie indicate dall'art. 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
La Prefettura accerterà la permanenza delle condizioni previste per l'iscrizione.