IBAN e pagamenti informatici

Il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" prevede, tra le altre cose, all'art. 36, l'obbligo, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito istituzionale i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale.


 

BANCA D'ITALIA

CONTABILITA' SPECIALE

CODICE IBAN: IT 49 W 0100003245223200001200


 

BANCA D'ITALIA

CONTABILITA' SPECIALE CONTO DI TESORERIA ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE MINISTERO INTERNO

CODICE IBAN: IT 61 Z 0100003245223014356004


 

C.C.P. n. 1313 (con indicazione nella causale del capo e del capitolo di bilancio a cui si riferisce il versamento).

Fatturazione elettronica

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n.55. "Trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche".      

     

Si comunica che, ai sensi del Decreto in oggetto indicato, con decorrenza 6 giugno 2014 , i fornitori di questa Prefettura dovranno produrre esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito  www.fatturapa.gov.it  .

Eventuali fatture ricevute dopo tale data in formato non elettronico saranno restituite perché emesse in violazione di legge.

Le fatture cartacee emesse prima del 6 giugno e pervenute a questo ufficio fino al 6 settembre 2014 saranno regolarmente lavorate e saldate (ferma restando naturalmente l'attività di liquidazione delle fatture stesse, cioè la verifica dell'esistenza dell'ordine e della regolarità della fornitura), mentre saranno rifiutate quelle emesse in forma cartacea il 6 giugno 2014 o dopo tale data, ovvero, pur se emesse nei termini corretti, quelle non rispondenti alle specifiche tecniche.

 

Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3, comma 1, del citato d.m. n.55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio" del Decreto stesso.

 

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione OBBLIGATORIA della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

 

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole Tecniche" al citato d.m. 55/2013, contiene le modalità di emissione e di trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l'allegato C "Linee Guida" del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

 

Quanto sopra premesso si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate a far data dal 06/06/2014 le fatture elettroniche è: DKA3YQ.

 

I dati completi della Prefettura di Treviso (Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria) sono raggiungibili al seguente link dell'IPA: http://www.indicepa.it/ricerca/dettagliouffici.php?prg_ou=58095

  Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, occorre altresì indicare nella fattura anche le seguenti informazioni: 

Informazione Elemento del tracciato fattura elettronica
Codice Unitario Progetto Codice CUP
Codice Identificativo Gara Codice CIG
<< altra informazione>>   << altro elemento >> 

 

    

Riguardo i codici CUP e CIG si richiama l'attenzione su quanto disposto, di recente, dall'articolo 25 del D.L. n.66 del 24.4.2014.

 

In particolare il comma 3 del suddetto articolo 25 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni NON POSSONO procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2.

 

Ciò detto si ritiene utile riportare il suddetto comma 2.

"Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse Pubbliche Amministrazioni riportano:

 

1)      Il Codice Identificativo Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136;

 

2)      Il Codice Unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3."

 

Quanto, poi, al campo  << altra informazione >> si ritiene utile che vengano indicate informazioni dettagliate sull'oggetto della fattura stessa che consentano a questo Ufficio di poter velocizzare al massimo i tempi di smistamento delle fatture al personale che ha curato l'ordine di fornitura ed a quello che si occuperà della conseguente liquidazione della spesa.

   

Si ritiene utile indicare di seguito la tabella dello scadenzario relativo alle fasi di lavorazione delle fatture:

  

Data Fornitore Prefettura
PRIMA del 6 giugno Emette fatture cartacee Riceve, processa, paga fatture cartacee 
DAL 6 giugno FINO A PRIMA del 6 settembre Emette fatture elettroniche

a) Riceve, processa, paga fatture elettroniche

b) Riceve, processa, paga fatture cartacee emesse prima del 6 giugno 

c) Rifiuta fatture cartacee emesse il 6 giugno o dopo

DAL 6 settembre Emette fatture elettroniche

a) Riceve, processa, paga fatture elettroniche

b) Processa e paga fatture cartacee emesse prima del 6 giugno purché ricevute prima del 6 settembre


c) Rifiuta fatture cartacee anche se emesse prima del 6 giugno

 

 

Tutte le operazioni di ricevimento, riconoscimento e accettazione o rifiuto delle fatture elettroniche saranno effettuate da questo Ufficio mediante il sistema SdI, mentre il relativo pagamento sarà effettuato con le modalità correnti successivamente all'esito positivo dell'attività di liquidazione.

 

Si ritiene utile informare, infine, che nell'ambito delle procedure di acquisto effettuate tramite il mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), che il portale degli Acquisti in Rete del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) curato dalla Consip rende disponibili in via non onerosa i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in tema di generazione e gestione della fattura elettronica.

 

Ultimo aggiornamento
Lunedì 1 Luglio 2024, ore 11:48