I cittadini italiani che intendono cambiare o modificare il proprio nome o cognome devono essere autorizzati dal Prefetto.
LE RICHIESTE DEVONO RIVESTIRE CARATTERE ECCEZIONALE E SONO AMMESSE ESCLUSIVAMENTE IN PRESENZA DI SITUAZIONI OGGETTIVAMENTE RILEVANTI, SUPPORTATE DA ADEGUATA DOCUMENTAZIONE E DA SIGNIFICATIVE MOTIVAZIONI.
Si ribadisce che l'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Competente ad autorizzare il cambiamento del nome e del cognome è il Prefetto.
- Le richieste di cambio/aggiunta cognome dei minori da parte dei genitori nei casi in cui il padre ha riconosciuto il bambino successivamente alla nascita, e che pertanto porta solo il cognome della madre, non sono di competenza della Prefettura ma , ai sensi dell’art. 262 del Codice Civile, del Giudice Ordinario competente per territorio
- Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore del Regolamento approvato con DPR n.396/2000, un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per scritto all’ufficiale di stato civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o all’uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati.
- Nel caso di chi, avendo avuto attribuito alla nascita, dopo la data di entrata in vigore del Regolamento approvato con DPR n.396/2000 (e cioè dal 30.3.2001) e fino al 1.1.2013, un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, intenda rinunciare ad alcuno dei nomi, dovrà presentare richiesta di cambio nome alla competente Prefettura. La norma prevedeva infatti che tutti gli elementi del nome devono essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale di stato civile e dall'ufficiale d'anagrafe.
Per i nati dal 1.1.2013 l'art.35, come modificato (non retroattivamente), dispone che, nel caso siano imposti due o più nomi separati dalla virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale di stato civile e dall'ufficiale d'anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.
- I soggetti nati all’estero ed in possesso alla nascita della doppia cittadinanza, italiana e del paese straniero di origine possono rivolgersi direttamente all’ufficiale di stato civile per la attribuzione del doppio cognome paterno e materno, senza necessità di avvalersi della presente procedura.
- In caso di errore riportato nella documentazione di nascita dell’interessato, si deve far ricorso alla procedura di rettifica presso l’ufficiale di stato civile del luogo di nascita, e non alla presente procedura.
La Prefettura-U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Per i minori la domanda va sottoscritta da entrambi i genitori. Nel caso venga sottoscritta da un solo genitore, è richiesto il consenso dell’altro genitore, tranne che nel caso di perdita della potestà genitoriale o se la domanda è motivata da peculiari circostanze familiari, adeguatamente comprovate, tali da arrecare pregiudizio o danno al minore.
Il residente all’estero (AIRE) può produrre istanza attraverso l’Ufficio consolare il quale la inoltrerà al Prefetto del luogo di ultima residenza, cioè di iscrizione AIRE.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone.
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione alla domanda al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla Prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata.
Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/o del cognome.
Il decreto di autorizzazione, per avere efficacia, deve essere annotato, su richiesta degli interessati, nell’atto di nascita e negli altri atti di stato civile.
Sulle modalità di presentazione della domanda cliccare sulle pagine correlate.
La presentazione dell'istanza, in marca da bollo di 16,00 euro e corredata da altre 2 marche da bollo (per un totale di 3 marche da bollo), o in carta semplice ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale, ed opportunamente documentata, deve avvenire a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Prefettura Utg di Treviso - Ufficio Cambio Nome e Cognome Area II – Piazza dei Signori 22- 31100 Treviso.
Termine di conclusione del procedimento: 120 giorni.
EVENTUALI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ISTANZE POSSONO ESSERE RICHIESTE ESCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL SCRIVENDO ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA entilocali.pref_treviso@interno.it
OPPURE PER TELEFONO AL NUMERO 0422.592429.
OVE VENISSERO RAPPRESENTATE PROBLEMATICHE RELATIVE A PRATICHE PARTICOLARMENTE COMPLESSE, A DISCREZIONE DELL’UFFICIO, SARA’ FISSATO UN APPUNTAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE STESSE.
I DECRETI PER L’AFFISSIONE DEL SUNTO DELLA DOMANDA E I DECRETI DEFINITIVI DI CAMBIO NOME E/O COGNOME VENGONO INVIATI IN FIRMA DIGITALE AL COMUNE DI RESIDENZA E ALL’INTERESSATO, CHE DOVRA’ ATTIVARSI PER CHIEDERE AL COMUNE, RISPETTIVAMENTE, LA PUBBLICAZIONE E LA ANNOTAZIONE SUI REGISTRI DI STATO CIVILE.
Riferimenti normativi: