La legge 1° dicembre 2018, n. 132, entrata in vigore il 4 dicembre 2018, ha riscritto gli articoli 213 e 214 del Codice della Strada, apportando rilevanti novità in materia di sequestro amministrativo, fermo amministrativo e custodia dei veicoli.
In caso di fermo o sequestro, il proprietario o conducente deve sempre prendere in custodia il veicolo, contattando l'organo accertatore.
Nel caso in cui il proprietario o il conducente non prendano in custodia il veicolo, ovvero siano impossibilitati a farlo, il mezzo verrà depositato presso la depositeria autorizzata --------- (il cosiddetto custode-acquirente): la Prefettura verrà notiziata in merito e provvederà a pubblicare su questo sito web i dati del veicolo sequestrato o fermato.
Decorsi 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, il veicolo non ritirato dall'avente diritto verrà trasferito in proprietà al custode-acquirente, anche ai soli fini della rottamazione.
Per consultare l'elenco dei veicoli, sottoposti a sequestro o fermo, in custodia presso la depositeria autorizzata vedasi:

Elenco veicoli sottoposti a sequestro/fermo amministrativo


 

 

 

Riferimenti normativi:

Ultimo aggiornamento
Martedì 20 Febbraio 2024, ore 08:57