E' istituito presso questa Prefettura l'elenco (c.d. “white list”) dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio come individuati dall’art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, vale a dire:

[a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi];
[b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi];
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

L'art. 4-bis, comma 1, lett. a), D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, ha disposto l’abrogazione delle lettere a) e b) e l’introduzione delle lettere i-bis), i-ter) e i-quater)

Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco (art. 1, comma 52, L. 190/12)

L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta (art. 1, comma 52-bis , L. 190/12).

L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione (art. 1, comma 55, L. 190/12)

Per le imprese non ancora iscritte nell’elenco di cui al comma 52, ma che abbiano presentato richiesta d’iscrizione, trova applicazione l’art. 3-bis del D.P.C.M. 18/04/2013 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 6 novembre 2012 n. 190

D.P.C.M. 18 aprile 2013

Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/119/12 del 14 agosto 2013

 

Come iscriversi o richiedere il rinnovo dell'iscrizione nella White List

L'iscrizione nell'elenco va chiesta alla Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede legale ed è soggetta alle seguenti condizioni:

 a) l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

 b) l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all'art. 84 , comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159

Il titolare dell'impresa individuale ovvero, se l'impresa è organizzata in forma di società, il legale rappresentante invia alla Prefettura, tramite posta elettronica certificata, la seguente documentazione (i modelli sono disponibili alla fine di questa sezione) debitamente compilata e sottoscritta con firma autografa:

  1. Modello per la richiesta d'iscrizione nella "white list" (con l'indicazione del/i settore/i prescelto/i)
  2. Dichiarazione relativa ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85, commi 1, 2 e 2-bis del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
  3. Dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi (resa da tutti i soggetti da sottoporre a verifica antimafia)
Come manifestare l'interesse a permanere nella White List

Almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'impresa intenzionata a restare nella "white list" trasmette alla Prefettura, sempre tramite posta elettronica certificata, la seguente documentazione:

  1. Dichiarazione d'interesse a permanere nella "white list" (con l'indicazione del/i settore/i prescelto/i, anche ulteriore/i e/o diverso/i rispetto a quello/i scelto/i in fase d'iscrizione)  
  2. Dichiarazione relativa ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85, commi 1, 2 e 2-bis del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
  3. Dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi (resa da tutti i soggetti da sottoporre a verifica antimafia)

Nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione nella "white list", essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura competente provvede a dare conto di ciò nell'apposita voce (Aggiornamento in corso) dell'elenco in questione

L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determina tali modifiche. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

Ultimo aggiornamento
Lunedì 24 Giugno 2024, ore 09:53
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