Licenza per la fabbricazione, assemblaggio, raccolta, detenzione e vendita di armi da guerra, di parti di esse e di munizioni o di altri equipaggiamenti destinati alle Forze armate e di polizia.
Istanza
Documentazione richiesta:
- domanda in bollo da € 16,00 contenente cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza del richiedente;
- copia della carta di identità o di altro documento di identità del richiedente in corso di validità;
- denominazione dell'Azienda con esatta ubicazione dello stabilimento e/o dei locali di esercizio dell'attività. In caso di primo rilascio, all'istanza, deve essere allegata una planimetria dei locali ed il titolo di possesso dei medesimi;
- descrizione degli articoli e indicazione precisa dei quantitativi annuali di ogni singolo prodotto che si intende produrre/detenere/vendere/lavorare, con la relativa classificazione individuata dal vigente Decreto del Ministero della Difesa di approvazione dell'elenco dei materiali di armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, c. 2 della Legge 9/7/1990, n. 185;
- se diverso dal richiedente, indicazione di un referente appositamente delegato per le eventuali comunicazioni con un recapito P.E.C. e un numero telefonico;
- copia del titolo attestante il possesso della specifica capacità tecnica ai sensi dell'art. 8 della Legge 18/4/1975 n. 110. Tale documentazione non è richiesta nei confronti di quanti fabbrichino apparecchiature elettroniche o altri materiali di per sé privi delle caratteristiche di arma da guerra ex 1 Legge 110/75, ma aventi la qualificazione di "parte di arma" in quanto asservibili anche a sistemi d'arma, a condizione che i fabbricanti dei suddetti materiali non richiedano anche la detenzione dell'intero sistema d'arma.
La domanda deve essere accompagnata da una Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante:
- iscrizione al Registro delle imprese;
- le generalità complete del legale rappresentante e dell'institore o del procuratore speciale eventualmente responsabile del ramo d'impresa impegnato nelle lavorazioni in relazione alle quali viene chiesto il rilascio o rinnovo della licenza;
- che l'impresa non è stata cancellata;
- l'assoggettamento o meno a procedure di liquidazione, fallimentari o di concordato preventivo eventualmente in corso;
- l'avvenuto rilascio del certificato di prevenzione incendi, con l'indicazione del Comando del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che l'ha rilasciato, della data di concessione e della relativa segnatura di protocollo (ovvero produrre copia dello stesso).
Alla domanda deve essere allegata un'ulteriore marca da bollo di € 16,00 (due marche nel caso in cui il provvedimento superi le 4 pagine) da apporre sul provvedimento di autorizzazione.
L'autorizzazione ha validità biennale. Al fine del rinnovo dovrà essere presentata, almeno 60 giorni prima della scadenza, apposita istanza corredata dalla medesima documentazione indicata ai fini del rilascio, ad eccezione di quanto riferibile ai locali precedentemente autorizzati, allorché non vi siano state variazioni dei medesimi. Eventuali variazioni dei locali o legate al titolare della autorizzazione dovranno essere tempestivamente comunicate.
Le istanze inoltrate dopo la scadenza dell'autorizzazione verranno considerate utili per un nuovo rilascio e non per il rinnovo.