Licenza ex art. 28 T.U.L.P.S.

Licenza per la fabbricazione, assemblaggio, raccolta, detenzione e vendita di armi da guerra, di parti di esse e di munizioni o di altri equipaggiamenti destinati alle Forze armate e di polizia.

 

Istanza

 

Documentazione richiesta:

  • domanda in bollo da € 16,00 contenente cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza del richiedente;
  • copia della carta di identità o di altro documento di identità del richiedente in corso di validità;
  • denominazione dell'Azienda con esatta ubicazione dello stabilimento e/o dei locali di esercizio dell'attività. In caso di primo rilascio, all'istanza, deve essere allegata una planimetria dei locali ed il titolo di possesso dei medesimi;
  • descrizione degli articoli e indicazione precisa dei quantitativi annuali di ogni singolo prodotto che si intende produrre/detenere/vendere/lavorare, con la relativa classificazione individuata dal vigente Decreto del Ministero della Difesa di approvazione dell'elenco dei materiali di armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, c. 2 della Legge 9/7/1990, n. 185;
  • se diverso dal richiedente, indicazione di un referente appositamente delegato per le eventuali comunicazioni con un recapito P.E.C. e un numero telefonico;
  • copia del titolo attestante il possesso della specifica capacità tecnica ai sensi dell'art. 8 della Legge 18/4/1975 n. 110. Tale documentazione non è richiesta nei confronti di quanti fabbrichino apparecchiature elettroniche o altri materiali di per sé privi delle caratteristiche di arma da guerra ex 1 Legge 110/75, ma aventi la qualificazione di "parte di arma" in quanto asservibili anche a sistemi d'arma, a condizione che i fabbricanti dei suddetti materiali non richiedano anche la detenzione dell'intero sistema d'arma.

 

La domanda deve essere accompagnata da una Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante:

  • iscrizione al Registro delle imprese;
  • le generalità complete del legale rappresentante e dell'institore o del procuratore speciale eventualmente responsabile del ramo d'impresa impegnato nelle lavorazioni in relazione alle quali viene chiesto il rilascio o rinnovo della licenza;
  • che l'impresa non è stata cancellata;
  • l'assoggettamento o meno a procedure di liquidazione, fallimentari o di concordato preventivo eventualmente in corso;
  • l'avvenuto rilascio del certificato di prevenzione incendi, con l'indicazione del Comando del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che l'ha rilasciato, della data di concessione e della relativa segnatura di protocollo (ovvero produrre copia dello stesso).

 

Alla domanda deve essere allegata un'ulteriore marca da bollo di € 16,00 (due marche nel caso in cui il provvedimento superi le 4 pagine) da apporre sul provvedimento di autorizzazione.

L'autorizzazione ha validità biennale. Al fine del rinnovo dovrà essere presentata, almeno 60 giorni prima della scadenza, apposita istanza corredata dalla medesima documentazione indicata ai fini del rilascio, ad eccezione di quanto riferibile ai locali precedentemente autorizzati, allorché non vi siano state variazioni dei medesimi. Eventuali variazioni dei locali o legate al titolare della autorizzazione dovranno essere tempestivamente comunicate.

Le istanze inoltrate dopo la scadenza dell'autorizzazione verranno considerate utili per un nuovo rilascio e non per il rinnovo.

Esplosivi

Deposito e minuta vendita degli esplosivi di I, IV e V categoria

Rilascio della autorizzazione al deposito e alla minuta vendita degli esplosivi di I, IV e V categoria, ai sensi dell'art. 47 Regio Decreto 18/06/1931 n. 773.

 

Chi può fare richiesta

Il richiedente, oltre a non trovarsi nelle condizioni di cui agli art. 11 e 52 T.U.L.P.S., deve essere in possesso dell'attestato della capacità tecnica di cui allo stesso art. 52 ed all'art. 102 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 635/1940) accertata con esame da una Commissione tecnica territoriale per le sostanze esplodenti.

In sede di rilascio dell'autorizzazione, il rappresentante legale dell'attività in possesso della prescritta capacità tecnica, chiede alla Prefettura competente l'esame del progetto fornendo, oltre all'istanza di rilascio dell'autorizzazione in bollo, una planimetria e una relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato relative ai locali di detenzione degli esplosivi che dovranno rispondere alle caratteristiche di cui al cap. VI dell'All. "B" al Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S (R.D. 635/1940). Tale documentazione verrà esaminata dalla locale Commissione tecnica territoriale per le sostanze esplodenti che effettuerà anche il sopralluogo di verifica necessario per il rilascio dell'autorizzazione (fino a complessivi Kg. 200 netti di prodotti esplodenti di I, IV e V categoria).

 

Documentazione richiesta

  1. istanza in bollo da € 16,00 nella quale il richiedente - che deve essere titolare in via esclusiva della rappresentanza legale e dei poteri di gestione per l'attività da autorizzare - oltre alle proprie generalità e CF, dovrà indicare, se del caso, la ragione sociale, CF, sede legale e produttiva della società per conto della quale chiede l'autorizzazione, la specie e la quantità dei materiali esplodenti che intende detenere e vendere
  2. copia di un documento d'identità
  3. documentazione comprovante la capacità tecnica
  4. planimetria e relazione tecnico-descrittiva dei locali nei quali verrà esercitata l'attività da autorizzare
  5. documentazione comprovante la disponibilità dei locali (proprietà, locazione ecc.)
  6. documentazione comprovante la stipulazione delle assicurazioni previste dalla legge per il personale dipendente nonché di polizza assicurativa a garanzia dei rischi
  7. richiesta del certificato di prevenzione incendi presentata al Comando Provinciale Vigili del Fuoco
  8. marca da bollo da € 16,00

La licenza ha validità triennale; ai fini del rinnovo dovrà essere presentata, almeno 60 giorni prima della scadenza, apposita istanza.

 

Rinnovo dell'autorizzazione al deposito e minuta vendita degli esplosivi di I, IV e V categoria

Rinnovo dell'autorizzazione al deposito e alla minuta vendita degli esplosivi di I, IV e V categoria, ai sensi dell'art. 47 Regio Decreto 18/06/1931 n. 773.

 

Chi può fare richiesta

Il titolare di licenza che abbia mantenuto i requisiti richiesti per il rilascio.

 

Documentazione richiesta

  1. istanza in bollo da € 16,00
  2. copia di un documento d'identità del titolare di licenza
  3. copia del certificato di prevenzione incendi (in corso di validità) rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, oppure attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio
  4. dichiarazione attestante che i locali dell'azienda interessati dall'autorizzazione non abbiano subito variazioni successivamente alla data del sopralluogo effettuato dalla Commissione tecnica territoriale per le sostanze esplodenti
  5. documentazione comprovante la disponibilità dei locali (proprietà, locazione ecc.)
  6. documentazione comprovante la stipulazione delle assicurazioni previste dalla legge per il personale dipendente nonché di polizza assicurativa a garanzia dei rischi
  7. marca da bollo da € 16,00
Libretto personale

Il libretto è un documento che viene rilasciato unitamente alla licenza di porto di pistola ed ha validità quinquennale.

 

Viceprefetto: Dott. Claudio Faloci
Email: claudio.faloci@interno.it

 

Ufficio di Polizia Amministrativa

Responsabile del procedimento: Dr. Claudio Faloci
Addetti: D.ssa Elisa Guazzesi, Blonda Maria, Delia Romanelli
Ricevimento: Per appuntamento
Email dell'ufficio: elisa.guazzesi@interno.it; maria.blonda@interno.it; delia.romanelli@interno.it 
Telefoni: 0575318516; 0575318477; 0575318545 

 

Chi può fare la richiesta

La domanda di rinnovo del libretto, in bollo da € 16,00, deve essere presentata prima della scadenza dall'intestatario del libretto.

 

Cosa fare

Il titolare della licenza del porto d'armi per difesa personale per ottenere il rinnovo del libretto personale deve presentare la documentazione richiesta al Prefetto.

Il libretto personale può essere ritirato (in Prefettura) direttamente dall'interessato o da persona munita di delega e di fotocopia del documento di riconoscimento dell'intestatario.

 

Documentazione richiesta:

  • certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall'art. 3, comma 1, d.m. Sanità 28.04.98;
  • contestuale retroscritta dichiarazione sostitutiva di certificazioni, compresa quella - in caso di rilascio o rinnovo del libretto - di idoneità al maneggio delle armi, in luogo della quale potrà essere prodotto attestato in bollo della Sezione di Tiro a Segno Nazionale;
     

    Solo a seguito di richiesta dell'Ufficio:

  • attestazione del versamento di € 1,27 sul c.c.p. 1529 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Arezzo - capitolo 3484 - capo 9, per costo libretto (indicare nella causale la dicitura: Prefettura di Arezzo - porto di pistola), in caso di rilascio o rinnovo anche del libretto;
  • due fotografie formato tessera, di cui una legalizzata, in caso di rilascio o rinnovo anche del libretto;
  • attestazione del versamento di € 131,00 sul c.c.p. 8003 - Tasse Concessioni Governative.

 

Riferimenti normativi

  • R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
Trasporto "vidimazione carta di riconoscimento"

La carta trasporto armi corte consente il solo trasporto delle armi, in essa indicate, dalla abitazione del titolare alla sede del tiro a segno nazionale.

 

La Prefettura - U.T.G. vidima annualmente il documento che viene rilasciato in due esemplari dalla Sezione del tiro a segno nazionale.
 

La richiesta deve essere presentata al Commissariato di P.S. o alla Stazione dei Carabinieri (quando non vi sia l'Ufficio di Polizia) o direttamente in Prefettura.   


Viceprefetto: Dott. Claudio Faloci
Email: claudio.faloci@interno.it

 

Ufficio di Polizia Amministrativa

Responsabile del procedimento: Dr. Claudio Faloci
Addetti: D.ssa Elisa Guazzesi, Blonda Maria, Delia Romanelli
Ricevimento: Per appuntamento
Email dell'ufficio: elisa.guazzesi@interno.it; maria.blonda@interno.it; delia.romanelli@interno.it 
Telefoni: 0575318516; 0575318477; 0575318545 

 

Chi può fare la richiesta

Il richiedente non deve trovarsi nelle condizioni ostative elencate dagli articoli 11 e 43 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18.6.1931 n. 773).

 

Documentazione richiesta

  1. domanda in bollo da € 14,62 (vedi il modello 1)
  2. dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato da presentare insieme all'istanza attestante la residenza, lo stato di famiglia, la cittadinanza e la posizione agli effetti degli obblighi militari (vedi il modello di autocertificazione)
  3. carta di riconoscimento da vidimare
  4. certificato medico, rilasciato dalla A.S.L. di residenza ovvero dalle altre strutture sanitarie e dai medici previsti dall'art. 3 del decreto del Ministero della Sanità 28/04/1998, attestante l'idoneità psicofisica al porto d'armi, in bollo.

 

In caso di accoglimento dell'istanza, l'interessato dovrà, altresì, provvedere a regolarizzare ai fini del bollo la licenza rilasciata.

 

Riferimenti normativi

  • R.D. 18/06/1931, n. 773 art. 11,42, 43;
  • Legge 18/04/1975 n. 110 art. 31.
Porto di pistola per difesa personale

Il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, l'autorizzazione a circolare armato.

 

Sono di competenza del Prefetto le sotto elencate autorizzazioni di Polizia:

  1. licenza di porto di pistola, per difesa personale e libretto personale (rilascio e rinnovo)
  2. licenza di porto di pistola per guardia  giurata armata   

 

Viceprefetto: Dott. Claudio Faloci
Email: claudio.faloci@interno.it

 

Ufficio di Polizia Amministrativa

Responsabile del procedimento: Dr. Claudio Faloci
Addetti: D.ssa Elisa Guazzesi, Blonda Maria, Delia Romanelli
Ricevimento: Per appuntamento
Email dell'ufficio: elisa.guazzesi@interno.it; maria.blonda@interno.it; delia.romanelli@interno.it 
Telefoni: 0575318516; 0575318477; 0575318545

 

 

PORTO DI PISTOLA PER DIFESA PERSONALE: RILASCIO

 

Chi può fare la richiesta

Il richiedente deve dimostrare che esiste concretamente l'effettiva necessità di circolare armato per fini di difesa personale.

Al fine di evitare il rilascio della licenza di porto di pistola a persone pericolose, gli artt. 11 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18.6.1931 n.773) prescrivono le condizioni in presenza delle quali l'autorizzazione deve o può essere negata.

La licenza deve essere rinnovata ogni anno.

La licenza viene rilasciata su apposito libretto personale che deve essere rinnovato ogni 5 anni.

 

Cosa fare

La domanda, in marca da bollo da € 16,00, unitamente alla documentazione necessaria a dimostrare il possesso da parte del richiedente dei requisiti personali nonché l'adempimento delle altre condizioni prescritte dalla legge, deve essere presentata o inviata alla Prefettura-U.T.G. della provincia in cui l'istante ha la residenza.

 

Documentazione richiesta:
 

  • certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall'art. 3, comma 1, d.m. Sanità 28.04.98;
  • contestuale retroscritta dichiarazione sostitutiva di certificazioni, compresa quella - in caso di rilascio o rinnovo del libretto - di idoneità al maneggio delle armi, in luogo della quale potrà essere prodotto attestato in bollo della Sezione di Tiro a Segno Nazionale;

 

Solo a seguito di richiesta dell'Ufficio:

  • ricevuta del bonifico di € 1,27 da effettuare sul codice IBAN IT86P0100003245310010238300 capitolo 2383/00 per costo libretto (indicare nella causale la dicitura: Prefettura di Arezzo - porto di pistola), in caso di rilascio o rinnovo anche del libretto;
  • due fotografie formato tessera, di cui una legalizzata, in caso di rilascio o rinnovo anche del libretto;
  • attestazione del versamento di € 131,00 sul c.c.p. 8003 - Tasse Concessioni Governative.

 

Se il richiedente appartiene ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione (D.M.24.03.1994, n. 371) il versamento di cui al punto 9) non dovrà essere fatto.
Se il richiedente è un Ufficiale in servizio attivo permanente delle Forze Armate dello Stato, in sostituzione della documentazione di cui al punto 5) dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

  • certificato del Comandante del Corpo o del capo dell'Ufficio in cui presta servizio il richiedente, attestante che lo stesso è in servizio attivo permanente, con eventuale integrazione circa l'appartenenza ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione di cui al d.m. 24.3.94, n. 371, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione.
    (vedi il modello di autocertificazione 4)

 

Riferimenti normativi

  • R.D. 18.06.1931, n. 773 art. 11, 42, 43
  • R.D. 06.05.1940, n. 635 art. 61

 

 

LICENZA PORTO DI PISTOLA PER DIFESA PERSONALE: RINNOVO

 

Chi può fare la richiesta

Il titolare della licenza di porto di pistola per difesa personale deve rinnovare annualmente la licenza di porto d'armi.

Il libretto personale deve essere rinnovato ogni 5 anni.

 

Cosa fare

La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata alla Prefettura - U.T.G. della provincia in cui l'istante ha la residenza tempestivamente e, preferibilmente, 60 giorni prima della scadenza dalla licenza di cui si è titolari.

 

Documentazione richiesta: 

  • certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall'art. 3, comma 1, d.m. Sanità 28.04.98;
  • contestuale retroscritta dichiarazione sostitutiva di certificazioni, compresa quella - in caso di rilascio o rinnovo del libretto - di idoneità al maneggio delle armi, in luogo della quale potrà essere prodotto attestato in bollo della Sezione di Tiro a Segno Nazionale;

     

    Solo a seguito di richiesta dell'Ufficio:

  • attestazione del versamento di € 1,27 sul c.c.p. 1529 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Arezzo - capitolo 3484 - capo 9, per costo libretto (indicare nella causale la dicitura: Prefettura di Arezzo - porto di pistola), in caso di rilascio o rinnovo anche del libretto;
  • due fotografie formato tessera, di cui una legalizzata, in caso di rilascio o rinnovo anche del libretto;
  • attestazione del versamento di € 131,00 sul c.c.p. 8003 - Tasse Concessioni Governative.

 

Se il richiedente appartiene ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione (D.M.24.03.1994, n. 371) il versamento di cui al punto 6) non dovrà essere fatto.

 

Se il richiedente è un Ufficiale in servizio attivo permanente delle Forze Armate dello Stato in sostituzione della documentazione di cui al punto 4) dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

  • certificato del Comandante del Corpo o del capo dell'Ufficio in cui presta servizio il richiedente, attestante che lo stesso è in servizio attivo permanente, con eventuale integrazione circa l'appartenenza ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione di cui al d.m. 24.3.94, n. 371, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione;
    (vedi il modello di autocertificazione 4) 
  • istanza rinnovo libretto Porto d'Armi (vedi tra gli allegati)
  • modello per il rilascio o il rinnovo della licenza di porto di pistola a scopo di difesa personale (vedi tra gli allegati)

 

Riferimenti normativi

  • R.D. 18.06.1931, n. 773 art. 11, 42, 43;
  • R.D. 06.05.1940, n. 635 art. 61 e ss
Ultimo aggiornamento
Martedì 24 Settembre 2024, ore 10:11