Ricongiungimenti familiari

NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Dal 17 agosto 2017 è diventata completamente digitale la procedura di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare da parte di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.

A partire da tale data, infatti, la documentazione allegata alla domanda inviata allo Sportello Unico per l'Immigrazione, presso la prefettura competente per il luogo di dimora del richiedente, deve essere inviata in modalità informatica, a cura dell'interessato (collegandosi al link: https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm).                          

In tal senso la circolare 2805 del 31 luglio 2017 del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, diramata a tutte le Prefetture, con le istruzioni relative alla nuova procedura di inoltro della "domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare" entrata appunto in vigore il 17 agosto 2017, ai sensi della legge 46 del 13/04/2017, che ha modificato l'articolo 29 del decreto legislativo 286/98.

La domanda di nulla osta al ricongiungimento, presentata con le consuete modalità telematiche dal cittadino straniero, deve quindi essere corredata della documentazione relativa ai requisiti richiesti circa il reddito e l'alloggio (così come previsto dall'art. 29, comma 3 del testo unico dell'Immigrazione), scannerizzata dall'interessato e inviata allegata alla richiesta di ricongiungimento. L'innovazione consente allo Sportello Unico di verificare i requisiti relativi all'alloggio e al reddito e procedere al rilascio del nulla osta entro 90 giorni - nuovo limite temporale imposto dalla norma - dalla presentazione della domanda.

La comunicazione dell'avvenuto nulla osta al ricongiungimento verrà fatta al richiedente nel momento della successiva convocazione presso lo Sportello Unico per la consegna degli originali dei documenti (se, ovviamente, sia verificata la veridicità delle informazioni rilasciate al momento dell'inoltro telematico), riducendo ad una le convocazioni allo Sportello Unico, e il lavoro del personale addetto.  

Dal 17 agosto 2017, dunque, sul sistema di inoltro telematico delle istanze (ALI), per i soli moduli di istanza di Nulla Osta al ricongiungimento familiare (SM, T e GN), sono presenti le nuove pagine dalle quali effettuare l'upload dei documenti necessari alla presentazione di tali istanze. Ogni documento allegato potrà avere una dimensione massima di 3MB in uno dei formati ammessi: PDF, JPEG, JPG, TIFF.

 

 

PROCEDURA PER RICHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE DI AREZZO 

 

CHI PUO' RICHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE? 

Lo straniero residente in Italia, titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità, di durata non inferiore ad un anno:

permesso per asilo politico, permesso per protezione sussidiaria, permesso per motivi di studio, per motivi religiosi, permesso per motivi familiari, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, permesso per attesa cittadinanza.    

N.B.: Il permesso di soggiorno per motivi umanitari non consente la possibilità di ricongiungere i familiari.

 

COSA BISOGNA AVERE PER POTER RICONGIUNGERE UN FAMILIARE?

1)  UN ALLOGGIO

Il richiedente deve avere la disponibilità di un alloggio che possa ospitare i familiari che devono essere ricongiunti.

Il competente ufficio comunale rilascia il certificato di idoneità alloggiativa, cioè la dichiarazione di quante persone possono abitare nell'alloggio e che l'abitazione rispetta i requisiti igienico-sanitari.

2)  UN REDDITO   

Il richiedente deve avere la disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite "non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere." (VEDI TABELLA SOTTO, REDDITI 2024)         

Nel calcolo non si tiene conto solo del reddito del richiedente, ma "del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi" che deve essere opportunamente documentato.

REDDITO PER RICONGIUNGIMENTO Reddito Annuo    
 Richiedente 7.891
 1 familiare 10.420
 2 familiari 13.894
 3 familiari 17.368
 4 familiari 20.841
2 o più minori 14 anni 13.894
2 o più minori  14 anni + Familiare   17.368

Per i titolari dello status di rifugiato e per coloro che godono della protezione sussidiaria, si rimanda all'art.29 bis del D.Lg.vo 286/98.

 

COSA SUCCEDE DOPO IL NULLA OSTA?

Una volta ottenuto il nulla osta al ricongiungimento da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione, i familiari, per i quali è stato richiesto il nulla osta, potranno fare la richiesta del visto di ingresso in Italia all'autorità diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza al momento della richiesta, presentando la certificazione attestante il rapporto di parentela, matrimonio, minore età e ogni atto di stato civile necessario, debitamente tradotta e legalizzata.                                                                                                                                

Ottenuto il Visto d'Ingresso, i familiari ricongiunti, entro 8 giorni dal loro ingresso in Italia, per completare la procedura di primo ingresso presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione devono chiedere un appuntamento telefonando al num. 0575/3181.

 

Lo Sportello Unico rilascerà ai familiari ricongiunti una ricevuta per il ritiro del Primo Permesso di Soggiorno per Ricongiungimento Familiare presso la Questura di Arezzo.   

Dirigente dell'Area: Dr. Leandro Peraino

Email del Dirigente: leandro.peraino@interno.it

Funzionario Responsabile : Sig.ra Oriana Danelutto 

Addetti Istruttoria Ricongiungimenti: Sig.ra Cristina Carloni 

Indirizzo Posta Elettronica Sportello Unico Immigrazione: immigrazione.pref_arezzo@interno.it   

Indirizzo Posta Elettronica Certificata Sportello Unico Immigrazione: protocollo.prefar@pec.interno.it

Indirizzo Ufficio: Via Fra' Guittone 8/A - 52100 Arezzo

Orario di apertura al pubblico : lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 esclusivamente per consegna documentazione, ritiro nulla osta e/o registrazione primo ingresso familiari /lavoratori: solo su appuntamento, telefonando al n. 0575/3181.

 

Normativa:

  • artt.28, 29, e 29 bis D. Lgs. n.286/98 modificato dalla L. 189/02 e successive modifiche ed integrazioni;
  • art.6 D.P.R. 394/99 e successive modifiche ed integrazioni;
  • D. Lgs. n. 5/07; D.L. n. 13/17.

 

Modulistica nei documenti scaricabili di seguito.

 

Documenti scaricabili

Consiglio territoriale per l'immigrazione

Il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione è un organismo collegiale, presieduto dal Prefetto, che ha il compito di monitorare, a livello provinciale, la presenza degli stranieri la capacità del territorio di assorbire i flussi migratori.

Il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione attraverso la cooperazione sinergica con gli altri soggetti, istituzionali e non, presenti sul territorio promuove iniziative di integrazione, formula proposte al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione per risolve problemi locali connessi al fenomeno migratorio.

Il Prefetto nomina i componenti su designazione delle amministrazioni, organizzazioni, associazioni o enti interessati.

Il Consiglio è composto da rappresentanti delle competenti amministrazioni locali dello Stato, della Regione, degli Enti Locali, della Camera di Commercio, degli Enti localmente attivi nell'assistenza agli immigrati, delle organizzazioni dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori extracomunitari. 

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 15 Maggio 2024, ore 13:15