In attuazione della legge delega per la riforma fiscale, il Governo ha approvato il Decreto Legislativo 17 dicembre 2014, n. 198. Il decreto, pubblicato sulla G.U. n. 9 del 13/01/2015, ridefinisce la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento delle commissioni censuarie locali che sono articolate in sezioni; tali sezioni sono competenti:

  • una in materia di catasto dei terreni;
  • una in materia di catasto urbano;
  • una in fase di prima attuazione, specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

La normativa prevede che la nomina dei componenti - di cui 6 effettivi e 6 supplenti, oltre al Presidente - venga effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la commissione, sulla base della designazione dell'Agenzia delle Entrate, dell'ANCI e del Prefetto competente per territorio. 

In particolare, per quanto riguarda i componenti designati dal Prefetto, saranno designati tre componenti effettivi e tre supplenti, di cui "due effettivi e due supplenti su indicazione degli ordini e collegi professionali ed uno effettivo ed uno supplente su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, tra gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, i periti agrari e gli agrotecnici iscritti nel relativi albi, i docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e in materia di economia ed estimo rurale e tra gli esperti in materia di statistica di econometria" (art. 3, comma 3, lett. c) del D. Lgs. n. 198/2014).

La commissione dovrà insediarsi entro un anno dall'entrata in vigore (28/01/2015) del citato decreto ed i suoi componenti dureranno in carica cinque anni, non rinnovabili. 

In relazione al disposto normativo, gli ordini e collegi professionali della Provincia di Grosseto nonché le associazioni di categoria che operano nei settori sopracitati sono invitati a far pervenire, entro il 31 luglio p.v., le proprie candidature alla Prefettura, alla seguente casella di Posta Elettronica Certificata: protocollo.prefar@pec.interno.it.
 
 

Requisiti per la nomina a componente delle Commissioni Censuarie 

I componenti delle commissioni censuarie devono possedere i seguenti requisiti:

  • essere cittadini italiani;
  • avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
  • non aver riportato condanne per delitti non colposi o per contravvenzioni punite con pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
  • non aver superato al momento della nomina 70 anni di età.

  

Incompatibilità per la nomina a componente delle Commissioni Censuarie

Non  possono  essere  componenti  delle  commissioni  censuarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:

  • i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
  • i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti del Governo e delle giunte regionali e comunali;
  • coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;
  • i prefetti;
  • gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza;
  • gli appartenenti alle Forze Armate ed i funzionari civili dei Corpi di Polizia;
  • coloro che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o con i Comuni, nell'ambito di controversie di natura tributaria o tecnico estimativa. Inoltre, il componente di una commissione censuaria non può far parte di altre commissioni censuarie. Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo grado.

 

Per ogni ulteriore informazione sarà possibile rivolgersi a :

Dott. Claudio Faloci

E-mail:  claudio.faloci@interno.it

Telefono: 05753181

Ultimo aggiornamento
Giovedì 21 Marzo 2024, ore 14:49
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Circolare 3E del 18 febbraio 2015 334.64 KB
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D. Lgs. del 17 dicembre 2014 204.27 KB