AVVISO PER GLI UTENTI DI PREFETTURA E RAPPR. DIPLOMATICO CONSOLARI

Per verificare la propria pratica di cittadinanza e leggere le comunicazioni ricevute si deve accedere all'area riservata, i richiedenti la cittadinanza italiana possono inoltre chiedere informazioni e chiarimenti sulla propria pratica, chiamando i seguenti numeri telefonici nei giorni a fianco indicati, dalle ore 10 alle ore 12: 

  • 3346909996 - lunedì
  • 06/46539955 - mercoledì
  • 3316536673 - venerdì

 

 

CITTADINANZA

Conferimento della cittadinanza italiana

AVVISO

Di seguito alla pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta ufficiale n. 231 del 04.10.2018, del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/04/18G00140/sg), in vigore dal 05.10.2018 e attualmente in corso di conversione in legge, nell'avviso al pubblico allegato in basso si segnalano le principali novità riguardanti il Servizio Cittadinanza, facendo riserva di pubblicare successivamente ulteriori notizie derivanti sia dalla legge di conversione che dalle istruzioni ministeriali che dovessero pervenire al riguardo.
 
 

UFFICIO CITTADINANZA - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA B1 - INFORMAZIONI ALL'UTENZA

L'art. 14 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (cosiddetto "Decreto sicurezza"), in vigore dal 05.10.2018 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha introdotto il requisito del possesso (sia in caso di istanza per residenza che per matrimonio) di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Rifermento per le Lingue (QCER).
A tal fine, a far data dal  5 dicembre 2018, i richiedenti sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Gli enti certificatori sono quattro (4):

  • Università per Stranieri di Perugia;
  • Università per Stranieri di Siena;
  • Università di Roma Tre;
  • Società Dante Alighieri.

Inoltre tale certificazione può essere prodotta da istituzioni ed enti convenzionati a livello nazionale ed internazionale con i citati enti certificatori, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei suddetti Dicasteri e degli enti certificatori.
Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre, se il titolo di studio è rilasciato da un istituto paritario ovvero da un ente privato, essi dovranno produrne copia autenticata.
Sono esclusi i richiedenti che abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, i quali dovranno fornire gli estremi della sottoscrizione dell'accordo e del permesso di soggiorno in corso di validità.

 

ATTENZIONE!

Ai sensi dell'art. 9 Legge n. 91/92, il cittadino straniero interessato può presentare apposita istanza per il conferimento della cittadinanza italiana se risulta essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • un periodo di effettiva residenza anagrafica nel territorio italiano, che varia a seconda della cittadinanza dello straniero: per i comunitari, 4 anni; per gli apolidi, 5 anni e per gli extracomunitari, 10 anni. Nel caso di cancellazione dell'iscrizione anagrafica, il decorso del periodo di effettiva residenza riprende ad essere computato da zero, senza che quindi si possano sommare eventuali periodi, anche se non continui tra loro, di residenza maturata in Italia. 
  • una disponibilità di redditi, prodotti sul territorio nazionale, il cui ammontare non sia inferiore a quelli stabiliti dalla Decreto Legge 382/1989, convertito in Legge 8/1990, come confermati dall'art. 2 della legge 549/1995. Nel caso il richiedente non possegga redditi propri o abbia redditi inferiori a quelli stabiliti dal suddetto Decreto Legge potranno essere inseriti i redditi degli altri componenti il nucleo familiare (presenti nello stesso stato di famiglia del richiedente).

A far data dal 1 marzo 2018, questa Prefettura - nella competente fase di valutazione dei presupposti legittimanti la proposizione della domanda e/o l'incompletezza o irregolarità dell'istanza o della relativa documentazione - procederà, in caso di carenza dei predetti requisiti, a "non accettare" l'istanza.
In tal caso, l'interessato, sanate le irregolarità riscontrate potrà procedere ad un nuovo inserimento della domanda di cittadinanza.
Al riguardo, si segnala che la marca da bollo potrà essere riutilizzata ai fini della nuova presentazione.

 

ATTENZIONE!

Dall'11 febbraio 2017 è possibile inoltrare online le richieste di cittadinanza italiana anche per le unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Detta novità interviene a seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale (n.22 del 27 gennaio 2017) dei decreti legislativi n. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017, entrati in vigore proprio l'11 febbraio 2017.
Tali decreti sono stati adottati ai sensi dell'art. 1, comma 28 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze)

 

AVVISO

A seguito di apposito quesito formulato da questa Prefettura, l'Ufficio III della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, competente per le questioni attinenti alla cittadinanza, ha confermato che in analogia a quanto disposto dall'art. 41 del D.P.R. 445/2000 i certificati attestanti stati, qualità personale e fatti non soggetti a modificazione hanno validità illimitata (es. CERTIFICAZIONE ESTERA DI NASCITA).

IL CERTIFICATO PENALE HA VALIDITÀ INVECE PARI A SEI MESI DECORRENTI DALLA DATA DEL RILASCIO DA PARTE DELLE RISPETTIVE AUTORITÀ EMITTENTI.
A FAR DATA DAL 27 APRILE 2016, DATA DI ACQUISIZIONE DEL PREDETTO PARERE, QUEST'UFFICIO NON ACCETTERÀ ISTANZE CORREDATE DA CERTIFICATI DEL PAESE DI ORIGINE AVENTI DATA DI EMISSIONE - DA PARTE DELLE RELATIVE AUTORITÀ COMPETENTI - SUPERIORE A 6 MESI.    

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.
La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.
In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:
1. CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5)
2. CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9)
 
VISUALIZZA ONLINE LO STATO DELLA TUA PRATICA: https://cittadinanza.dlci.interno.it

SI RICORDA CHE L'UFFICIO NON FORNISCE INFORMAZIONI SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ISTANZE.

 

 

UFFICIO CITTADINANZA - ACCESSO MEDIANTE SPID

D. LGS. 7 MARZO 2005 N.82. SISTEMA PUBBLICO PER LA GESTIONE DELL'IDENTITÀ DIGITALE - SPID E D.P.C.M. 24/10/2014

L'istituzione del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini ed imprese (SPID), intende favorire l'accesso in rete, da parte dei cittadini, ai servizi della Pubblica Amministrazione.
Tra tali servizi rientra anche il Portale di Alimentazione delle Domande (ALI) in cui confluiscono le domande online di cittadinanza.
Si forniscono pertanto le indicazioni di massima relative alle nuove modalità.
Indicazioni più dettagliate saranno disponibili nel manuale d'uso scaricabile dal sistema stesso.
Preliminarmente si fa presente che per accedere mediante il sistema SPID gli interessati devono registrarsi presso un ID provider tra quelli già individuati e rinvenibili sul sito dell'AgID (www.agid.gov.it).
Qualora l'interessato non fosse ancora in possesso di un'identità SPID, potrà farlo attraverso lo stesso sistema ALI, mediante la selezione del pulsante "Non hai SPID?", che lo reindirizzerà al portale di registrazione http://www.spid.gov.it, dove potrà scegliere l'Identity Provider (Aruba, InfoCert, IntesaID, NamiriaID, PosteID, SielteID, SpidItalia, TimID).
Sul sistema sarà implementata la sicurezza di secondo livello, che permette l'accesso attraverso nome utente e password, più la generazione di un codice temporaneo di accesso (OTP) trasmesso via SMS o con apposita App su smartphone.
Sull'homepage del Portale ALI, pertanto, l'utente si autenticherà tramite SPID, selezionando "Entra con SPID" e visualizzerà i servizi disponibili cui potrà accedere. Sarà anche prevista, per permettere agli utenti di continuare ad agire sul sistema, una funzionalità attraverso la quale l'interessato con identità SPID potrà associare la nuova utenza a quella precedentemente utilizzata, inserendo i propri dati personali, in modo tale da non perdere lo storico delle domande già presentate.
 
 

CONTATTI

Dirigente dell'Area: Dott. Leandro Peraino

Email del Dirigente: leandro.peraino@interno.it

Addetti: Piera Prisinzano, Carmela Piedepalumbo

Email: piera.prisinzano@interno.it; carmela.piedepalumbo@interno.it

Email dell'Ufficio: immigrazione.pref_arezzo@interno.it

Ubicazione dell'Ufficio: Via Frà Guittone, 8 (ex Questura)

Telefono: 0575318504; 0575318503

Indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.prefar@pec.interno.it

Ricevimento: martedì e giovedì, dalle 9.00 alle 12.00.

 

RICORDA

Eventuali richieste di accesso agli atti, potranno essere indirizzate - accompagnate da copia di un documento di riconoscimento o di eventuale mandato/delega a terzi - al seguente account:
P.E.C.: protocollo.prefar@pec.interno.it   
Le richieste formulate ad altri account di posta elettronica dell'ufficio non potranno essere evase.

 

 

UFFICIO CITTADINANZA - CONSULTAZIONE ISTANZE E RICHIESTA INFORMAZIONI

COME VERIFICARE LO STATO DELLA DOMANDA DI CITTADINANZA

Per verificare on line lo stato di avanzamento della propria domanda di cittadinanza, è disponibile un servizio web realizzato dal Ministero dell'Interno -Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. E' sufficiente effettuare una registrazione sul sito internet del servizio:
https://cittadinanza.dlci.interno.it

QUESTO UFFICIO, PERTANTO, NON FORNIRÀ ALLO SPORTELLO INFORMAZIONI CIRCA LO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ISTANZE.
RESTA FATTA SALVA LA FACOLTÀ DI ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI.

 

CHI PUO PRESENTARE LA DOMANDA:

1) PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO
Possono richiedere la Cittadinanza Italiana ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 gli stranieri coniugati civilmente con cittadini italiani e legalmente residenti in Italia per almeno due anni successivi al matrimonio.
In caso di figli nati o adottati dai coniugi la residenza legale necessaria è di un anno.
 
2) PER RESIDENZA LEGALE ININTERROTTA IN ITALIA  
Possono richiedere la Cittadinanza Italiana ai sensi dell'art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 gli stranieri residenti in Italia per il periodo sotto indicato:

  • Cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea residenti da 10 anni
  • Cittadini di Paesi dell'Unione Europea residenti da 4 anni
  • Rifugiati politici o apolidi (ufficialmente riconosciuti) residenti da 5 anni
  • Maggiorenni nati in Italia residenti da 3 anni
  • Originari dell'Italia (genitori o nonni italiani per nascita) residenti da 3 anni
  • Maggiorenni adottati da cittadino italiano residenti da 5 anni (successivi all'adozione)
  • Figli maggiorenni di genitori naturalizzati italiani residenti da 5 anni (successivi al giuramento del genitore)
  • Cittadini stranieri che abbiano prestato servizio alle dipendenze dello Stato residenti da 5 anni

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA:

Lo straniero può presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana ONLINE, registrandosi al portale del Ministero dell'Interno al seguente link:
https://cittadinanza.dlci.interno.it
Allo stato, l'Amministrazione non ha stipulato convenzioni con Associazioni/Patronati o previsto deleghe alla presentazione.

Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione ammessa.
Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, il certificato di nascita debitamente tradotto e legalizzato, il certificato penale debitamente tradotto e legalizzato, la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di 250 euro previsto dalla legge 94/2009 - aggiornato dal D.L. 4 ottobre 2018 - n. 113, e un documento di riconoscimento.
 
Alla sezione "documento di riconoscimento", oltre al documento di riconoscimento si invita a scansionare copia del permesso di soggiorno e copia del codice fiscale. 

 

QUALI DOCUMENTI PRODURRE: 

  • Certificato di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i nati in Italia);
  • Certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata;
  • Ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di 250 €, (mod. 451), previsto dalla legge 94/2009 - aggiornato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 - sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art. 1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94";
  • Una marca da bollo da 16 euro.


 
ATTENZIONE!

 Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti:

  • l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento
  • l'eventuale irregolarità della documentazione allegata

Tali comunicazioni saranno precedute dall'invio all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo straniero sul modulo di domanda di un messaggio che invita alla consultazione del portale.

 

 

AVVERTENZE IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

  1. La certificazione estera di nascita deve recare tutte le generalità, anche dei genitori, e può rilasciata in qualsiasi data, in originale o copia conforme. La certificazione di nascita non deve essere prodotta se la nascita è avvenuta ed è stata registrata in Italia.
    Per le donne che hanno acquisito il cognome del coniuge attuale o di un coniuge precedente, occorre inoltre (a meno che nella certificazione di cui al punto 1 non sia indicato anche il cognome di nascita) il certificato estero di matrimonio, rilasciato in qualsiasi data, in originale o copia conforme e/o dichiarazione Consolare che risolva le suddette discordanze.
  2. Certificazione penale, in originale, del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, relativi ai precedenti penali e di data non anteriore a sei mesi alla data di presentazione della domanda di cittadinanza.

Ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli atti di cui ai punti 1 e 2 e l'eventuale certificato di matrimonio, devono essere legalizzati dall'Autorità diplomatico-consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste da accordi internazionali.

I certificati devono anche essere correttamente tradotti in lingua italiana (a meno che non vengano utilizzati modelli che per convenzione internazionale ne prevedano l'esenzione), in uno dei modi seguenti (da valutare caso per caso secondo le norme locali, la complessità e il costo dell'intera procedura):

  • all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, senza ulteriori adempimenti;
  • nello Stato di provenienza (escluso il modo precedente), secondo le norme locali: in questo caso, anche le firme dei notai o funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti, a meno che non provengano da Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Ungheria (nel qual caso sono esenti dall'Apostille);
  • in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati: in questo caso, le firme dei funzionari consolari stranieri devono essere legalizzate in bollo dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, a meno che non si tratti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari di Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia;
  • in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chiunque conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana (a eccezione dell'interessato/a/i), tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, compreso l'Ufficio del Giudice di Pace, senza ulteriori adempimenti.

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE DA PARTE DEI SOLI APOLIDI O RIFUGIATI

I soli apolidi o rifugiati dovranno produrre una fotocopia del certificato di riconoscimento dello status di apolide o rifugiato ed esibire l'originale al momento della presentazione dell'istanza in modo che l'ufficio possa prenderne visione. In mancanza della certificazione di nascita, l'interessato/a dovrà produrre un atto di notorietà formato presso la Cancelleria di qualsiasi ufficio giudiziario, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. In mancanza della certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, l'interessato/a dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale attesti, sotto la propria responsabilità, se ha riportato condanne penali e se ha procedimenti penali in corso.
I titolari dello status di PROTEZIONE SUSSIDIARIA così come coloro che hanno la PROTEZIONE UMANITARIA non usufruiscono delle agevolazioni previste per il rifugiato in materia di acquisto della cittadinanza italiana, ma rientrano nella disciplina generale prevista dagli articoli 5 e 9 della Legge sulla cittadinanza n. 91/1992."

 

IMPORTANTE!

PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, SI DOVRÀ VERIFICARE CHE SU TUTTI I DOCUMENTI ESTERI LE GENERALITÀ (nome, cognome, data e luogo di nascita) SIANO COINCIDENTI.
 
 

ATTENZIONE - AVVISO AGLI UTENTI

L'art. 14 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (cosiddetto "Decreto sicurezza"), in vigore dal 05.10.2018 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha fra l'altro disposto le seguenti misure:

  • aumento del contributo per le istanze di acquisto della cittadinanza (sia per residenza che per matrimonio) ex art. 1 comma 12 L. 94/2009, da 200 a 250 euro: chi avesse presentato l'istanza dal 5 ottobre 2018 versando solo 200 euro (anche se il pagamento è stato effettuato prima della data sopra indicata), dovrà effettuare un versamento integrativo di 50 euro, con le stesse modalità utilizzate per il versamento già fatto; nessuna integrazione è dovuta per le istanze già presentate prima della data sopra indicata.

La legge di conversione ha introdotto anche il requisito del possesso (sia in caso di istanza per residenza che per matrimonio) di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Rifermento per le Lingue (QCER).

A tal fine, i richiedenti sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Sono esclusi i richiedenti che abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico.

 

SI FA RISERVA DI PUBBLICARE, SUCCESSIVAMENTE, LE INTEGRAZIONI DERIVANTI DALLE ISTRUZIONI MINISTERIALI IN CORSO DI EMANAZIONE. 

Ultimo aggiornamento
Lunedì 30 Settembre 2024, ore 13:07
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