Responsabile del Servizio: Dott. Bruno Togno
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DAL 18 MAGGIO 2015 BASTA UN CLICK PER LA RICHIESTA. 

Occorre registrarsi al sistema informatizzato curato dal dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione. 

Con il sistema informatizzato curato dal dipartimento sopracitato stop ai modelli cartacei dal 18 maggio 2015. L'invio dell'istanza di cittadinanza avverrà on line. 

Cosa deve fare il cittadino

Il richiedente in possesso di identità digitale SPID , compilerà la domanda utilizzando le credenziali d'accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione  (vedi link http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/servizi-onl…  ,  e le trasmetterà in formato elettronico , insieme ad un documento di riconoscimento, al permesso di soggiorno, agli atti formati dalle autorità del Paese di origine: atto di nascita e certificato penale (e degli eventuali paesi terzi di residenza) legalizzati e tradotti, alla ricevuta del pagamento di euro 250,00 ai sensi dell'art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (da effettuarsi sul conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno - DLCI, causale cittadinanza) e l'identificativo di marca da bollo da  € 16,00 . 

L'art. 14 del D.L. 4/10/2018 ha altresì introdotto il requisito del possesso (sia in caso di istanza per residenza per matrimonio) di una adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). 

A tal fine, a far data dal 5 dicembre 2018, i richiedenti sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ovvero produrre apposita certificazione rilasciata da un ente riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 

Gli enti certificatori sono quattro: 

  • Università per stranieri di Perugia;
  • Università per stranieri di Siena; 
  • Università di Roma Tre; 
  • Società Dante Alighieri. 

Inoltre tale certificazione può essere prodotta da istituzioni ed enti convenzionati a livello nazionale ed internazionale con i citati enti certificatori, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei predetti Dicasteri e degli enti certificatori. 

Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre, se il titolo di studio è rilasciato da un istituto prioritario ovvero da un ente privato, essi dovranno produrne un a copia autentica. 

Sono esclusi i richiedenti che abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, i quali dovranno fornire gli estremi della sottoscrizione dell'accordo e del permesso di soggiorno in corso di validità. 

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano. 

I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti. 

La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti. 

In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione: 

1.CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992) 

2.CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 ) 

ATTENZIONE! 

Dall'11 febbraio 2017 è possibile inoltrare le richieste di cittadinanza italiana anche per le unioni civili tra persone dello stesso sesso. 

Detta novità interviene a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 22 del 27 gennaio 2017) dei decreti legislativi n. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017, entrati in vigore proprio l'11 febbraio 2017. 

Tali decreti sono stati adottati ai sensi dell'art. 1, comma 28 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) 

Riferimenti normativi

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91 
  • D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 
  • D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 
  • Legge 15 luglio 2009, n. 94 
  • D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 

 

Ultimo aggiornamento
Venerdì 6 Settembre 2024, ore 14:53