Licenza per esercitare l'attività di vigilanza privata o custodia di proprietà mobiliari ed immobiliari
Ufficio competente: Area 1 - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale
Dirigente: Viceprefetto Dott.ssa Francesca D`ALESSANDRO
Email: francesca.dalessandro@interno.it
Responsabile del procedimento: Sig. Fabrizio CIROCCO - Funzionario amministrativo
Addetto: Sig. Fausto D’UVA CIFELLI - Assistente amministrativo
Orari di ricevimento: Dal Lunedì al Venerdì dalle 11:00 alle 13:00
Ubicazione dell'Ufficio: 2° Piano - Stanza n. 34
Email dell'ufficio: fabrizio.cirocco@interno.it fausto.duvacifelli@interno.it
Telefono: 0874/406455
Indirizzo P.E.C .: sicurezza.prefcb@pec.interno.it
Il Prefetto concede la licenza, di validità triennale, per prestare opera di vigilanza o di custodia di proprietà mobiliari e immobiliari a Enti pubblici e Enti collettivi, nonché a privati, anche tra loro associati. Le attività di vigilanza esercitate da parte di Enti pubblici, Enti collettivi e privati possono essere assentite a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti sul territorio italiano, ovvero delle direttive comunitarie recepite dall'Ordinamento nazionale ed oggetto di automatica vigenza o conseguente legiferazione. In ogni caso, la licenza non può essere concessa se la natura delle operazioni da autorizzare comporterebbe l'esercizio di pubbliche funzioni, queste ultime demandate esclusivamente agli Organi di Polizia Istituzionali ed alla Magistratura inquirente.
Per l'effettuazione dei servizi in parola, gli Enti pubblici, gli Enti collettivi ed i privati possono destinare guardie particolari giurate alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari e immobiliari o, nel caso di soggetti privati concessionari - istituti di vigilanza- delle proprietà mobiliari e immobiliari ad essi affidate. La nomina delle guardie particolari giurate viene approvata dal Prefetto.
Inoltre, il Prefetto è l'autorità competente ad approvare, su specifica istanza del soggetto richiedente l'autorizzazione in parola, le divise, i fregi e qualsiasi altro segno distintivo identifichi le guardie particolari giurate dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza.
Le attività della vigilanza privata sono esattamente individuate dalla vigente normativa e consistono: a)nella vigilanza (anche con utilizzo di unità cinofile) di tipo ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio, ovvero per servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali; b)nella ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di tele-vigilanza e tele-sorveglianza, nonché nella gestione degli interventi conseguenti ad allarme; c)nella prestazione di servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali, svolti da personale diverso dalle guardie particolari giurate; d)nel servizio di trasporto e scorta valori, incluso il prelevamento ed il caricamento dei valori da mezzi di custodia e di distribuzione; e) nei servizi di custodia e deposito valori.
Non vi è un limite territoriale stabilito per l'effettuazione dei servizi indicati che, sussistendo i requisiti soggettivi di affidabilità e di capacità tecnica dei richiedenti e dei soggetti dal medesimo nominati suoi preposti, ovvero, a qualsiasi titolo in sua vece responsabili di unità operativa o di settore, e la occorrente disponibilità di mezzi finanziari, logistici e tecnici, possono essere esercitati, in tutto o in parte, sull'intero Territorio Nazionale.
L'istanza di un privato - titolare di un nascente istituto di vigilanza privata - validata da una marca da bollo da € 16,00, per l'ottenimento della licenza per prestare opera di vigilanza o di custodia di proprietà mobiliari e immobiliari di terzi deve essere prodotta al Prefetto competente per la provincia nella quale il richiedente - il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante, ove trattasi di società - intende stabilire la sede principale dell'attività che, generalmente, corrisponde alla sede legale dell'impresa.
L'istanza deve essere corredata da progetto organizzativo e tecnico - operativo (progetto d'impresa), nonché dalla documentazione comprovante il possesso delle capacità tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità operative e gestionali, ove previste; la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per le attività da esercitare e le relative caratteristiche; la bozza del Regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere.
Il progetto tecnico organizzativo, che è parte integrante dell'istanza volta alla concessione della licenza, concorre alla valutazione del possesso, da parte del richiedente, della capacità tecnica necessaria all'esercizio delle attività di vigilanza privata richieste e deve essere adeguato, per mezzi e personale, alla tipologia dei singoli servizi, all'ambito territoriale individuato, alla necessità che sia garantita la direzione, l'indirizzo unitario e il controllo delle attività delle guardie particolari giurate dipendenti da parte del titolare della licenza, o degli addetti alla direzione dell'istituto, nonché compatibile con le locali condizioni della sicurezza pubblica nonché coerente con gli enunciati mezzi finanziari, logistici e tecnici effettivamente disponibili.
Inoltre, l'istanza in parola deve obbligatoriamente contenere: 1) l'indicazione del soggetto che richiede la licenza, dell'institore o del direttore tecnico preposto dell'istituto o ad una sua articolazione secondaria, nonché degli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti; 2) i servizi per esercitare i quali l'autorizzazione viene richiesta; 3)la composizione organizzativa (organigramma) e l'assetto proprietario dell'istituto con l'indicazione, se sussistenti, dei rapporti di controllo attivi e passivi e delle eventuali partecipazioni in altri istituti; 3) l'indicazione dell'ambito territoriale, anche in province o regioni diverse, in cui l'istituto intende svolgere la propria attività, precisando l'ubicazione della sede legale, nonché della sede o delle sedi operative, dei punti operativi, se previsti, e quella della centrale operativa, qualora non corrispondente alla sede legale; 4) l'indicazione del tempo, non superiore a sei mesi, necessario per l'attivazione dell'istituto.
Per l'ottenimento dell'autorizzazione, è necessario che i richiedenti siano in possesso dei seguenti titoli d'istruzione e formativi:1) diploma di scuola media superiore; 2) aver ricoperto documentate funzioni direttive nell'ambito di istituti di vigilanza privata, con alle dipendenze almeno 20 guardie particolari giurate, per un periodo di almeno tre anni, o, in alternativa, aver prestato servizio nelle Forze dell'Ordine, con esperienza documentata nel settore della sicurezza privata, per un periodo di almeno cinque anni ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non meno di un anno e non più di quattro anni, ovvero, e in alternativa, aver conseguito master di livello universitario in materia di sicurezza privata che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata.
Nel caso in cui la licenza venga richiesta per svolgere servizi di vigilanza che comportino l'impiego di un numero di guardie particolari giurate superiore alle 100 unità in un ambito territoriale ultra-provinciale, definito da confini provinciali e/o regionali, con popolazione complessiva superiore a tre milioni di abitanti, almeno una figura tra il richiedente la licenza, l'institore e il direttore tecnico deve possedere il profilo professionale UNI 10459:1995 " Funzioni e profilo del professionista della security aziendale".
I soggetti richiedenti non devono aver riportato condanne per delitti non colposi, ovvero non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione, non devono aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina estorsione, per violenza o resistenza all'Autorità.
Inoltre, gli interessati debbono essere idonei a contrarre direttamente obbligazioni, senza necessità di assistenza o rappresentanza, ovvero non essere civilmente interdetti o inabilitati o condannati in stato d''interdizione legale; non devono aver esercitato in passato taluna delle attività di vigilanza in assenza della prescritta licenza; non risulti sia stata esercitata nei loro confronti l'azione penale ( apertura di un procedimento penale) per i reati di associazione per delinquere, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, associazione di tipo mafioso e sequestro di persona a scopo di estorsione.
Inoltre, nell'iter istruttorio propedeutico al rilascio dell'autorizzazione, l'Amministrazione concedente deve accertare che non sussistano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica che impediscano di assentire la licenza, ovvero il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o amministrazione del nascente istituto.
In sede di valutazione dell'istanza prodotta, l'accertamento della sussistenza dei requisiti morali e di capacità ad obbligarsi che precedono, oltre che della capacità tecnica posseduta, viene esteso anche all'institore o direttore tecnico preposto dell'istituto o ad una sua articolazione secondaria, nonché agli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti, indicati nell'istanza medesima, nonché, ove trattasi di società, ai soci della compagine societaria, anche in relazione ai mandati o alle funzioni societarie ad essi affidati.
A tale ultimo riguardo, si rappresenta che rientra negli accertamenti propedeutici al rilascio della licenza in narrativa anche la valutazione della pregressa condotta imprenditoriale e commerciale dell'impresa, ovvero del titolare, degli altri soggetti muniti di legale rappresentanza, dei componenti del consiglio di amministrazione o dei soci accomandatari che: non devono aver rappresentato, rivestito cariche e accettato mandati in una società fallita o sottoposta a liquidazione coatta negli ultimi 5 anni o che sia, all'atto della domanda, sottoposta ad amministrazione controllata; non essersi avvalsi dei piani di emersione individuale, ovvero che sia comunque concluso il periodo di emersione (decreto legge 25 settembre 2002, n. 2010, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266); non aver commesso accertate gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro; essere in regola con gli adempimenti tributari, fatta salva la dimostrazione di avere le necessarie disponibilità finanziarie per far fronte al pregresso mancato adempimento di versare i tributi dovuti.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari e immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
Riferimenti normativi:
-artt.8, 9,10,11,16, 17, 17bis, 17ter,17quater, 17quinquies e 17 sexies del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
-artt. da 133 a 141 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
-art.4 del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge 6 giugno 2008, n. 101;
-artt.230 e 254 del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
-artt. da 249 a 259 del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153;
-decreto del Ministro dell'Interno del 1°dicembre 2010, n. 269, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Interno 25 febbraio 2015, n. 56;
-allegati "A", "B", "C","D", "E", "H" e "F1" al decreto del Ministro dell'Interno 1°dicembre 2010, n. 269, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Interno 25 febbraio 2015, n. 56;
-articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
-art.38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
-decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni;
-decreto legge 25 settembre 2002, n. 2010, convertito in legge 22 novembre 2002, n.266;
-legge 5 maggio 1990, n.46;
-decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
-artt. 416, sesto comma, 416bis, 600, 601, 602 e 630 del codice penale;
-art.6, comma primo, Lettera b) e 16, comma secondo, della legge 11 agosto 2003, n. 228;
-artt. 51,comma 3 bis, del codice di procedura penale;
-decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2014, n. 115;
-decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5;
-Circolare del Ministero dell'Interno n.557/PAS/2731/10089.D (1) del 29.02.2008;
-Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/6678/10089.D.A.(1) del 23.06.2008;
-Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/15403.10089. D(1)REG. del 15.12.2008;
-Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/4935.10089.D(1) REG. del 24.03.2011;
- ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA PER LA GESTIONE DI UN ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA (VEDI SEZIONE ALLEGATI)