A) Assegni emessi senza l'autorizzazione del trattario
Si hanno nei seguenti casi:
- l'autorizzazione a emettere assegni, dapprima esistente sulla base di una convenzione stipulata tra il cliente e l'istituto trattario, è stata successivamente revocata (ad es. a seguito di iscrizione semestrale alla Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.);
- l'autorizzazione è cessata a seguito di chiusura del conto corrente;
- l'autorizzazione non è mai esistita, non avendo il traente preventivamente stipulato alcuna convenzione di chèque con il trattario.
Entro 20 giorni dalla presentazione del titolo per l'incasso, il trattario (cioè la filiale della banca o l'ufficio postale trattari che hanno sede nella Provincia di Trento) iscrive il trasgressore nella C.A.I. e comunica il suo nominativo a uno dei soggetti legittimati a levare il protesto.
A questo punto, il Prefetto è informato della trasgressione dal pubblico ufficiale che ha sollevato il protesto oppure direttamente dal trattario.
B) Assegni in difetto di provvista ("a vuoto" o "scoperti")
Sussiste l'autorizzazione della banca trattaria all'emissione ma l'assegno - pur presentato dal prenditore o da qualsiasi altro giratario in tempo utile - non viene pagato nelle mani del portatore del titolo (o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato o presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto) per insufficienza totale o parziale dei fondi depositati dal traente sul conto corrente.
La presentazione si considera avvenuta in tempo utile:
- entro 8 giorni dall'emissione nello stesso comune del pagamento (c.d. assegno su piazza);
- entro 15 giorni dall'emissione in comune diverso (c.d. assegno fuori piazza);
- presso una stanza di compensazione o col sistema della c.d. check truncation , procedura telematica con la quale gli assegni vengono trattenuti presso la banca negoziatrice mentre sono scambiati soltanto i messaggi elettronici contenenti le informazioni necessarie per l'addebito sul conto del traente.
Il trattario fa una doppia comunicazione:
- al pubblico ufficiale, affinché elevi il protesto;
- al traente mediante "preavviso di revoca", che lo avvisa della possibilità di pagare tardivamente entro 60 giorni l'assegno e di evitare così l'iscrizione nella C.A.I., fornendo prova dell'avvenuto pagamento allo stabilimento trattario o al P.U.
Il pagamento tardivo comprende l'importo dell'assegno, gli interessi, la penale del 10% dell'importo e le eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente e va effettuato tassativamente nei modi e nei termini indicati (modello A - quietanza Persona Fisica; modello B - quietanza Persona Giuridica; modello E - istanza di archiviazione verbale). La quietanza (o l'attestazione di deposito) deve indicare: numero di conto corrente, numero ed importo dell'assegno, importo degli interessi, della penale, delle eventuali spese e la data del pagamento. Questo Ufficio considererà valida prova di pagamento tardivo solo l'originale o la copia conforme all'originale della quietanza liberatoria o dell'attestazione di deposito vincolato.
Se il traente non paga né fornisce prova liberatoria, il pubblico ufficiale trasmette al Commissariato del Governo il rapporto di accertamento della violazione e il trattario lo iscrive nella C.A.I.