Si informa che l'Ufficio Cittadinanza è a disposizione per informazioni di carattere generale ai sopraindicati indirizzi di posta elettronica.

Oppure  al  seguente  recapito  telefonico:  0961/889435  nei  giorni  di  martedì  e  giovedì  dalle  ore  9:00  alle  ore  12:00.

Si comunica ai cittadini stranieri che hanno in corso una richiesta per la concessione di cittadinanza italiana che  dovranno, entro e non oltre il 30 settembre 2021, procedere obbligatoriamente all'associazione con SPID. Con avvertenza espressa che in caso di inottemperanza non potranno più verificare l'iter della propria istanza, né conoscere le comunicazione che li riguardano.

I richiedenti che non riescono ad associare al proprio SPID una domanda già inviata al sistema, a causa di discordanze anagrafiche tra lo SPID e i dati inseriti per l'invio della domanda, sono invitati a trasmettere alla Prefettura competente una autocertificazione attestante le proprie generalità compilando il "modello_x_spid.pdf", indicando espressamente il numero del ticket di riferimento aperto.

Sul Portale https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm  è stato pubblicato quanto segue: Io APP è a disposizione per gli aspiranti cittadini, è possibile quindi interagire facilmente anche con la DLCI del Ministero dell'Interno. Per conoscere lo stato delle istanze presentate on line è sufficiente scaricare l'APP sul proprio smartphone. IO APP consente un immediato contatto assicurando la massima trasparenza ed efficienza in tutte le fasi del procedimento per diventare cittadino italiano.

Modifiche in materia di cittadinanza

VEDI ALLEGATO ATTENZIONE ULTIME MODIFICHE

CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare istanza per la cittadinanza italiana:

1) CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)

Il cittadino straniero o apolide, coniugato con un cittadino italiano, può chiedere di acquistare, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni ( comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94 ), la cittadinanza italiana se:

  • residente legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio (il termine è ridotto della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
  • se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.

Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.


2) CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)

La cittadinanza italiana viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, ai cittadini stranieri residenti in Italia se in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • nato in Italia ed ivi residente legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
  • figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
  • maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art.9, c.1, lett.b) ;
  • aver prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e la domanda potrà essere presentata alla competente Autorità Consolare) (art.9, c.1, lett.c);
  • cittadino U.E. residente legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d);
  • apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e);
  • cittadino extracomunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f).

N.B. Per tutti i suindicati casi è previsto il possesso di un reddito personale (o dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, i cui limiti minimi per ciascun anno sono di:

  • euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
  • euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Lo straniero deve presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana  esclusivamente ON LINE. Dal 18 gennaio 2021 è  stata resa disponibile su rete pubblica (internet) all'indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it la nuova sezione Cittadinanza per la compilazione, l'invio e la gestione delle domande di cittadinanza online da parte del richiedente in sostituzione della sezione presente all'interno del portale https://nullaostalavoro.dlci.interno.it

 

Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, il certificato di nascita debitamente tradotto e legalizzato, il certificato penale debitamente tradotto e legalizzato, la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di  250 euro e un documento di riconoscimento.

AVVISO : A partire dal 20   maggio  prossimo è possibile effettuare il pagamento dell'imposta di bollo e/o del contributo di 250€ tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda. Sino al 24   giugno  si potranno utilizzare in alternativa le altre ordinarie modalità di pagamento, dopo tale data PagoPA sarà l'unica modalità di pagamento.

Alla sezione "documento di riconoscimento", oltre al documento di riconoscimento dovranno essere scansionate copia del permesso di soggiorno e copia del codice fiscale.

La Prefettura si riserva di convocare lo straniero presso i propri sportelli per la verifica dell'autenticità dei documenti scansionati.

Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti:

  • l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento
  • l'eventuale irregolarità della documentazione allegata
  • la data di convocazione presso gli sportelli della Prefettura per il controllo degli originali dei documenti allegati in formato elettronico.

Tali comunicazioni saranno precedute dall'invio all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo straniero sul modulo di domanda di un messaggio che invita alla consultazione del portale.

Vedi allegato Indicazioni sulla corretta compilazione delle domande

QUALI DOCUMENTI PRODURRE

  1. certificato di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i nati in Italia);
  2. certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata;
  3. ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di  250 €, (mod. 451), previsto dalla legge 94/2009, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I.- CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113
  4. una marca da bollo da € 16,00
  5. documento di riconoscimento (insieme a copia del permesso di soggiorno e codice fiscale).

Le generalità riportate sia nei documenti italiani che in quelli stranieri dovranno essere le stesse in tutti gli atti. Le discordanze eventualmente riportate nella documentazione potranno essere sanate con una attestazione con la quale l'Autorità Consolare dello Stato di appartenenza certifichi che le diverse generalità si riferiscono alla stessa persona oppure allo stesso luogo di nascita, indicando quelle esatte e chiarendo i motivi delle differenze presenti negli atti.

Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.

I RIFUGIATI o APOLIDI, in mancanza del documento di cui al punto 1) potranno produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori; e per il documento di cui al punto 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , formata presso il Comune di residenza, in cui si attesti che la persona non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e negli eventuali Paesi terzi di residenza;

COME COMUNICARE COL MINISTERO DELL'INTERNO

Sono attive le nuove modalità per comunicare con gli uffici del ministero dell'Interno che si occupano di cittadinanza PER RESIDENZA :

Il Ministero dell'Interno ha comunicato l'attivazione di tre indirizzi di posta elettronica certificata (P.E.C.) dedicati alle richieste di informazioni relative alle domande di cittadinanza per residenza , ai quali gli interessati potranno scrivere per ricevere informazioni riguardo la propria pratica. In termini di sicurezza, la posta elettronica certificata permette di dare a un messaggio di posta elettronica la piena validità legale nei casi previsti dalla normativa, garantisce data e ora riferiti all'accettazione e alla consegna del messaggio e l'integrità del contenuto trasmesso.


Pertanto, per ottenere un più efficace riscontro alle diverse comunicazioni relative alle istanze di naturalizzazione (solleciti, diffide, richieste di accesso e altro), gli interessati o i loro legali rappresentanti, sono invitati a comunicare con la Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

specificando con esattezza nell'oggetto il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/....)

Area IV: Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione
Incarico
Dirigente Dell'Area
Dirigente
Dott.ssa Roberta MOLE`
Qualifica
VICEPREFETTO AGGIUNTO

Nome ufficio
Cittadinanza - Legalizzazione documenti
Responsabile del procedimento
Dr.ssa Anna Gangale
Addetto
Sig. Giuseppe Grisa Sig. Gianfranco Fruci
Ubicazione dell'ufficio
2° piano
Orari di ricevimento
Per appuntamento

Allegati
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attuazione_ultime_modifiche.docx 15.46 KB
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variazione_recapiti_e_redditi.doc 68.5 KB
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determinazione_del_reddito_imponibile.docx 14.56 KB
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Allegato Dimensione
dichiarazione_mantenimento_generica.doc 25 KB
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Allegato Dimensione
decreto_legge_4_ottobre_2018_n.113.docx 14.95 KB
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supertabella_agg._al_17.01.2024.pdf 916.3 KB
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redditoimponibile.pdf 46.35 KB
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avviso_per_l-utenza.pdf 48.81 KB
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 19 Giugno 2024, ore 11:51