L'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (a vuoto) sono illeciti amministrativi che vengono puniti con sanzioni pecuniarie e accessorie.

Il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno, alla ricezione del rapporto o dell'informativa  da parte del notaio, del segretario comunale o della banca che ha sollevato protesto, provvede alla notifica degli estremi della violazione (verbale di contestazione) al soggetto che ha emesso l'assegno, il quale ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione.

Per i soli assegni senza provvista, la sanzione amministrativa viene archiviata se il traente effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese entro 60 giorni .

La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente  mediante quietanza del portatore con firma autentica ovvero con attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto da presentare a questa Prefettura utilizzando il modello A.

Non è ammessa audizione personale.

La Prefettura, valutate le deduzioni una volta presentati gli atti, può emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria e disporre, in eventuale aggiunta, una  sanzione accessoria ovvero l'archiviazione del procedimento

La sanzione pecuniaria viene graduata in relazione alla gravità dell'illecito.

Chi può fare il ricorso

Il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento

Cosa fare

L'interessato può chiedere alla Prefettura l'annullamento, in via di autotutela, della ordinanza ingiunzione ricevuta per violazione dell'art. 2 L. 386/90 (assegno emesso in mancanza di provvista) qualora abbia effettuato il pagamento nei termini di legge (60 gg. + 8 gg. per assegni emessi su piazza e 60 gg. + 15 gg. per assegni emessi fuori piazza) inviando quietanza liberatoria, con firma autenticata, in originale o copia conforme all'originale rilasciata dall'intestatario dell'assegno o dal rappresentante della società che dichiarerà la carica rivestita nell'ambito della stessa (vedi modello B).

Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al   Giudice di Pace competente per territorio.

L' interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate , può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta a rate) della sanzione pecuniaria  (vedi il modello C richiesta pagamento rateale della sanzione pecuniaria).

 

Riferimenti normativi

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689
  • Legge 15 dicembre 1990, n. 386
  • Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507
Ultimo aggiornamento
Venerdì 5 Aprile 2024, ore 17:57